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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 11930/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia emessa il 2/3/2020 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt.81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla

I. 11 novembre 1983, n. 638, perché - esclusa la contestata recidiva - lo stesso era estinto per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 17, comma 1-bis, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e del conseguente aumento dei termini di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

L'art. 17, comma 1-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, dispone che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"; la norma, dunque, non si applica al caso di specie, che - come premesso - concerne la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla

I. n. 638 del 1983.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANcEt 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia emessa il 2/3/2020 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt.81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, perché - esclusa la contestata recidiva - lo stesso era estinto per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e del conseguente aumento dei termini di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, dispone che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"; la norma, dunque, non si applica al caso di specie, che - come premesso - concerne la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla I. n. 638 del 1983. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANcEt 2
Decreto Cassazione n. 11930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris