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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42890/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 02/02/2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 29/04/2019 con la quale il Tribunale di Novara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentate lesioni personali aggravate dai futili motivi (così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio aggravato) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che cercava più volte di investire con la propria auto) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali in relazione alla ritenuta aggravante dei futili motivi.

Già la sentenza di primo grado aveva dato atto che l'imputato aveva agito per vendicarsi del torto subìto (ossia il danneggiamento della propria auto da parte di Loi), sicché non si è in presenza di un impulso violento del tutto ingiustificato, posto che l'imputato si era visto danneggiare, volontariamente e sotto i propri occhi, un bene di rilevante valore economico. 2.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, rispetto alla quale erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il motivo di appello.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Invero, il giudice di appello ha messo in luce come i comportamenti di Gentilini abbiano avuto uno sviluppo progressivo, che trova la sua origine nelle discussioni con le due persone offese a bordo dell'auto dell'imputato, seguite dall'accelerazione determinata dall'imbrattamento, del tutto involontario, del sedile dell'auto da parte di Loi (dal cui panino cadde accidentalmente un pezzo di condimento); a quel punto Gentilini arrestò l'auto e, uscitone insieme con Loi, i due iniziarono ad azzuffarsi, tanto da cadere per terra; fu dunque per una reazione di rabbia che Loi sferrò un pugno al finestrino dell'auto mandandolo in frantumi.

A quel punto Gentilini risalì sull'auto e iniziò l'azione di "inseguimento" oggetto dell'imputazione poi riqualificata in melius nei termini indicati.

Osserva, dunque, la Corte distrettuale che sono state le discussioni e l'imbrattamento del sedile a dare avvio all'azione aggressiva, sicché sussiste il futile motivo in considerazione della levità dello stimolo esterno e della sproporzione della reazione rispetto a tale stimolo.

Conclusione, questa, che la sentenza impugnata ribadisce anche con riguardo all'ipotesi che si voglia individuare l'avvio dell'azione di tentata lesione aggravata nel danneggiamento del finestrino: anche il danneggiamento del vetro, realizzata come sfogo alla lite violenta e alla colluttazione scatenata da Gentilini, integra il futile motivo, tenuto conto della inusitata aggressività e pericolosità della condotta dell'imputato, che avrebbe potuto determinare conseguenze gravissime ai danni non solo di Loi, ma anche di [OSCURATO:PERSONA], completamente estranea al litigio, sicché la rilevantissima sproporzione tra il reato posto in essere e i motivi indicati dà corpo alla circostanza aggravante applicata.

Il ricorso reitera le censure proposte con l'atto di appello, ma, per un verso, trascura il significativo rilievo della sentenza impugnata lì dove ha messo in luce che l'azione lesiva dell'imputata era indirizzata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del tutto estranea al litigio, sicché, sotto questo profilo, il ricorso è carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849); per altro verso, la Corte distrettuale ha diffusamente esaminato la prospettazione difensiva circa il motivo scatenante l'azione dell'imputato, giungendo alla medesima conclusione della sussistenza dell'aggravante sulla base di una motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, al di là della questione processuale circa l'ammissibilità del motivo di appello, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007, dep. 2008, Cavorso, Rv. 238368).

Ne consegue che il mancato accoglimento del motivo sull'aggravante dei futili motivi rende manifestamente infondato quello teso al riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 02/02/2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 29/04/2019 con la quale il Tribunale di Novara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentate lesioni personali aggravate dai futili motivi (così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio aggravato) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che cercava più volte di investire con la propria auto) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali in relazione alla ritenuta aggravante dei futili motivi. Già la sentenza di primo grado aveva dato atto che l'imputato aveva agito per vendicarsi del torto subìto (ossia il danneggiamento della propria auto da parte di Loi), sicché non si è in presenza di un impulso violento del tutto ingiustificato, posto che l'imputato si era visto danneggiare, volontariamente e sotto i propri occhi, un bene di rilevante valore economico. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, rispetto alla quale erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il motivo di appello. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Invero, il giudice di appello ha messo in luce come i comportamenti di Gentilini abbiano avuto uno sviluppo progressivo, che trova la sua origine nelle discussioni con le due persone offese a bordo dell'auto dell'imputato, seguite dall'accelerazione determinata dall'imbrattamento, del tutto involontario, del sedile dell'auto da parte di Loi (dal cui panino cadde accidentalmente un pezzo di condimento); a quel punto Gentilini arrestò l'auto e, uscitone insieme con Loi, i due iniziarono ad azzuffarsi, tanto da cadere per terra; fu dunque per una reazione di rabbia che Loi sferrò un pugno al finestrino dell'auto mandandolo in frantumi. A quel punto Gentilini risalì sull'auto e iniziò l'azione di "inseguimento" oggetto dell'imputazione poi riqualificata in melius nei termini indicati. Osserva, dunque, la Corte distrettuale che sono state le discussioni e l'imbrattamento del sedile a dare avvio all'azione aggressiva, sicché sussiste il futile motivo in considerazione della levità dello stimolo esterno e della sproporzione della reazione rispetto a tale stimolo. Conclusione, questa, che la sentenza impugnata ribadisce anche con riguardo all'ipotesi che si voglia individuare l'avvio dell'azione di tentata lesione aggravata nel danneggiamento del finestrino: anche il danneggiamento del vetro, realizzata come sfogo alla lite violenta e alla colluttazione scatenata da Gentilini, integra il futile motivo, tenuto conto della inusitata aggressività e pericolosità della condotta dell'imputato, che avrebbe potuto determinare conseguenze gravissime ai danni non solo di Loi, ma anche di [OSCURATO:PERSONA], completamente estranea al litigio, sicché la rilevantissima sproporzione tra il reato posto in essere e i motivi indicati dà corpo alla circostanza aggravante applicata. Il ricorso reitera le censure proposte con l'atto di appello, ma, per un verso, trascura il significativo rilievo della sentenza impugnata lì dove ha messo in luce che l'azione lesiva dell'imputata era indirizzata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del tutto estranea al litigio, sicché, sotto questo profilo, il ricorso è carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849); per altro verso, la Corte distrettuale ha diffusamente esaminato la prospettazione difensiva circa il motivo scatenante l'azione dell'imputato, giungendo alla medesima conclusione della sussistenza dell'aggravante sulla base di una motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, al di là della questione processuale circa l'ammissibilità del motivo di appello, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007, dep. 2008, Cavorso, Rv. 238368). Ne consegue che il mancato accoglimento del motivo sull'aggravante dei futili motivi rende manifestamente infondato quello teso al riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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