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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 38480/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; In particolare, contrariamente alla doglianza difensiva, la sentenza impugnata alla pagina 3 ha motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato con particolare riguardo al delitto presupposto, stante il possesso da parte dell'imputato di un ciclomotore con motore oggetto di furto - delitto quest'ultimo non denunciato dalla persona offesa con querela ma tramite dichiarazioni rese alla p.g. (sul punto, si veda da ultimo Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305-01, secondo cui « in materia di delitto di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche») - e con numero di telaio alterato, tale ultima circostanza già di per sé, per costante giurisprudenza, indice rivelatore della provenienza delittuosa del bene (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara e altro, Rv. 241445-01, secondo cui «Il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso, posto che l'abrasione di un marchio di fabbrica - che impedisce l'identificazione del mezzo - ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore»); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Infatti, giova ricordare come, contrariamente alle deduzioni difensive, il termine di prescrizione non risulta essere maturato anteriormente alla sentenza di secondo grado, posto che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (ora divenuto quarto comma in virtù dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021 n.195) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01); inoltre, per completezza espositiva, stante in ogni caso l'impossibilità di pronunciarsi sul punto essendo stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il termine di prescrizione, al netto dell'aumento per la recidiva qualificata, risulta comunque maturare il 22/12/2028; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; In particolare, contrariamente alla doglianza difensiva, la sentenza impugnata alla pagina 3 ha motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato con particolare riguardo al delitto presupposto, stante il possesso da parte dell'imputato di un ciclomotore con motore oggetto di furto - delitto quest'ultimo non denunciato dalla persona offesa con querela ma tramite dichiarazioni rese alla p.g. (sul punto, si veda da ultimo Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305-01, secondo cui « in materia di delitto di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche») - e con numero di telaio alterato, tale ultima circostanza già di per sé, per costante giurisprudenza, indice rivelatore della provenienza delittuosa del bene (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara e altro, Rv. 241445-01, secondo cui «Il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso, posto che l'abrasione di un marchio di fabbrica - che impedisce l'identificazione del mezzo - ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore»); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Infatti, giova ricordare come, contrariamente alle deduzioni difensive, il termine di prescrizione non risulta essere maturato anteriormente alla sentenza di secondo grado, posto che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (ora divenuto quarto comma in virtù dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021 n.195) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01); inoltre, per completezza espositiva, stante in ogni caso l'impossibilità di pronunciarsi sul punto essendo stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il termine di prescrizione, al netto dell'aumento per la recidiva qualificata, risulta comunque maturare il 22/12/2028; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]\
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