CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale e margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 24 - n. 1068/2017, depositata il 28 aprile2017;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28718/2017Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 16860/2026Data pubblicazione 29/05/2026viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso,1. A seguito di verifica fiscale riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale diGrosseto emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento n. T8F010400184/2014, con il quale venivarecuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, l’importo di€ 475.000,00, ritenuto quale buonuscita per la cessazione dallacarica di presidente e amministratore delegato del citatoConsorzio [OSCURATO:SOCIETA]. (avvenuta il 6 maggio 2008), ecorrisposto dotto forma di corrispettivi per prestazione di servizidi consulenza in forza di un contratto concluso tra il predettoConsorzio e la società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il sig.Pagnini era divenuto socio unico ed amministratore unico indata 18 giugno 2008, servizi in realtà, ad avviso dei verificatori,mai svolti, e per i quali il rapporto tra le [OSCURATO:SOCIETA] ed ilConsorzio era puramente simulato, ed integrante unainterposizione soggettiva rispetto alla persona fisica del Pagnini,che sarebbe stato il reale percettore delle somme in questione.2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diGrosseto la quale, con sentenza n. 417/2015, depositata il 31dicembre 2015, rigettava il ricorso, condannando il ricorrentealla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana – sez. n. 24 - con sentenzan. 1068/2017, pronunciata il 3 febbraio 2017, e depositata inR.G. N. 28718/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28718/2017Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 16860/2026Data pubblicazione 29/05/2026segreteria il 28 aprile 2017, rigettava l’appello, condannandol’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionePagnini Massimo, sulla base di cinque motivi (ricorso notificatoil 29 novembre 2017).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepiscenullità della sentenza per mancanza di motivazione, e quindiviolazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 e 61d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che la sentenza impugnazione erasostanzialmente priva di motivazione, in quanto risolventesi inuna mera ed acritica condivisione della sentenza di primo grado,senza alcun esame critico delle censure sollevate con l’atto diappello.Il motivo è infondato.E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lasentenza di appello è nulla per difetto di motivazione,allorquando si risolva in una acritica adesione ad unprovvedimento solo menzionato, senza che emerga unaR.G. N. 28718/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28718/2017Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 16860/2026Data pubblicazione 29/05/2026effettiva valutazione, propria del giudice di appello, dellainfondatezza dei motivi del gravame (tra le altre Cass. 11 aprile2024, n. 9830; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass. 5 agosto2019, n. 20883).Orbene, nel caso di specie non può ritenersi che la Corteregionale non abbia esaminato criticamente le censure sollevatecon l’atto di appello.Nella sentenza di secondo grado, infatti, la C.T.R. riporta, siapure sinteticamente, le censure sollevate con l’atto di appello,e, nel prosieguo della motivazione, esprime conferma per leargomentazioni del primo giudice, che non appaiono, perl’appunto, “scalfite” dai motivi di gravame, dal che si evince chetali motivi sono stati esaminati e valutati criticamente.Peraltro, nel caso di specie, il recepimento delleargomentazioni formulate dal giudice di primo grado sigiustifica, in considerazione della sostanziale identità dellecensure sollevate dal contribuente nel ricorso introduttivo, e nelricorso in appello. In entrambi i ricorsi, infatti, il ricorrentecontesta, da un lato, l’irrilevanza/inutilizzabilità delle proveraccolte in sede penale, l’irrilevanza della acquisizione della FEDda parte del Pagnini in data antecedente a quella dichiarata, lamancanza di prova dell’interposizione soggettiva, la nonimponibilità delle somme per il principio di cassa el’incompatibilità tra l’accertamento impugnato e quello della FEDper l’anno 2008. Da ciò deriva dunque che il richiamo alladecisione di prime cure, peraltro redatta in manieraparticolarmente dettagliata ed argomentata sui vari temisollevati, risulta certamente idoneo a rispettare i principi dellamotivazione per relationem, avendo la C.T.R. esaminato i motividi appello come coincidenti con quelli del ricorso originario, eR.G. N. 28718/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28718/2017Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 16860/2026Data pubblicazione 29/05/2026confermando il giudizio del primo giudice sulla base di unacondivisione formulata all’esito dell’esame di tali censure.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, nonché dell’art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che, ai fini dell’imputazione dei redditipercepiti formalmente da altra persona (nel caso di specie, dallaed effettiva disponibilità dei redditi in capo all’interponente,prova che, nella specie, sarebbe mancata.Il motivo è inammissibile.Attraverso l’asserita violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n.600/1973, il ricorrente contesta, in realtà, l’accertamento infatto operato dai giudici di merito, circa l’interposizionesoggettiva tra FED e Pagnini come persona fisica, e l’elementodel possesso effettivo dei redditi, e quindi l’accertamento inpunto di fatto operato dalla C.T.R. e, prima ancora, dalla C.T.P.,che hanno ritenuto che il possessore effettivo del redditoformalmente imputato alla FED sia proprio il Pagnini.3. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata violazione efalsa applicazione dell’art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993,n. 537, nonché degli artt. 1 e 163 d.lgs. n. 917/1986, 67 d.P.R.n. 600/1973 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Rileva il ricorrente che la tassazione dei proventi illeciti, comela tassazione di qualsivoglia categoria di reddito, troverebbecomunque il fondamento nel dirimente presupposto delpossesso effettivo di tali proventi in capo al soggetto nei cuiR.G. N. 28718/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28718/2017Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 16860/2026Data pubblicazione 29/05/2026confronti si rivolge il prelievo, inteso come materialedisponibilità e potestà dispositiva dello stesso.Anche tale motivo è infondato.Invero, la C.T.R. – e, prima ancora, la C.T.P. – sulla base di unaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, hannoaccertato che l’effettivo possessore del reddito in questione era,per l’appunto, [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui, pur trattandosidi redditi ritenuti provento da fatto illecito penale, in ogni casosono stati correttamente imputati al soggetto ritenuto effettivopercettore.4. Con il quarto motivo di ricorso si censura l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, concernente il mancatopossesso effettivo dei redditi per cui è causa in capo al Pagninida parte di [OSCURATO:SOCIETA], in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. non aveva inalcun modo esaminato la circostanza riguardante l’effettivopossessore dei redditi, e la materiale disponibilità degli stessi.Il motivo in questione è totalmente inammissibile, sia perchéle censure si appuntano, nuovamente, sulla valutazione di fattooperata dalla Corte territoriale, sia perché, comunque, lasentenza d’appello conferma il rigetto già disposto dalla Cortedi primo grado, e quindi siamo in presenza di una c.d. “doppiaconforme”, che esclude l’ammissibilità del motivo in virtù diquanto disposto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., vigenteratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 28718/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28718/2017Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 16860/2026Data pubblicazione 29/05/2026Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamenteapplicato la normativa in materia di presunzioni, con riferimentoall’individuazione dell’effettivo possessore dei redditi,sussumendo sotto la relativa previsione, da un lato, fattiinidonei ed insufficienti a tal fine e, dall’altro, non sussumendoelementi, emergenti dallo stesso p.v.c., che rilevano in sensocontrario.Il motivo è infondato.La C.T.R., attraverso il rinvio per relationem alla sentenza diprimo grado, ha indicato i vari elementi presuntivi deponenti perla percezione effettiva dei redditi da parte del contribuente,ritenuti gravi, precisi e concordati. Le censure sollevate,peraltro, anche in tal caso, si risolvono in una critica agliapprezzamenti compiuti dal giudice di merito.6. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare PagniniMassimo tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare PagniniMassimo tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, seR.G. N. 28718/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28718/2017Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 16860/2026Data pubblicazione 29/05/2026dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 28718/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]