CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 19198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23172-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23172/2018 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 2656/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - c he , con sentenza del 29 marzo 2018 la Corte d’appello d i Roma confermava la decision e resa d a l Tribunale d i Roma e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni mensili di ciascuno degli istanti, tutti dipendenti del MIUR in regime di TFR, essendo stati assuntisuccessivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della riforma del trattamento conseguente alla cessazione del rapporto del personale pubblico che sostituiva il TFR al precedente trattamento di fine servizio) o, assunti prima di quella data, avendo optato per il passaggio al nuovo regime e la condanna del Ministero a cessare la trattenuta ed a restituire quanto indebitamente trattenuto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa, non potendo l’accordo quadro del luglio 1999 ed il successivo DPCM del dicembre 1999 introdurre una trattenuta del 2,5 a carico del personale soggetto al regime di TFR perché assunti successivamente al 31.12.2000 per contrasto con l’art. 2, l. n. 335/1995 che quel personale assoggetta interamente al regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c., inderogabile quale norma primaria ed essendo irrilevante l’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 in quanto riferito esclusivamente al personale già in servizio che avesse optato per il regime di TFR; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, gli originari istanti; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 335/1995, del DPCM del 2.3.2001, dell’art. 2120 c.c., dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, del DPCM 20.12.1999, 2120 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della lettura dell’articolato quadro normativo che consente di configurare la trattenuta come effettuata in applicazione di un criterio contabile teso ad evitare sperequazioni retributive fra lavoratori che, pur essendo soggetti a regimi diversi in materia di indennità spettante alla cessazione del rapporto, debbono pur sempre per legge essere trattati in modo omogeneo sotto il profilo retributivo, secondo quanto si desume dalDPCM del 20 dicembre 1999, che, in attuazione dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito e trova conferma ne ll’[OSCURATO:PERSONA] concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l’ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; - che il motivo merita accoglimento come da precedenti di questa Corte (Cass. n. 23115 del 2019; Cass. n. 25171 del 2019; Cass. n. 25678 del 2019; Cass. n. 27383 del 2019) ai quali si intende dare continuità; - che, come osservato in detti precedenti, l a problematica posta con il ricorso è stata esaminata dalla Corte cost. nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto; - che, in particolare, la Consulta ha argomentato come il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mirasse proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrastasse, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determinasse la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente; - che n eppure possono trarsi argomenti a favore della tesi de i ricorrenti dalla precedente sentenza della Corte cost. n. 223 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente (pubblico) della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R.n. 1032/1973; - che tra la fattispecie posta all’attenzione del Giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati - ch e, infatti, la prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di t.f.s., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010, disposizione (successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della l. n. 228/2012) che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,50% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro; - che, in questa sede, invece, ci si riferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del t.f.r. fin dall’assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,50%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,50% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto degli artt. 2, commi 5, 6, 7 l. n. 335/1995 e 26, comma 19, l. n. 448/1998 ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti (pubblici) in regime rispettivamente di TFR e di TFS; - che il ricorso va dunque accolto, l’impugnata sentenza cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, con compensazione delle spese dell’intero processo considerato il difforme esito, rispetto al presente giudizio, dei gradi merito; P.Q.M. La Corte accoglie il ricors o, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,