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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09422/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22098-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1168/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1168 del 2019 della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza n. 961 del 2015 del Tribunale di Agrigento, l'ha condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 12.000, nonché della metà delle spese del grado, compensate quanto all'altra metà; che ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Considerato che, come attestato dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 7 gennaio 2020 dal ricorrente, non risulta essere stato depositato fino al 3 settembre 2020; che l'iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla parte più diligente, con certificato di mancato deposito del ricorso; che il ricorso è pertanto improcedibile, perché il mancato rispetto dell'onere di cui all'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. comporta la sanzione dell'improcedibilità; che a tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55; che sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Ric. 2020 n. 22098 sez.

M3 - ud. 24-02-2022 -2- P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 24 febbraio 2022.

Il Presidente estensore2 I P C; [OSCURATO:PERSONA] CANCELIBRiA i2 3 MARy2022 il Raziona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22098-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1168/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1168 del 2019 della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza n. 961 del 2015 del Tribunale di Agrigento, l'ha condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 12.000, nonché della metà delle spese del grado, compensate quanto all'altra metà; che ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Considerato che, come attestato dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 7 gennaio 2020 dal ricorrente, non risulta essere stato depositato fino al 3 settembre 2020; che l'iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla parte più diligente, con certificato di mancato deposito del ricorso; che il ricorso è pertanto improcedibile, perché il mancato rispetto dell'onere di cui all'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. comporta la sanzione dell'improcedibilità; che a tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55; che sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2020 n. 22098 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 24 febbraio 2022. Il Presidente estensore2 I P C; [OSCURATO:PERSONA] CANCELIBRiA i2 3 MARy2022 il Raziona
Sentenza Cassazione n. 09422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris