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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 05434/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15836/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elett.te domiciliatain Lecce, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI TARANTOn. 444/2019 depositata i l 24/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 settembre 2019, n. 444, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Taranto del 19 dicembre 2016, n. 3529, che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti della correntista [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA].

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che né con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né con l’atto di riassunzione del giudizio dopo una disposta interruzione, né con la successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 1, c.p.c. (termine concesso per ben due volte), l’appellante [OSCURATO:PERSONA] avesse mai contestato o dedotto circostanze specifiche circa l’insussistenza del suo debito, limitandosi a contestare solo genericamente tutti «i documenti allegati dall’istituto opposto a fondamento del procedimento monitorio» ed a far proprie le ragioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., senza che, tuttavia, risultassero nemmeno depositati nel processo tali atti della relatio, dopo la separazione dei rispettivi giudizi.

Ha concluso per il mancato assolvimento all’onere di contestazione specifica delle altrui allegazioni, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., e per l’inammissibilità di ogni nuova deduzione e contestazione svolta per la prima volta nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., essendo quindi pienamente accertato il credito della banca, sulla base dei documenti da essa prodotti e della non contestazione avversa.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la cessionaria dei crediti. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto generiche le deduzioni e contestazioni dell’opponente, nonché provato anche documentalmente il credito della banca, mentre questa, nonostante il timbro apposto dalla cancelleria in data 8 maggio 2013 all’indice del fascicolo, non aveva depositato i documenti ivi indicati, ma meri elenchi di movimenti della correntista, inoltre l’onere di contestazione non concernendo i documenti, ma i fatti dalla controparte allegati.

Il motivo è inammissibile, perché intende ripetere il giudizio sul fatto, laddove è principio consolidato che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove ammissibile, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (fra le tante, Cass., sez.

III, 29 marzo 2019, n. 8763; Cass., sez.

II, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., sez.

I, 20 giugno 2006, n. 14267).

2. – Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: vizio inammissibile in ipotesi, come nella specie, di c.d. doppia conforme.

Ed è rimasto non assolto l’onere del ricorrente di allegare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base del provvedimento impugnato siano diverse da quelle della decisione appellata.

Infatti, nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dal comma quinto dell’art. 348-ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante, Cass., sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 25 gennaio 2021, n. 1503; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1403; Cass., sez. trib., 20 giugno 2019, n. 16554; Cass., sez.

II, 10 marzo 2014, n. 5528).

3. –Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per l’assenza di motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo non ha pregio, non esponendo la sentenza impugnata una motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale, ai sensi delle norme dalla ricorrente invocate.

4. – Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ma non ha fondamento, atteso che la corte territoriale non ha omesso pronuncia sui motivi, ma li ha ritenuti infondati o inammissibili, con conseguente assolvimento del proprio onere decisorio su tutto l’oggetto del giudizio.

5. – Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto la banca non avrebbe provato il proprio credito in via documentale, né esisteva idonea mancata contestazione dei fatti da quella allegati, avendo l’appellante formulato idonei motivi di appello.

Il motivo è inammissibile, in quanto non è idoneo a superare la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui ogni novum introdotto in appello era inammissibile, in ragione della genericità delle allegazioni in tutto il corso del giudizio di primo grado.

6. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in € 7.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15836/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elett.te domiciliatain Lecce, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTOn. 444/2019 depositata i l 24/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 settembre 2019, n. 444, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Taranto del 19 dicembre 2016, n. 3529, che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti della correntista [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che né con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né con l’atto di riassunzione del giudizio dopo una disposta interruzione, né con la successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 1, c.p.c. (termine concesso per ben due volte), l’appellante [OSCURATO:PERSONA] avesse mai contestato o dedotto circostanze specifiche circa l’insussistenza del suo debito, limitandosi a contestare solo genericamente tutti «i documenti allegati dall’istituto opposto a fondamento del procedimento monitorio» ed a far proprie le ragioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., senza che, tuttavia, risultassero nemmeno depositati nel processo tali atti della relatio, dopo la separazione dei rispettivi giudizi. Ha concluso per il mancato assolvimento all’onere di contestazione specifica delle altrui allegazioni, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., e per l’inammissibilità di ogni nuova deduzione e contestazione svolta per la prima volta nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., essendo quindi pienamente accertato il credito della banca, sulla base dei documenti da essa prodotti e della non contestazione avversa. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la cessionaria dei crediti. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto generiche le deduzioni e contestazioni dell’opponente, nonché provato anche documentalmente il credito della banca, mentre questa, nonostante il timbro apposto dalla cancelleria in data 8 maggio 2013 all’indice del fascicolo, non aveva depositato i documenti ivi indicati, ma meri elenchi di movimenti della correntista, inoltre l’onere di contestazione non concernendo i documenti, ma i fatti dalla controparte allegati. Il motivo è inammissibile, perché intende ripetere il giudizio sul fatto, laddove è principio consolidato che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove ammissibile, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (fra le tante, Cass., sez. III, 29 marzo 2019, n. 8763; Cass., sez. II, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., sez. I, 20 giugno 2006, n. 14267). 2. – Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: vizio inammissibile in ipotesi, come nella specie, di c.d. doppia conforme. Ed è rimasto non assolto l’onere del ricorrente di allegare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base del provvedimento impugnato siano diverse da quelle della decisione appellata. Infatti, nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dal comma quinto dell’art. 348-ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante, Cass., sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 25 gennaio 2021, n. 1503; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1403; Cass., sez. trib., 20 giugno 2019, n. 16554; Cass., sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528). 3. –Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per l’assenza di motivazione della sentenza impugnata. Il motivo non ha pregio, non esponendo la sentenza impugnata una motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale, ai sensi delle norme dalla ricorrente invocate. 4. – Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ma non ha fondamento, atteso che la corte territoriale non ha omesso pronuncia sui motivi, ma li ha ritenuti infondati o inammissibili, con conseguente assolvimento del proprio onere decisorio su tutto l’oggetto del giudizio. 5. – Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto la banca non avrebbe provato il proprio credito in via documentale, né esisteva idonea mancata contestazione dei fatti da quella allegati, avendo l’appellante formulato idonei motivi di appello. Il motivo è inammissibile, in quanto non è idoneo a superare la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui ogni novum introdotto in appello era inammissibile, in ragione della genericità delle allegazioni in tutto il corso del giudizio di primo grado. 6. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in € 7.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a
Decreto Cassazione n. 05434/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris