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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24920/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 e 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui trae la prova della responsabilità per il reato di furto dal contributo morale fornito dall'imputato, il quale ha dato la disponibilità del suo supporto nella fase di trasferimento all'estero delle vetture e ritiene sussistente la responsabilità per il reato di ricettazione in considerazione del fatto che lo Stepic, trovato nella disponibilità della refurtiva, non ha fornito una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen., è parimenti indeducibile in presenza di una motivazione della corte di merito, nella quale si evidenzia che il contributo delle dichiarazioni rese dall'imputato non è risultato determinante ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'individuazione dei correi e che nessun contributo è stato fornito per il recupero della refurtiva; che il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pagina 15 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che in relazione al quinto motivo sulla recidiva, il giudice di merito, ritenendo che i fatti oggetto del giudizio costituiscano indice di una maggiore pericolosità sociale acquisita nel tempo, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 e 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui trae la prova della responsabilità per il reato di furto dal contributo morale fornito dall'imputato, il quale ha dato la disponibilità del suo supporto nella fase di trasferimento all'estero delle vetture e ritiene sussistente la responsabilità per il reato di ricettazione in considerazione del fatto che lo Stepic, trovato nella disponibilità della refurtiva, non ha fornito una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen., è parimenti indeducibile in presenza di una motivazione della corte di merito, nella quale si evidenzia che il contributo delle dichiarazioni rese dall'imputato non è risultato determinante ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'individuazione dei correi e che nessun contributo è stato fornito per il recupero della refurtiva; che il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pagina 15 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che in relazione al quinto motivo sulla recidiva, il giudice di merito, ritenendo che i fatti oggetto del giudizio costituiscano indice di una maggiore pericolosità sociale acquisita nel tempo, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 24920/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris