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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 17993/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 21 marzo 2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è aspecifico e reiterativo, mancando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valorizzato le modalità del fatto, l'elevato principio attivo e quindi numero di dosi ricavabili (p. 2 sentenza ricorsa); in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911- 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez.

U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 21 marzo 2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è aspecifico e reiterativo, mancando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valorizzato le modalità del fatto, l'elevato principio attivo e quindi numero di dosi ricavabili (p. 2 sentenza ricorsa); in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911- 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in
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