CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08903/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.335/2024depositata il 18/07/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 19721/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 8903/2026Data pubblicazione 09/04/2026Così deciso in Roma, il 08/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]