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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 23698/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24264/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in Roma , Via A. Gramsci, 9 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.

REG.

SARDEGN A , n. 251 / 5/14 depositata il 24/07/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ed evocando in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

2. Il contribuente, assumendo di non aver ricevuto la notifica né dell’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 1999, il maggior reddito da lavoro autonomo accertato per l’anno di imposta 1999, né della cartella di pagamento, proponeva ricorso con il quale chiedev a l’annullamento dell’atto di pignoramento presso terzi notificatogli dalla società di riscossione e di tutti gli atti e provvedimenti sia precedenti che successivi.

3. La C.t.p. di Nuoro, in parziale accoglimento del ricorso,annullava l’avviso di accertamento, il ruolo e la cartella oggetto di impugnazione.

La sentenza veniva confermata dallaC.t.r. che rigettava gli appelli proposti sia dall’Ufficio che dalla società di riscossione.

La C.t.r. ritenevanulla sia la notifica dell’avviso di accertamento si a la notificadella cartella di pagamento e, per l’effetto, riteneva invalida l’intimazione di pagamento.

In particolare, quanto all’avviso di accertamento, dopo aver dato atto che la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale, rilevava che la comunicazione di avvenuto deposito era stata inviata ad indirizzo errato.

Quanto alla cartella di pagamento, rilevava che la notificaera avvenuta a mani di persona che non era in possesso di alcun titolo per riceverla, in quanto non si precisava se fosse persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. , e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ex art. 156 cod. proc. civ.

In particolare, deduce la nullità della sentenza impugnata per l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto la C.t.r., dopo aver esordito con l’affermazione «l’appello è fondato» ed aver ribadito che «l’appello deve essere accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura», nel dispositivo rigettato gli appelli e compensate le spese.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ.

In particolare, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la notificadell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. , sebbene detta norma non fosse applicabile alla fattispecie in quanto la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.

Assume, altresì, che la notifica doveva ritenersi validamente eseguita in ragione del deposito presso l’Ufficio postale dell’atto non recapitato per temporanea assenza del destinatario e spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell’avviso di avvenuto deposito.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, con riferimento alla notifica dell’avviso di accertamento, che la raccomandata contenente l’avviso di deposito non fosse stata inviata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 all’indirizzo corretto, limitandosi a considerare l’indirizzo apposto sulla raccomandata ed omettendo di valutare che nell’avviso di ricevimento risultava l’indirizzo corretto.

4. Con il quarto motivo laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre1973 , n. 600 .

In particolare,censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento in quanto «avvenuta a mani della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] M. Antonia senza che essa fosse una persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio e perciò non in possesso di alcun titolo».

Deduce, sul punto, che la notificaera avvenuta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e che non occorreva l’invio della raccomandata contenente l’avviso di deposito.

5. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione spiegata dal controricorrente.

Quest’ultimo assume che il ricorso sarebbe stato proposto oltre i termini di legge in quanto la notifica del medesimoera stata eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto in sede di costituzione in appello.

Questa Corte ha già affermato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata ( anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità ), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuataspontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensidell'art. 291 cod. proc. civ (Cass., Sez.

U., 20/07/2016,n. 14916).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

6. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre se ed in quanto esso incida sull’ idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale,ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.

Nelcaso in esame tutta la motivazione della sentenza è coerente con il dispositivo di rigetto degli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione.

La C.t.r., infatti, dopo aver motivato in ordine alla nullità della notifica sia dell’atto impositivo che della cartella di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dell’Ufficio.

Le espressioni«l’appello è fondato», con cui si apre la parte motiva della sentenza,e l’espressione « l’appello deve essere accolto » , con cui si chiude,sono, all’evidenza, frutto di un mero errore materiale.

7. Il quarto motivo di ricorso deve esaminarsi in via preliminare in quanto avente ad oggetto la notifica della cartella esattoriale che costituisce l’ atto presupposto , immediatamente precedente i l pignoramentoche, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato il primo atto in cui sisarebbe manifesta ta la volontà di procedere alla riscossione del credito tributario.

Il contribue nte , infatti, ha impugnato l'a tto della riscossione coattiva facendo valere vizi propri della cartella e dell'avviso di accertamento.

Il motivo è fondato. 7.1.La notificazione dell'atto conseguente ad una pretesa tributaria può essere effettuata, come nella fattispecie in esame, dall'i ncaricato per la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente sancito anche dall' art. 26 del d.P.R. n. 602 del 19

73. Questa Corte, con giurisprudenza costate, ha precisa to che per il relativo perfezionamento è suffic i ente che la consegna del plico sia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull' avviso di ricevimento da restituire al mittente; ha aggiuntoche l' atto è valido anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato,trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (Cass. 17/01/2020, n. 946, Cass.06/06/2012, n. 9111,Cass. 27/05/2011, n. 11708).

Si è, altresì chiarito,sempre con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale, che, ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass.11/03/2021, n. 6910).

Va aggiunto che, in tema di notifica diretta,eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.[OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2018 , ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale,eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e disemplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite indero gabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Cass. 28/03/2022, n. 9989, Cass. 28/05/2020, n. 10131).

8. La sentenzaimpugnata,nel ritenere nulla la notifica del l a cartella di pagamento,non si è attenuta a questi principi.

Per quanto fin qui dettola medesima deve essere cassata , restando assorbiti gli ulteriori motivi, attinenti alla notifica dell’avviso di accertamento, in quanto il contribuente avrebbe dovuto far valere eventuali vizi di quest’ultimo impugnando la cartella di pagamento ritualmente notifica.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in ragione dell ‘ina mmissibi l ità per intempestività del ricorso originario del contribuente,attesa la regolare notifica della cartella di pagamento.

9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del controricorrente e si liquidano come dadispositivo.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 Sussistono giusti motivi per compensare interamente trale parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, rigettato il primo ed assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in rel a zione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente.

Condanna il controricorrentea rimborsare in favore della Agenzia delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24264/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in Roma , Via A. Gramsci, 9 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. SARDEGN A , n. 251 / 5/14 depositata il 24/07/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ed evocando in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 2. Il contribuente, assumendo di non aver ricevuto la notifica né dell’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 1999, il maggior reddito da lavoro autonomo accertato per l’anno di imposta 1999, né della cartella di pagamento, proponeva ricorso con il quale chiedev a l’annullamento dell’atto di pignoramento presso terzi notificatogli dalla società di riscossione e di tutti gli atti e provvedimenti sia precedenti che successivi. 3. La C.t.p. di Nuoro, in parziale accoglimento del ricorso,annullava l’avviso di accertamento, il ruolo e la cartella oggetto di impugnazione. La sentenza veniva confermata dallaC.t.r. che rigettava gli appelli proposti sia dall’Ufficio che dalla società di riscossione. La C.t.r. ritenevanulla sia la notifica dell’avviso di accertamento si a la notificadella cartella di pagamento e, per l’effetto, riteneva invalida l’intimazione di pagamento. In particolare, quanto all’avviso di accertamento, dopo aver dato atto che la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale, rilevava che la comunicazione di avvenuto deposito era stata inviata ad indirizzo errato. Quanto alla cartella di pagamento, rilevava che la notificaera avvenuta a mani di persona che non era in possesso di alcun titolo per riceverla, in quanto non si precisava se fosse persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. , e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ex art. 156 cod. proc. civ. In particolare, deduce la nullità della sentenza impugnata per l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto la C.t.r., dopo aver esordito con l’affermazione «l’appello è fondato» ed aver ribadito che «l’appello deve essere accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura», nel dispositivo rigettato gli appelli e compensate le spese. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. In particolare, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la notificadell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. , sebbene detta norma non fosse applicabile alla fattispecie in quanto la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata. Assume, altresì, che la notifica doveva ritenersi validamente eseguita in ragione del deposito presso l’Ufficio postale dell’atto non recapitato per temporanea assenza del destinatario e spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell’avviso di avvenuto deposito. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In particolare, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, con riferimento alla notifica dell’avviso di accertamento, che la raccomandata contenente l’avviso di deposito non fosse stata inviata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 all’indirizzo corretto, limitandosi a considerare l’indirizzo apposto sulla raccomandata ed omettendo di valutare che nell’avviso di ricevimento risultava l’indirizzo corretto. 4. Con il quarto motivo laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre1973 , n. 600 . In particolare,censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento in quanto «avvenuta a mani della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] M. Antonia senza che essa fosse una persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio e perciò non in possesso di alcun titolo». Deduce, sul punto, che la notificaera avvenuta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e che non occorreva l’invio della raccomandata contenente l’avviso di deposito. 5. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione spiegata dal controricorrente. Quest’ultimo assume che il ricorso sarebbe stato proposto oltre i termini di legge in quanto la notifica del medesimoera stata eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto in sede di costituzione in appello. Questa Corte ha già affermato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata ( anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità ), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuataspontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensidell'art. 291 cod. proc. civ (Cass., Sez. U., 20/07/2016,n. 14916). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 6. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre se ed in quanto esso incida sull’ idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale,ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. Nelcaso in esame tutta la motivazione della sentenza è coerente con il dispositivo di rigetto degli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione. La C.t.r., infatti, dopo aver motivato in ordine alla nullità della notifica sia dell’atto impositivo che della cartella di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dell’Ufficio. Le espressioni«l’appello è fondato», con cui si apre la parte motiva della sentenza,e l’espressione « l’appello deve essere accolto » , con cui si chiude,sono, all’evidenza, frutto di un mero errore materiale. 7. Il quarto motivo di ricorso deve esaminarsi in via preliminare in quanto avente ad oggetto la notifica della cartella esattoriale che costituisce l’ atto presupposto , immediatamente precedente i l pignoramentoche, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato il primo atto in cui sisarebbe manifesta ta la volontà di procedere alla riscossione del credito tributario. Il contribue nte , infatti, ha impugnato l'a tto della riscossione coattiva facendo valere vizi propri della cartella e dell'avviso di accertamento. Il motivo è fondato. 7.1.La notificazione dell'atto conseguente ad una pretesa tributaria può essere effettuata, come nella fattispecie in esame, dall'i ncaricato per la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente sancito anche dall' art. 26 del d.P.R. n. 602 del 19 73. Questa Corte, con giurisprudenza costate, ha precisa to che per il relativo perfezionamento è suffic i ente che la consegna del plico sia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull' avviso di ricevimento da restituire al mittente; ha aggiuntoche l' atto è valido anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato,trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (Cass. 17/01/2020, n. 946, Cass.06/06/2012, n. 9111,Cass. 27/05/2011, n. 11708). Si è, altresì chiarito,sempre con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale, che, ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass.11/03/2021, n. 6910). Va aggiunto che, in tema di notifica diretta,eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.[OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2018 , ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale,eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e disemplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite indero gabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Cass. 28/03/2022, n. 9989, Cass. 28/05/2020, n. 10131). 8. La sentenzaimpugnata,nel ritenere nulla la notifica del l a cartella di pagamento,non si è attenuta a questi principi. Per quanto fin qui dettola medesima deve essere cassata , restando assorbiti gli ulteriori motivi, attinenti alla notifica dell’avviso di accertamento, in quanto il contribuente avrebbe dovuto far valere eventuali vizi di quest’ultimo impugnando la cartella di pagamento ritualmente notifica. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in ragione dell ‘ina mmissibi l ità per intempestività del ricorso originario del contribuente,attesa la regolare notifica della cartella di pagamento. 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del controricorrente e si liquidano come dadispositivo. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 Sussistono giusti motivi per compensare interamente trale parti le spese dei giudizi di merito. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo, rigettato il primo ed assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in rel a zione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente. Condanna il controricorrentea rimborsare in favore della Agenzia delle
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