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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36411/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di un telefono cellulare di cui al capo a) dell'imputazione, in quanto desunta dalle sole dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, è manifestamente infondato; che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214- 01); che la Corte d'appello di Brescia ha compiuto una penetrante e rigorosa verifica della credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dell'attendibilità del suo racconto (verifica che occupa le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata), pervenendo a evidenziare come dalla stessa emergesse come il Ferron, sugli elementi che costituivano il nucleo fondante dei fatti in contestazione, non avesse mostrato incertezze né si fosse contraddetto (pag. 8 della sentenza impugnata); che le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, dalla lettura della sentenza impugnata, quest'ultima circostanza si deve ritenere assente nel caso di specie, mentre le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare delle effettive manifeste contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Brescia, appare sostanzialmente diretta a ottenere un'inammissibile rivalutazione della credibilità del Ferron e dell'attendibilità del suo racconto; che la Corte d'appello di Brescia ha altresì congruamente motivato in ordine all'inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti che era stata fornita dall'imputato (pagg. 9-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di un telefono cellulare di cui al capo a) dell'imputazione, in quanto desunta dalle sole dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, è manifestamente infondato; che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214- 01); che la Corte d'appello di Brescia ha compiuto una penetrante e rigorosa verifica della credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dell'attendibilità del suo racconto (verifica che occupa le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata), pervenendo a evidenziare come dalla stessa emergesse come il Ferron, sugli elementi che costituivano il nucleo fondante dei fatti in contestazione, non avesse mostrato incertezze né si fosse contraddetto (pag. 8 della sentenza impugnata); che le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, dalla lettura della sentenza impugnata, quest'ultima circostanza si deve ritenere assente nel caso di specie, mentre le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare delle effettive manifeste contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Brescia, appare sostanzialmente diretta a ottenere un'inammissibile rivalutazione della credibilità del Ferron e dell'attendibilità del suo racconto; che la Corte d'appello di Brescia ha altresì congruamente motivato in ordine all'inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti che era stata fornita dall'imputato (pagg. 9-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 1
Sentenza Cassazione n. 36411/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris