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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13419/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187 192 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile: si propongono censure di mero fatto, rivalutative di dati disponibili, a fronte di una completa, organica e coerente motivazione, che non presenta quei vizi, necessariamente manifesti, oltre che decisivi, che soli possono giustificare la presentazione di una valido ricorso.

Quanto alla violazione degli artt. 187, 192 e 546 cod. proc. pen., non può essere dedotta, in quanto l'inosservanza di tali norme non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Rispetto ai temi delle censure proposte la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187 192 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile: si propongono censure di mero fatto, rivalutative di dati disponibili, a fronte di una completa, organica e coerente motivazione, che non presenta quei vizi, necessariamente manifesti, oltre che decisivi, che soli possono giustificare la presentazione di una valido ricorso. Quanto alla violazione degli artt. 187, 192 e 546 cod. proc. pen., non può essere dedotta, in quanto l'inosservanza di tali norme non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Rispetto ai temi delle censure proposte la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03
Sentenza Cassazione n. 13419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris