CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02565/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
processo , ma non ha depositato memoria anterior- mentealla presente udienza . 6.[OSCURATO:PERSONA] osserva che la contribuente ha offe rt o non solo copia della domandadi definizione agevolata e liquidazione degli importi dovuti da partedell’agente della riscossione, ma anche gli effetti bancari di pa- gamentodegli importi dovuti per il perfezionamento del condono . Inol- tre,il differimento dell’udienza comunicata dalla Cancelleria ha messo l’Agenzia nelle condizioni di conoscerne il contenuto, effetto peraltro giàpotenzialmente raggiunto in conseguenza del deposito su PCT della documentazionee l’ Amministrazione finanziaria non ha preso posizione sullaquestione, co sì dimostrando di non avere più ragioni di contesta- zione. 7.Sulla base degli elementi che precedono, la contribuent e risulta aver definitoil suo debito erariale alla base del presente processo ex art.6 d.l.n.193/2016. All ’ estinzionedel processo per cessazione della mate- riadel contendere segue la compensazione delle spese di lite perch é la documentazioneversata agli atti dalla contribuente dimostra il soste- nimentodi oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenutoconto in questa sede. 7.1.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 20