CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 marzo 20213, il Tribunale del riesame d Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di rapina, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'ordinanza non conteneva alcuna motivazione in relazione alla possibile applicata recidiva, in quanto circostanza soggettiva, invocata dal Pubblico Ministero per via dell'esistenza di precedenti specifici privi di qualsiasi forma di riscontro, ma solo dallo stesso ipotizzati; era compito del giudicante verificare se la recidiva fosse in concreto indice di maggior pericolosità sociale con la conseguenza che cae, l'aumento di pena o la mancata diminuzione non ostava all'applicazione di un giudizio di prevalenza sulle circostanze. Il difensore richiama poi alcune massime relative alla circostanza della premeditazione e lamenta una omissione della motivazione per ciò che atteneva un eventuale e paventato aumento di pena in relazione al menzionato mancato giudizio di prevalenza; osserva che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, non considerando altresì l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, avendo gli indagati una stabile abitazione; la misura applicata appariva quindi sproporzionata rispetto alla portata del fatto ed al tempo in cui era stato commesso il reato; né si era tenuto conto delle norme in materia di concorso di persone 1.2 Ulteriore censura -prosegue il difensore- andava individuata in sede di valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità e della prognosi di recidiva degli indagati; andavano valutati l'incensuratezza degli indagati e la loro giovane età; non esisteva, inoltre, il pericolo di fuga. 1.3 Il difensore eccepisce, infine, l'inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare richiesta, non essendovi proporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994 - 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato, innanzitutto, gli indizi a carico dell'indagata (riconosciuta dalla persona offesa), la gravità del fatto, il ruolo assunto dalla [OSCURATO:PERSONA], la sanzione irrogabile (insuscettibile di sospensione condizionale, attesi i limiti edittalpfla mancata allegazione di circostanze relative alla situazione abitativa ai fini di poter applicare la misura degli arresti domiciliari. A fronte della motivazione del Tribunale, che ha ritenuto il concreto pericolo che l'indagata, se sottoposta ad una misura meno restrittiva della custodia cautelare in carcere, potesse reiterare il reato per cui si procede, con l'ampia motivazione contenuta alle pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata, il ricorso è totalmente generico, richiamando massime relative alle aggravanti della recidiva e della premeditazione (non contestate) ed astratte considerazioni sul concorso di persone nel reato; anche le censure sulla possibilità di applicare misure meno afflittive appaiono genericamente formulate, non essendo stato neppure dedotto quale sarebbe l'abitazione presso la quale l'indagata potrebbe scontare la misura degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché l'esecuzione del provvedimento consegue alla decisione di questa Corte, si deve provvedere ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg, esec. cod. proc. pen.