Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09994/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25432/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1417/27/15, depositata il 13 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per l’anno 2008, con cui l’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione di compensi corrisposti da F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 25432/2015 Numero sezionale 2/2022 Numero di raccolta generale 9994/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tre sostituti d’imposta, nonché l’omessa dichiarazione di somme corrisposte dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui il contribuente era amministratore, attraverso il versamento a favore del figlio, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società stessa, a titolo di prestito per la ristrutturazione del suo immobile, ma, in realtà, accreditate sul conto personale del contribuente.

Il ricorso, rigettato dalla CTP di Milano, era parzialmente accolto dal giudice di appello, che riteneva infondata la ripresa limitatamente alle somme erogate al figlio del contribuente.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per essere la motivazione meramente apparente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La motivazione della decisione impugnata, difatti, così si è espressa: «la sentenza numero 395/26/2011 della [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato, ha accertato che trattasi di un vero e proprio prestito effettuato dalla società nei confronti del figlio del contribuente.

La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'articolo 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficace indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 25432/2015 Numero sezionale 2/2022 Numero di raccolta generale 9994/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 negli atti di causa, quali la documentazione della società [OSCURATO:SOCIETA], laddove il dipendente [OSCURATO:PERSONA] appare come debitore».

2.2. La CTR, dunque, pur avendo, correttamente, premesso che il giudicato intervenuto rispetto ad altri soggetti (nella specie, con riguardo alla pretesa nei confronti del figlio dell’odierno ricorrente) non ha efficacia vincolante ma può costituire elemento di prova da valutare in uno con gli altri elementi nel giudizio, ha tuttavia fondato la sua decisione esclusivamente su tale statuizione, alla quale, peraltro, ha operato un mero rinvio per relationem omettendo ogni autonomo esame e limitandosi, con formula stereotipata, a rinviare “agli altri elementi rinvenibili negli atti di causa”, indicati nella “documentazione della società [OSCURATO:SOCIETA] laddove il dipendente appare come debitore”, riferimento, però, del tutto irrelato e, anzi, incomprensibile, mancando ogni indicazione sia di quale fosse tale documentazione, sia del contenuto rilevante della stessa, sia della incidenza e pertinenza della stessa rispetto alla vicenda in giudizio, sì da consentire di comprenderne il senso della condivisione al fine di poterlo criticare.

La motivazione, dunque, pur graficamente esistente, non assolve all’esigenza che siano esplicitate, seppur sinteticamente, le ragioni della decisione e l’iter logico del ragionamento seguito, risolvendosi in una affermazione meramente astratta e parvente.

4. La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25432/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1417/27/15, depositata il 13 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per l’anno 2008, con cui l’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione di compensi corrisposti da F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 25432/2015 Numero sezionale 2/2022 Numero di raccolta generale 9994/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tre sostituti d’imposta, nonché l’omessa dichiarazione di somme corrisposte dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui il contribuente era amministratore, attraverso il versamento a favore del figlio, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società stessa, a titolo di prestito per la ristrutturazione del suo immobile, ma, in realtà, accreditate sul conto personale del contribuente. Il ricorso, rigettato dalla CTP di Milano, era parzialmente accolto dal giudice di appello, che riteneva infondata la ripresa limitatamente alle somme erogate al figlio del contribuente. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per essere la motivazione meramente apparente. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La motivazione della decisione impugnata, difatti, così si è espressa: «la sentenza numero 395/26/2011 della [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato, ha accertato che trattasi di un vero e proprio prestito effettuato dalla società nei confronti del figlio del contribuente. La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'articolo 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficace indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 25432/2015 Numero sezionale 2/2022 Numero di raccolta generale 9994/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 negli atti di causa, quali la documentazione della società [OSCURATO:SOCIETA], laddove il dipendente [OSCURATO:PERSONA] appare come debitore». 2.2. La CTR, dunque, pur avendo, correttamente, premesso che il giudicato intervenuto rispetto ad altri soggetti (nella specie, con riguardo alla pretesa nei confronti del figlio dell’odierno ricorrente) non ha efficacia vincolante ma può costituire elemento di prova da valutare in uno con gli altri elementi nel giudizio, ha tuttavia fondato la sua decisione esclusivamente su tale statuizione, alla quale, peraltro, ha operato un mero rinvio per relationem omettendo ogni autonomo esame e limitandosi, con formula stereotipata, a rinviare “agli altri elementi rinvenibili negli atti di causa”, indicati nella “documentazione della società [OSCURATO:SOCIETA] laddove il dipendente appare come debitore”, riferimento, però, del tutto irrelato e, anzi, incomprensibile, mancando ogni indicazione sia di quale fosse tale documentazione, sia del contenuto rilevante della stessa, sia della incidenza e pertinenza della stessa rispetto alla vicenda in giudizio, sì da consentire di comprenderne il senso della condivisione al fine di poterlo criticare. La motivazione, dunque, pur graficamente esistente, non assolve all’esigenza che siano esplicitate, seppur sinteticamente, le ragioni della decisione e l’iter logico del ragionamento seguito, risolvendosi in una affermazione meramente astratta e parvente. 4. La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E
Sentenza Cassazione n. 09994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris