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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06864/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HBSIB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à Ritenuto che con sentenza depositata in data 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 novembre 2018 con cui il Tribunale di Cuneo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed € 1.400,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena applicata; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che nel caso di specie il ricorrente ha censurato esclusivamente il quantum della pena inflitta dalla Corte territoriale la quale ha congruamente motivato, in aderenza a quanto stabilito dal Giudice di prime grado, circa la misura della pena, che si pone al di sotto del medio edittale, sulla scorta delle plurime condotte poste in essere dal prevenuto e della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso; che comunque la pena confermata dalla Corte subalpina è ampiamente contenuta entro il limite del medio edittale essendo di poco superiore al minimo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HBSIB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à Ritenuto che con sentenza depositata in data 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 novembre 2018 con cui il Tribunale di Cuneo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed € 1.400,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena applicata; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che nel caso di specie il ricorrente ha censurato esclusivamente il quantum della pena inflitta dalla Corte territoriale la quale ha congruamente motivato, in aderenza a quanto stabilito dal Giudice di prime grado, circa la misura della pena, che si pone al di sotto del medio edittale, sulla scorta delle plurime condotte poste in essere dal prevenuto e della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso; che comunque la pena confermata dalla Corte subalpina è ampiamente contenuta entro il limite del medio edittale essendo di poco superiore al minimo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novem
Sentenza Cassazione n. 06864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris