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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01179/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3213/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -ricorrente contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 12543/2021 depositata il21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso una ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, a fronte di violazioni alle norme del codice della strada.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 204 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017 e 139 e ss. c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’idoneità della convocazione della Nardini per l’audizione, recapitata alla stessa mediante posta privata, efficacia di atto interruttivo del decorso del termine perentorio, fissato dall’art. 204 del codice della strada, per l’intervento della decisione del Prefetto sull’opposizione proposta ai sensi del precedente art. 203.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso una ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, a fronte di violazioni alle norme del codice della strada.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 204 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017 e 139 e ss. c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’idoneità della convocazione della Nardini per l’audizione, recapitata alla stessa mediante posta privata, efficacia di atto interruttivo del decorso del termine perentorio, fissato dall’art. 204 del codice della strada, per l’intervento della decisione del Prefetto sull’opposizione proposta ai sensi del precedente art. 203.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

La censura è fondata, dovendosi ribadire il principio secondo cui “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv.656575).

Ne deriva l’irrilevanza del fatto che la notificazione sia giunta, in concreto, a destinazione, poiché la nullità della stessa, derivante dall’irrituale ricorso ad una cd.

“posta privata”, non consentito per la notificazione degli atti giudiziari ed amministrativi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017, rende inefficace l’invio della convocazione ai fini interruttivi del termine di cui all’art. 204 del codice della strada, attesa l’incertezza legale sulla data di effettiva consegna del plico”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in different

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3213/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -ricorrente contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 12543/2021 depositata il21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso una ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, a fronte di violazioni alle norme del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 204 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017 e 139 e ss. c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’idoneità della convocazione della Nardini per l’audizione, recapitata alla stessa mediante posta privata, efficacia di atto interruttivo del decorso del termine perentorio, fissato dall’art. 204 del codice della strada, per l’intervento della decisione del Prefetto sull’opposizione proposta ai sensi del precedente art. 203. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso una ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, a fronte di violazioni alle norme del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 204 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017 e 139 e ss. c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’idoneità della convocazione della Nardini per l’audizione, recapitata alla stessa mediante posta privata, efficacia di atto interruttivo del decorso del termine perentorio, fissato dall’art. 204 del codice della strada, per l’intervento della decisione del Prefetto sull’opposizione proposta ai sensi del precedente art. 203. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La censura è fondata, dovendosi ribadire il principio secondo cui “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv.656575). Ne deriva l’irrilevanza del fatto che la notificazione sia giunta, in concreto, a destinazione, poiché la nullità della stessa, derivante dall’irrituale ricorso ad una cd. “posta privata”, non consentito per la notificazione degli atti giudiziari ed amministrativi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017, rende inefficace l’invio della convocazione ai fini interruttivi del termine di cui all’art. 204 del codice della strada, attesa l’incertezza legale sulla data di effettiva consegna del plico”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in different
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