CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 29902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che, su concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari e confermando nel resto; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi degli imputati, proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, sono inammissibili atteso che in seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili .in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi di appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 6, n. 37043 del 09/07/2003, Mazzarini, Rv. 227036); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]