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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00604/2024

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ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16910/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rappresentata e difesa, giusta procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Tributi –IVA –rinuncia N.16910/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 257/07/22depositata in data 31 gennaio 2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 22 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi incorporata per fusione in [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato un avviso di recupero IVA relativamente al periodo di imposta 2014, per il quale l’Ufficio riteneva l’imposta indebitamente compensata nell’esercizio 2015; che la CTP di Milano ha rigettato il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 31 gennaio 2022, ha rigettato l’appello, ritenendo l’imposta indebitamente compensata in data antecedente la dichiarazione IVA 2015, senza preventivamente apporre il visto di conformità, costituente presupposto sostanziale per usufruire della compensazione; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente, con memoria notificata in data 13 ottobre 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, deducendo di avere liquidato le somme computate nell’atto impositivo , rinuncia sottoscritta dal procuratore costituitomunito del potere di rinunciare; che deve farsi applicazione della disciplina vigente dell’art. 390 cod. proc. civ.(art. 35, comma 6 , d. lgs. n. 149/2022), per cui la rinuncia deve essere comunicataalla controparte a cura della cancelleria ; che deve rilevarsi che, come risulta dalla documentazione allegata, la comunicazione è stata effettuata al controricorrente dal ricorrente, comunicazione che deve ritenersi equipollente a quella richiesta dalla legge; N.16910/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino che, in assenza della accettazione della rinuncia del controricorrente, debba procedersi alla liquidazione delle spese; considerato che, dato l’esito della controversia, sussistono gravi motivi per compensare le spese processualitra le parti; P.Q.

M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità; dichiara integralmente compensate le spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16910/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rappresentata e difesa, giusta procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Tributi –IVA –rinuncia N.16910/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 257/07/22depositata in data 31 gennaio 2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 22 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi incorporata per fusione in [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato un avviso di recupero IVA relativamente al periodo di imposta 2014, per il quale l’Ufficio riteneva l’imposta indebitamente compensata nell’esercizio 2015; che la CTP di Milano ha rigettato il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 31 gennaio 2022, ha rigettato l’appello, ritenendo l’imposta indebitamente compensata in data antecedente la dichiarazione IVA 2015, senza preventivamente apporre il visto di conformità, costituente presupposto sostanziale per usufruire della compensazione; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente, con memoria notificata in data 13 ottobre 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, deducendo di avere liquidato le somme computate nell’atto impositivo , rinuncia sottoscritta dal procuratore costituitomunito del potere di rinunciare; che deve farsi applicazione della disciplina vigente dell’art. 390 cod. proc. civ.(art. 35, comma 6 , d. lgs. n. 149/2022), per cui la rinuncia deve essere comunicataalla controparte a cura della cancelleria ; che deve rilevarsi che, come risulta dalla documentazione allegata, la comunicazione è stata effettuata al controricorrente dal ricorrente, comunicazione che deve ritenersi equipollente a quella richiesta dalla legge; N.16910/22 R.G. Est. F. D’Aquino che, in assenza della accettazione della rinuncia del controricorrente, debba procedersi alla liquidazione delle spese; considerato che, dato l’esito della controversia, sussistono gravi motivi per compensare le spese processualitra le parti; P.Q. M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità; dichiara integralmente compensate le spese pr
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