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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41349/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 235e7/25 Ritenuto che i motivi dedott4 dai tre ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato sia sulle ragioni per le quali ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., sia in relazione all'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto di arnesi atti ad offendere (le spranghe utilizzate nel contestuale danneggiamento), sia sulla integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per l'elevato superamento dei limiti del tasso alcolemico (profilo questo inammissibile perché neppure dedotto nei motivi di appello che si erano limitati ad invocare per questo reato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.), e sia sul trattamento sanzionatorio ivi compresa la determinazione degli aumenti per la continuazione; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 235e7/25 Ritenuto che i motivi dedott4 dai tre ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato sia sulle ragioni per le quali ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., sia in relazione all'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto di arnesi atti ad offendere (le spranghe utilizzate nel contestuale danneggiamento), sia sulla integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per l'elevato superamento dei limiti del tasso alcolemico (profilo questo inammissibile perché neppure dedotto nei motivi di appello che si erano limitati ad invocare per questo reato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.), e sia sul trattamento sanzionatorio ivi compresa la determinazione degli aumenti per la continuazione; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Cos
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