CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39940/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il T ribunale per il riesame del le misure cautelar i personal i di Napoli , decideva sulla richiesta di riesame dell’ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati previstidall'art. 84 , comma 2 , ed 85 , comma 2, lettera c ) del d.lgs. n. 141 del 2024,nonché per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen., e, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale riteneva penalmente rilevante la condotta prevista dall’art. 84 d.lgs n. 141 del 2024 in quanto, pur essendo il tabacco sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] inferiore ai quindici chilogrammi, la condotta prevista dall’art. 85, comma 2, d.lgs n. 141 del 2024 risultava aggravata dalla connessione con il reato di contraffazione. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nonsussisterebbe l'aggravante della “connessione con il reato di contraffazione” prevista dall’art. 85, comma 2, d.lgs n. 141 del 2024 e che, pertanto, la condotta di detenzione di tabacchi, essendo inferiore ai quindici chilogrammi , non sarebbe penalmente rilevante. Si deducevainfatti che la contraffazione non sarebbe stata dimostrata dato che l'analisi tecnica su cui era fondata era stata affidata alla “ Giskal s . r . l . ” e d all'ausiliario [OSCURATO:PERSONA], ma , in concreto , l’ a ccertamento sarebbe stat o effettuatoda una sezione della “[OSCURATO:PERSONA]” polacca ; inoltre l’ elaborato tecnico non avrebbe dato conto di avere esaminato tutti i campioni sequestrati , in quanto nell’elaborato tecnico si sarebbe fatto riferimento solo ai pacchetti di sigarette a marchio “Marlboro”, senza alcuna menzione di quelli “Chesterfield”. L’illegittimità dell'accertamento tecnico non consentirebbe di ritenere provata la contraffazione e dunque la sussistenza dell’aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso a inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. 1.1.Il C ollegio , pur ribadendo che l'istanza di riesame consente al Tribunale la cognizione piena della materia, essendo previsto un effetto interamente devolutivo (tra le altre, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03 ), ri tiene che il ricorso per c assazione debba essere comunque ancorato alla materia devoluta con l'istanza di riesame,non potendo la Corte di legittimità esaminare per la prima volta questioninon proposte al T ribunale . Si ritiene, cioè, che, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente abbia l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di, Rv. 279505 – 03 , Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 –01). Alla Cassazione è infatti riservato solo il controllo della tenuta logica della motivazione elaborata dai giudici di merito in relazione alle doglianze previamente proposte. Nel caso in esame , come si rileva dal tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] con l’istanza di riesame aveva contestato l'idoneità dell’alterazione dei codici identificativi ad integrare una contraffazione rilevando che gli stessi non fossero “marchi di impresa” ma solo uno strumento di controllo per monitorare il percorso distributivo del prodotto, sicché l'assenza o la falsità di tali codici non poteva costituire un sintomo di falsità del marchio. A fronte di tale rilievo il T ribunale rilevava che la contraffazione era indubbia in quanto la perizia disposta sui quattro pacchetti analizzati aveva consentito di rilevare la difformità nei segni di stampa, l'assenza di perforazioni e le incoerenze dei codici, il che consentiva di ritenere integrata -seppur con giudizio allo stato degli atti – l ’alterazione contestata nel capo di incolpazione provvisorio. 1.2. Con l’istanza n on risulta no, invece , contestat e l e modalità dell'accertamento,la cui legittimità è stata censurata per la prima volta in sede di legittimità. La tardività delle deduzioni, e la loro tensione verso l’attivazione di un percorso istruttorio di accertamento della contraffazione, estraneo non solo alle competenze del Giudice di legittimità, ma anche a quelle del T ribunale per il riesame,conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. Il Consigliere est