CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 33662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con il provvedimento impugnato, ha confermato l'ordinanza cautelare resa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo il 20 gennaio 2023, rigettando l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e per due delitti di estorsione aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, articolando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della ribadita sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'estorsione ascrittagli al capo 2) della rubrica imputativa. Il percorso argomentativo del Tribunale si mostrerebbe contraddittorio, laddove, senza rilevare l'inattendibilità della persona offesa, trascura - così al contempo obliterando anche censure difensive sul punto - di valorizzarne le dichiarazioni in tema di assoluta spontaneità della dazione da parte sua, discendente da pregressi e solidi rapporti di amicizia e indipendente da qualsiasi richiesta, esplicita o implicita. Al contrario, era stato sovrainterpretato il riferimento della persona offesa a un suo presunto «dovere», senza considerare che un simile atteggiamento risultava al più sussistere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non di Angelo e senza tenere conto della astrattezza delle frasi, pronunciate durante una conversazione intercettata tra il suddetto [OSCURATO:PERSONA] e il coindagato Anello. L'estorsione ambientale ritenuta dai giudici palermitani risulterebbe quindi incoerente con il complessivo quadro indiziario. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ribadita sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'estorsione contestata al capo 4) della rubrica imputativa. I gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sarebbero stati desunti, a detta della difesa, da una frammentaria scelta di talune frasi, pretermettendo un compiuto esame delle pertinenti deduzioni de.Windagato, che aveva sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] avesse rivendicato per sé solo tutti i soldi versati dalla persona offesa Seggio, da ricondurre in ogni caso a pregressi rapporti negoziali con quest'ultimo (come comprovato anche dall'elevato ammontare delle cifre, incompatibili con una richiesta estorsiva). 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, la ribadita sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Invertendo di fatto l'onere probatorio e andando contro i più recenti arresti giurisprudenziali in tema di condotta ex art. 416-bis, primo comma, cod. pen., il Tribunale avrebbe ingiustamente riconosciuto valore determinante alla pregressa condanna per il medesimo reato, rimettendo all'indagato una probatio diabolica in punto di cessazione dell'appartenenza al sodalizio. Del tutto insufficiente, a fronte di ciò, apparirebbe il restante compendio indiziario, fondato sull'avere equivocato i giudici palermitani una mera riunione di famiglia con vero e proprio consesso mafioso e sul tautologico rilievo concesso ai delitti satellite sopra accennati. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La motivazione del provvedimento impugnato prende le mosse dall'ordinanza genetica, richiamandone i principali passaggi ricostruttivi e valutativi con piena condivisione. 1.1. Il 5 settembre 2022, in un periodo di tensioni interne, la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], diretta da decenni da [OSCURATO:PERSONA] (padre dell'odierno ricorrente), tenne una riunione, diretta ad appianare i gravi dissidi insorti tra [OSCURATO:PERSONA] e suo cugino [OSCURATO:PERSONA], che si rimproveravano l'un l'altro gravi violazioni d& codice mafioso. La riunione - a cui parteciparono anche i fratelli Michele e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini d'onore "riservati" - è stata registrata nella sua interezza, mediante captazioni ambientali. Dopo un'animata discussione, i due congiunti avrebbero ritrovato l'antica armonia, tanto che [OSCURATO:PERSONA] promise al nipote Gioacchino che un professionista che gli aveva mancato di rispetto, sarebbe stato punito con la morte. Nonostante, come suggerito dalla difesa, taluni momenti della discussione abbiano avuto ad oggetto problematiche proprietarie legate alla famiglia di sangue, la lettura complessiva di tutti i dialoghi non lascia margini di dubbio, per i giudici del merito cautelare, sulla natura delle principali questioni affrontate, viceversa pertinenti agli affari della consorteria criminale, con ampi richiami alle antiche tradizioni di [OSCURATO:PERSONA]. In un precedente colloquio del 7 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con [OSCURATO:PERSONA] della gestione della cosca da parte dello zio; in un'altra conversazione tra Pietro e [OSCURATO:PERSONA] del 23 agosto 2022, il padre chiariva al figlio che la lite tra quest'ultimo e suo cugino doveva essere risolta in seno alla famiglia mafiosa; anche i fratelli Saitta, ragionandone in privato, non dubitavano che il loro coinvolgimento nella lite derivava dalla necessità di appianare ogni contrasto all'interno dellaconsorteria. Queste circostanze lasciano dunque fondatamente desumere - anche tenuto conto della tendenziale permanenza a tempo indeterminato del vincolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] - che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]:ca a una famiglia mafiosa palermitana, ricompresa nel mandamento di Pagliarelli, si è protratta con immutata costanza anche successivamente alla precedente condanna per il medesimo reato associativo; peraltro, nella citata riunione del 5 settembre 2022, le velleità di abbandono della famiglia da parte di [OSCURATO:PERSONA] vengono 3 Iv subito smorzate dai presenti, che gli ricordano quanto sia più facile entrarvi che uscirne. Numerose ulteriori conversazioni, ampiamente riportate nell'ordinanza genetica e sintetizzate nel provvedimento di riesame, confermano il perdurante inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, il suo interesse per le dinamiche di potere interne e la maniacale attenzione ad evitare controlli e microspie, nonché il suo ancora attuale fattivo contributo assicurato alle attività illecite della cosca, in particolare per quanto attiene alle estorsioni. 1.2. Per quanto riguarda, i due delitti ex artt. 110-629 cod. pen. ascritti provvisoriamente ad [OSCURATO:PERSONA] (e ritenuti definitivi riscontri della sua piena e attiva intraneità alla famiglia), osserva il Tribunale di Palermo, concludendo per la solidità della piattaforma indiziaria ai fini cautelari: - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive devono essere lette nel noto contesto palermitano, di modo che l'affe-mazione «nessuno mai mi obbligò a corrispondere alcunché» non è idonea a Escludere - avendo ricondotto, all'esito di un apprezzamento schiettamente di merito, l'intera vicenda a un conclamato scenario di estorsione ambientale - la sussistenza del reato, foss'anche in difetto di esplicita minaccia e di espressa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] non potesse in ogni caso sottrarsi unilateralmente al pagamento è affermato chiaramente in un'intercettazione, laddove [OSCURATO:PERSONA] riferisce che la persona offesa si era giustificata con lui ck non avere potuto fare il proprio «dovere», a causa dell'uccisione del fratello; nella medesima captazione, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che queste risalenti pretese estorsive provenivano dallo zio Pietro e dal cugino Angelo («siccome loro a Romeo l'hanno avuto sempre nelle mani, non l'hanno voluto mollare mai»). - il medesimo [OSCURATO:PERSONA] riferisce di avere gestito l'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], sino alla riunione del 5 settembre 2022, unitamente al cugino Angelo («eravamo insieme»). Il Tribunale non ritiene poi dirimente l'alternativa interpretazione offerta dalla difesa, che ricondurrebbe la dazione a supposti rapporti negoziali in atto tra le parti, alla luce del contenuto delle conversazioni (alcune anche con [OSCURATO:PERSONA], estraneo a ipotetici legami contrattuali, ma destinatario di metà della somma) che fanno riferimento esclusivamente alla vendita di un immobile. 2. L'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare è pertanto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e le questioni di diritto affrontate, nonché congrua, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L'apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente: resta estraneo a quanto conferente in questa sede ogni discorso meramente confutativo sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero di mera contrapposizione dimostral:iva; gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori). Analogamente, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate e non trascende i limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Né il giudice dell'impugnazione cautelare aveva l'obbligo, una volta espresso il proprio convincimento in maniera idonea a chiarire il percorso argomentativo che lo sorreggeva, di prendere esplicita posizione su ogni singolo documento o risultanza processuale di segno asseritamente contrario allegata dalla difesa. L'eventuale omesso esame di un motivo da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo a un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ogni qualvolta, pur in mancanza di un'espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle