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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47414/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 735 cod. proc. pen., con la quale lo Staiti chiedeva il riconoscimento della sentenza penale straniera pronunciata dal Tribunale di Colonia del 1993 agli effetti dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. avendo in corso l'esecuzione sia della sentenza del Tribunale di Colonia con la quale veniva condannato alla pena di anni 13 di reclusione per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e la sentenza del Tribunale di Vicenza, alla pena di anni 29 di reclusione per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Rilevava che la sentenza del Tribunale di Colonia era già riconosciuta, ai sensi dell'art. 12, nn. 1,2, e 3 cod. pen..

La Corte dava atto della d:1-64iepaaierreeli precedenti istanze, del medesimo tenore, dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione poiché la richiesta di cui all'art. 734 cod. proc. pen. poteva essere proposta solo dal Ministero della Giustizia e dal Procuratore generale.

Ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimazione, l'entrata in vigore del d.

Igs. 73 del 2016 che ha dato attuazione alla "decisione quadro 2008/675/GIA del Consiglio d'Europa relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale" che, secondo la lettura operatane dalla Corte, non incide sulla legittimazione alla proposizione della richiesta di riconoscimento. 2.Con unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 3, 27, comma 3 e 117 Cost, in relazione alla "decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio d'Europa relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale", artt. 734 cod. proc. pen. .

Sostiene che sulla scorta della nota ministeriale in atti del Ministro della Giustizia non sussistono limitazionr soggettive ai fini dell'applicazione delle previsioni recate dalla decisione e che la esclusione dal novero dei soggetti legittimati a richiedere il riconoscimento della decisione costituisce violazione dei principi costituzionali posti a presidio della funzionalità della pena.

L'art. 3 del d.

Igs. 73 del 2016 ha un contenuto non perfettamente sovrapponibile all'art. 12 cod. proc. pen. e ne allarga la portata permettendo "per ogni determinazione sulla pena" l'ammissibilità della valutazione della sentenza di condanna straniera, ergo l'applicazione del cumulo temperato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Con il decreto legislativo n. 73 del 2016 si è data esecuzione alla decisione quadro 2008/675/ GAI e si è previsto che le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti la detenzione cautelare; la qualifica del reato; il tipo e il livello della pena comminata e l'esecuzione della decisione.

La circostanza di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna non comporta né interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né la loro revoca o riesame.Va precisato, a confutazione della lettura proposta dal ricorrente, che l'intervento normativo non è volto ad armonizzare la disciplina nazionale relativa agli effetti attribuiti alle condanne precedenti, ma unicamente a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in altro Stato dell'Unione europea e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro.

La normativa italiana vigente in materia prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta, prima di essere inserita nel certificato del casellario giudiziale ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane.

Prima del riconoscimento, dunque, la sentenza straniera non ha valore.

Con l'adozione del decreto legislativo è consentito dare rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni dì condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento ma non è previsto, in assenza di norme positive dell'ordinamento italiano, che la condanna rilevi a fini diversi da quelli disciplinati attraverso la procedura di riconoscimento e con gli effetti di cui all'art. 12 cod. pen..

Effettivarnaente l'art. 3 disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, e che sono valutate, nei confronti della persona a cui si riferiscono e anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione inerente alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

La decisione quadro apre alla possibilità che il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, possa tener conto della pena precedentemente irrogata in altro Stato membro, ove questa sia particolarmente elevata, sì da apparire eccessiva, e quindi in qualche modo capace di assorbire una parte del disvalore espresso dal reato in esame presso la giurisdizione italiana.

Si tratta, per questa parte, di una valutazione del precedente in senso favorevole all'imputato o condannato.

Cionondimeno una valutazione in senso favorevole dei precedenti, in funzione di mitigazione della pena e non già per apprezzare una maggiore capacità a delinquere, non è contemplata dall'ordinamento penale italiano e tale mancanza non è censurabile, nel senso proposto dal ricorrente, perché è la stessa decisione quadro, al Considerando n. 9, a subordinare l'adozione di una disciplina in tal senso all'esistenza nel sistema interno di regole applicative dello stesso principio in riferimento ai precedenti costituiti da sentenze emesse dalle autorità giudiziarie nazionali.

Tali principi sono stati reiteratamente affermati, in materia di applicazione della continuazione tra reati, dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d.

Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, Rv. 277650).

Chiarissima, in questo senso, anche l'affermazione che a mente dell'art. 3 del d.lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. :1), cod. pen.. (Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273049).

Sulla scorta di tali principi consegue che la richiesta dello Staiti non è suscettibile di accoglimento, né ai sensi dell'art. 12 cod. pen. né ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen. e non per un mero problema di legittimazione (al quale fa riferimento l'ordinanza impugnata) ma per radicale carenza dei presupposti di applicazione della norma di cui all'art. 3 del d.lvo. n. 73 del 2016 richiamato dal ricorrente. 2.Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ma non anche al pagamento della sanzione di cui all'art. 616 cod. proc. pen. non essendo ravvisabile una causa di colpevolezza nella proposizione del ricorso .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 735 cod. proc. pen., con la quale lo Staiti chiedeva il riconoscimento della sentenza penale straniera pronunciata dal Tribunale di Colonia del 1993 agli effetti dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. avendo in corso l'esecuzione sia della sentenza del Tribunale di Colonia con la quale veniva condannato alla pena di anni 13 di reclusione per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e la sentenza del Tribunale di Vicenza, alla pena di anni 29 di reclusione per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Rilevava che la sentenza del Tribunale di Colonia era già riconosciuta, ai sensi dell'art. 12, nn. 1,2, e 3 cod. pen.. La Corte dava atto della d:1-64iepaaierreeli precedenti istanze, del medesimo tenore, dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione poiché la richiesta di cui all'art. 734 cod. proc. pen. poteva essere proposta solo dal Ministero della Giustizia e dal Procuratore generale. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimazione, l'entrata in vigore del d. Igs. 73 del 2016 che ha dato attuazione alla "decisione quadro 2008/675/GIA del Consiglio d'Europa relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale" che, secondo la lettura operatane dalla Corte, non incide sulla legittimazione alla proposizione della richiesta di riconoscimento. 2.Con unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 3, 27, comma 3 e 117 Cost, in relazione alla "decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio d'Europa relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale", artt. 734 cod. proc. pen. . Sostiene che sulla scorta della nota ministeriale in atti del Ministro della Giustizia non sussistono limitazionr soggettive ai fini dell'applicazione delle previsioni recate dalla decisione e che la esclusione dal novero dei soggetti legittimati a richiedere il riconoscimento della decisione costituisce violazione dei principi costituzionali posti a presidio della funzionalità della pena. L'art. 3 del d. Igs. 73 del 2016 ha un contenuto non perfettamente sovrapponibile all'art. 12 cod. proc. pen. e ne allarga la portata permettendo "per ogni determinazione sulla pena" l'ammissibilità della valutazione della sentenza di condanna straniera, ergo l'applicazione del cumulo temperato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Con il decreto legislativo n. 73 del 2016 si è data esecuzione alla decisione quadro 2008/675/ GAI e si è previsto che le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti la detenzione cautelare; la qualifica del reato; il tipo e il livello della pena comminata e l'esecuzione della decisione. La circostanza di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna non comporta né interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né la loro revoca o riesame.Va precisato, a confutazione della lettura proposta dal ricorrente, che l'intervento normativo non è volto ad armonizzare la disciplina nazionale relativa agli effetti attribuiti alle condanne precedenti, ma unicamente a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in altro Stato dell'Unione europea e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro. La normativa italiana vigente in materia prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta, prima di essere inserita nel certificato del casellario giudiziale ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Prima del riconoscimento, dunque, la sentenza straniera non ha valore. Con l'adozione del decreto legislativo è consentito dare rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni dì condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento ma non è previsto, in assenza di norme positive dell'ordinamento italiano, che la condanna rilevi a fini diversi da quelli disciplinati attraverso la procedura di riconoscimento e con gli effetti di cui all'art. 12 cod. pen.. Effettivarnaente l'art. 3 disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, e che sono valutate, nei confronti della persona a cui si riferiscono e anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione inerente alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. La decisione quadro apre alla possibilità che il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, possa tener conto della pena precedentemente irrogata in altro Stato membro, ove questa sia particolarmente elevata, sì da apparire eccessiva, e quindi in qualche modo capace di assorbire una parte del disvalore espresso dal reato in esame presso la giurisdizione italiana. Si tratta, per questa parte, di una valutazione del precedente in senso favorevole all'imputato o condannato. Cionondimeno una valutazione in senso favorevole dei precedenti, in funzione di mitigazione della pena e non già per apprezzare una maggiore capacità a delinquere, non è contemplata dall'ordinamento penale italiano e tale mancanza non è censurabile, nel senso proposto dal ricorrente, perché è la stessa decisione quadro, al Considerando n. 9, a subordinare l'adozione di una disciplina in tal senso all'esistenza nel sistema interno di regole applicative dello stesso principio in riferimento ai precedenti costituiti da sentenze emesse dalle autorità giudiziarie nazionali. Tali principi sono stati reiteratamente affermati, in materia di applicazione della continuazione tra reati, dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, Rv. 277650). Chiarissima, in questo senso, anche l'affermazione che a mente dell'art. 3 del d.lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. :1), cod. pen.. (Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273049). Sulla scorta di tali principi consegue che la richiesta dello Staiti non è suscettibile di accoglimento, né ai sensi dell'art. 12 cod. pen. né ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen. e non per un mero problema di legittimazione (al quale fa riferimento l'ordinanza impugnata) ma per radicale carenza dei presupposti di applicazione della norma di cui all'art. 3 del d.lvo. n. 73 del 2016 richiamato dal ricorrente. 2.Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ma non anche al pagamento della sanzione di cui all'art. 616 cod. proc. pen. non essendo ravvisabile una causa di colpevolezza nella proposizione del ricorso . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec
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