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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 17999/2025

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 471/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61P04 G478 R). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale Numero sezionale 3370/2025Numero di raccolta generale 17999/2025 80224030587) Data pubblicazione 02/07/2025 NONCHÉ il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore - istituito con Legge Regionale del Veneto n. 11 del 18 febbraio 2019, derivante dalla fusione dei comuni di Lusiana e di Conco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal segretario comunale, dr. [OSCURATO:PERSONA], in data 7 febbraio 2019 ed autorizzato a tal fine con la delibera di Giunta comunale del Comune di Conco del 6 febbraio 2019 n. 13, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70L19 D810 T). - CONTRORICORRENTI - per la cassazione della sentenza n. 1020/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 26 settembre 2018, notificata il 18 ottobre 2019.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento indicati in atti, con cui il Comune di Conco aveva contestato alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. il mancato versamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009/2011 in relazione al serbatoio idrico, censito in categoria catastale D/1 ed in possesso della ricorrente (società partecipata da tutti Comuni ricompresi nell’[OSCURATO:PERSONA]) per la gestione dell’impianto, delle reti e del servizio idrico integrato; la contestazione riguardava la suddetta classificazione catastale F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 ed il mancato riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, Numero sezionale 3370/2025Numero di raccolta generale 17999/2025 comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992; Data pubblicazione 02/07/2025

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 914/2015 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della società;

3. con ricorso notificato alle suindicate controparti, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione;

4. il Comune di Conco e l’Agenzia delle Entrate resistevano con controricorsi rispettivamente notificati l’11 febbraio 2019 ed il 23 gennaio 2019;

5. con nota, depositata sia dalla ricorrente in data 25 settembre 2024, sia dal Comune in data 24 aprile 2024, la contribuente ha espressamente rinunciato al ricorso;

6. tale rinuncia è stata accetta dal Comune e dall’Agenzia delle Entrate, con debita sottoscrizione delle parti e dei difensori; [OSCURATO:PERSONA]:

1. alla luce di quanto precede, il giudizio vada dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;

2. le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate come da richiesta;

3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 Numero sezionale 3370/2025 eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni Numero di raccolta generale 17999/2025Data pubblicazione 02/07/2025 estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo.

Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 471/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61P04 G478 R). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale Numero sezionale 3370/2025Numero di raccolta generale 17999/2025 80224030587) Data pubblicazione 02/07/2025 NONCHÉ il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore - istituito con Legge Regionale del Veneto n. 11 del 18 febbraio 2019, derivante dalla fusione dei comuni di Lusiana e di Conco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal segretario comunale, dr. [OSCURATO:PERSONA], in data 7 febbraio 2019 ed autorizzato a tal fine con la delibera di Giunta comunale del Comune di Conco del 6 febbraio 2019 n. 13, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70L19 D810 T). - CONTRORICORRENTI - per la cassazione della sentenza n. 1020/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 26 settembre 2018, notificata il 18 ottobre 2019. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento indicati in atti, con cui il Comune di Conco aveva contestato alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. il mancato versamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009/2011 in relazione al serbatoio idrico, censito in categoria catastale D/1 ed in possesso della ricorrente (società partecipata da tutti Comuni ricompresi nell’[OSCURATO:PERSONA]) per la gestione dell’impianto, delle reti e del servizio idrico integrato; la contestazione riguardava la suddetta classificazione catastale F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 ed il mancato riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, Numero sezionale 3370/2025Numero di raccolta generale 17999/2025 comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992; Data pubblicazione 02/07/2025 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 914/2015 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della società; 3. con ricorso notificato alle suindicate controparti, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione; 4. il Comune di Conco e l’Agenzia delle Entrate resistevano con controricorsi rispettivamente notificati l’11 febbraio 2019 ed il 23 gennaio 2019; 5. con nota, depositata sia dalla ricorrente in data 25 settembre 2024, sia dal Comune in data 24 aprile 2024, la contribuente ha espressamente rinunciato al ricorso; 6. tale rinuncia è stata accetta dal Comune e dall’Agenzia delle Entrate, con debita sottoscrizione delle parti e dei difensori; [OSCURATO:PERSONA]: 1. alla luce di quanto precede, il giudizio vada dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.; 2. le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate come da richiesta; 3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 471/2019 Numero sezionale 3370/2025 eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni Numero di raccolta generale 17999/2025Data pubblicazione 02/07/2025 estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticip
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