CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale Agatino DiBartolomeo, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 18674/2023 del Tribunale di Romapubblicata il 19.12.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La signora [OSCURATO:PERSONA] conveniva la società [OSCURATO:SOCIETA]avanti al Giudice di pace di Roma, per ivi sentir nei confronti dellamedesima accertare e dichiarare l’inadempimento del contratto tra di esseintercorrente da parte di quest’ultima e sentirla condannare al pagamentodi euro 5.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo dirisarcimento dei danni conseguentemente subiti.Deduceva di avere aderito, in data 24.4.2012, a propostacommerciale pubblicizzata dalla convenuta, stipulando un contratto ditelefonia fissa descritto come “linea valore con adsl da 7 mega al costo dieuro 35,00 oltre IVA, per sempre, comprese le telefonate senza costo sutelefonia fissa”, con l’esplicita richiesta di non volere il router WiFi;inizialmente rispettate le condizioni indicate, successivamente le era statarecapitata una fattura per il bimestre aprile-maggio 2013 con addebitocomplessivo di euro 466,50, di cui euro 379,68 per contributi eabbonamenti; che aveva contestato la fattura corrispondendo solo la parteritenuta dovuta; che, sollecitato l’invio del contratto cartaceo stipulatotelefonicamente, aveva ricevuto invece la fattura successiva (giugno-luglio2013) con lo storno di euro 189,50; che, introdotto un procedimento diconciliazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], definito negativamente, la fatturadel bimestre agosto-settembre 2013 recava un credito a proprio favore dieuro 54,00.La società [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva contestando quantosostenuto dall’attrice, e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna alpagamento di euro 374,72, oltre agli interessi.La convenuta aveva dedotto che il costo mensile di euro 35,00, oltreIVA, riguardava il solo servizio voce, mentre il servizio “Internet 7 mega”aveva un autonomo costo mensile di euro 20,00 oltre IVA; che il noleggiodel router WiFi era associato obbligatoriamente al servizio internet; chel’attrice era stata informata dei costi, verificabili anche tramite brochure eil sito internet e che l’offerta economica indicata dall’attrice non era stataPag. 2 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026mai commercializzata, mentre l’applicazione di un canone inferiore per iprimi mesi era una promozione.Aggiungeva che, al fine di mantenere il rapporto, erano statieffettuati due rimborsi di euro 232,06, oltre IVA, ed euro 40,95, oltre IVA,residuando, pertanto, l’importo di euro 374,72.Con sentenza del 19.3.2019 l’adito Giudice di pace di Romarigettava la domanda attorea nonché quella in via riconvenzionalespiegata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]Ravvisava peraltro la violazione dei principi di buona fedenell’esecuzione del contratto da parte di quest’ultima sia per l’abusivodistacco dell’utenza telefonica in data 14.5.2014, sia per l’ingiustificatorifiuto di offrire copia della registrazione telefonica oggetto di controversia,condannandola al risarcimento del danno non patrimoniale.2. Successivamente, con sentenza del 19.12.2023 il Tribunale di Romarigettava il gravame interposto dalla Piccitto, e, in accoglimento di quelloin via incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rigettavaintegralmente la domanda originaria della Piccitto.3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la Piccittopropone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione dilegge con riferimento all’art. 2728 c.c. e all’art. 2697 c.c.”.La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nel rigettare ladomanda per asserito inadempimento dell’onere probatorio ex art. 2697cod. civ., ha ignorato atti e documenti presenti nel processo e oggetto didiscussione, ingiustamente ed erroneamente qualificando come generichePag. 3 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026le allegazioni tempestivamente formulate, così da ritenere impossibileindividuare elementi idonei a dare evidenza di pregiudizi patrimoniali enon patrimoniali.La ricorrente, sulla premessa che in primo grado era stato accertatoche per i primi otto mesi di attivazione del servizio (ottobre 2012 –maggio 2013) il costo era stato effettivamente pari ad euro 70,00 abimestre senza costi aggiuntivi, mentre da luglio 2013 la tariffa risultavaaumentata di euro 34,00 a bimestre, si duole per il mancato esame delladocumentazione prodotta, indicata come allegata al fascicolo di partesotto il n. 9, da cui derivava la prova della stipulazione del contrattoverbale per effetto dell’esplicito riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a.1.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente non indica la motivazione oggetto di critica, ma alludegenericamente alla decisione impugnata riferendo che la domanda è statarigettata per la mancata dimostrazione del titolo, del danno e del nesso dicausa, lamentando la violazione della regola sull’onere della prova, mentrein alcun modo è esplicato il richiamo dell’art. 2728 cod. civ. in tema dipresunzione legale.Preliminarmente, va osservato che la ricorrente in modo del tuttoimproprio richiama la regola sull’onere della prova in contrasto con ilprincipio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi delquale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice dimerito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez. Un.,5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez.lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26739;Pag. 4 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026adde: Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395 e successive conformi,declinanti un principio di diritto analogo).Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, poiché il Tribunale nelloscrutinio congiunto dei motivi, premesso che, quando agisce per ilrisarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l’attore deveprovare il titolo da cui originano le obbligazioni asseritamenteinadempiute, nonché il danno e il nesso causale tra esso el’inadempimento, ha evidenziato che la liquidazione equitativa presupponela certezza dell’esistenza ontologica del pregiudizio economico, mentre ildanno non patrimoniale, fuori dall’ipotesi di fatto-reato e delle altre ipotesipreviste dalla legge, è risarcibile solo quando derivi dalla lesione grave didiritti inviolabili della persona di rilevanza costituzionale e quando siaserio. Tanto premesso, il Tribunale ha affermato che le allegazioni fattedall’attrice erano generiche e non permettevano di evidenziare alcunpregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, non constando quale fosse ilbene/interesse inciso dall’interruzione del «servizio vocale», comeemergente dalla delibera dell’AGCOM.La ricorrente rispetto alla riferita decisione non ha articolato unacensura effettiva, che giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., fa sì che il motivo sia ammissibile solo laddoveidentifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica especifica. Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni delladecisione, il motivo si configura come inammissibile (principio costante: siveda Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez. Un.,20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass., sez. I, 24 settembre 2018,n. 22478; Cass., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 6aprile 2025, n. 9059).La ricorrente sollecita il riesame del fatto e del materiale probatoriomediante il richiamo della documentazione (indicata come allegata alfascicolo di parte sotto il n. 9), e, segnatamente, la nota del 28.9.2017con cui TIM – servizio clienti business, rammaricata per i disagi,Pag. 5 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026comunicava di aver attivato “in via del tutto eccezionale” sulla linea latariffa di euro 35,00 + IVA al mese comprensiva della navigazioneinternet, nonché disposto uno storno; la nota di scuse del 15.7.2015; lacomunicazione del 20.4.2018 avente ad oggetto riattivazione linea.Va ribadito che costituisce principio di diritto ormai consolidatoquello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre afondamento della propria decisione un’argomentazione, tratta dalla analisidi fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate algiudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede dilegittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale ilgiudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato(v. Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 luglio 2017,n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23 maggio 2014, n.11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc.civ.La ricorrente si duole che il Tribunale, nell’affermare che la deliberan. 201/18/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni noninduce diverse conclusioni perché riferita a un arco temporale successivo aquello oggetto di causa, ha travisato il contenuto della delibera stessa,poiché in essa si dà atto di una condotta protrattasi “da aprile 2012 agennaio 2018”, sicché non si trattava affatto di un diverso arco temporalerispetto a quello indicato.2.1. Il motivo è inammissibile.Pag. 6 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026Esclusa la possibilità di ravvisare nella decisione impugnata untravisamento del contenuto oggettivo della prova alla stregua di quantoenunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 5 aprile2024, n. 5792), la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., prospetta un vizio che, neppure secondoquanto enunciato dalle Sezioni Unite, si sarebbe potuto far valere ai sensidell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., posto che con esso siporta all’attenzione di questa Corte non una svista concernente il fattoprobatorio in sé, ma una verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio, contestando la lettura delfatto probatorio.La ricorrente nel sollecitare, nuovamente, un riesame del fatto, nonconsidera quanto detto dal Tribunale, il quale ha affermato: “se è pur veroche l'interruzione del servizio costituisce concretizzazione di quantopaventato fin dal giudizio di primo grado … e che, pertanto, il fatto puòcomunque ritenersi compreso nell'oggetto della domanda (in quanto fusempre ricollegato alla condotta inadempiente già lamentata), va tuttaviaanche osservato che né dalla delibera richiamata, né dalle allegazionidell'odierna parte appellante è dato di desumere in cosa si sia in concretotradotto, sotto il profilo patrimoniale non patrimoniale, il pregiudizio di cuisi chiede il ristoro… non risulta se la condotta contestata abbia in qualchemodo inciso sulla effettiva possibilità di svolgimento dell'attivitàprofessionale … sulla capacità della professionista di produrre reddito …sulla sua immagine professionale … o comunque su altri diritti di rilevanzacostituzionale facenti capo alla stessa ed eventualmente attinti da unalesione seria, non tradottasi in meri disagi o fastidi e, come tale,meritevole di tutela in via risarcitoria” (pagina 12, capoversi quarto equinto).La ricorrente, quindi, è incorsa nuovamente nella violazione dell’art.366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. per non aver tenuto contodell’intera ratio decidendi.Pag. 7 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/20263. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1226 cod. civ.La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui nonsarebbe stato possibile procedere a liquidazione equitativa ex art. 1226cod. civ. perché l’attrice non aveva fornito la prova del suo diritto. Ladecisione è smentita dall’esistenza del contratto intervenuto tra le parti,dalla non contestata attività libero-professionale della ricorrente, dallevicissitudini del rapporto e dall’interruzione del servizio per oltre un anno,nonché dalle emergenze della delibera Agcom e dalle fatture e noterichiamate.La ricorrente ha rilevato che tali atti e documenti offrono la provaindiretta del contratto, dell’evento di danno e del nesso causale, fondatisulla presunzione legale ex art. 2728 cod. civ., restando da provaresoltanto l’entità del danno, suscettibile di liquidazione equitativa anchevalorizzando, quale fatto notorio, che l’attività del dottore commercialistasi concreta in gran parte nell’uso di servizi telematici.3.1. Il motivo è infondato.Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.,quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v.Cass., sez. III, 16 luglio 2025, n. 19681; Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n.13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez.II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n.1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez. II, 22febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990;Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nellequali, quando il danno è certo, non è possibile pervenire alla medesimacertezza sulla misura dello stesso. L’equità richiamata dall’art. 1226 cod.civ. costituisce un criterio sussidiario e, pertanto, residuale, che, comeosservato in dottrina, ha “il significato di prudente contemperamento deivari fattori di probabile incidenza sul danno: la valutazione equitativa è,Pag. 8 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026precisamente, un giudizio di mediazione tra le probabilità positive enegative del danno effettivo”.È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazioneequitativa del danno è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criteriovalutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione delrelativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, inrelazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti comeparticolarmente difficoltosa (v. Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339;Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio1968, n. 2247), non meramente supposta e «incolpevole», ossia nondipendente da inerzia della parte gravata dall’onere della prova (v. Cass.26051/2020, cit.; Cass., sez. III, 28 luglio 2025, n. 27607).La ricorrente si limita invero a prospettare una serie di elementi dicarattere presuntivo sulla base dei quali sarebbe stata possibile laliquidazione equitativa del danno, tenuto conto della intervenutaconclusione del contratto, ma non ha considerato che del danno reclamatonon vi era certezza, non emergendo, dati i limiti di allegazione, qualefosse il bene/interesse attinto.4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia “violazione dell’art. 360,comma 1°, n. 3 cpc con riferimento all’art. 35 della Costituzione e all’art.2059 cod. civ.”La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche, pur mancando una norma costituzionale specifica sulle professioniintellettuali, l’art. 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme eapplicazioni, sì che qualora leso il diritto al lavoro libero-professionale –come nella fattispecie, in cui la ricorrente ha subito la sospensione delservizio telefonico per oltre un anno – sussiste il titolo al risarcimento deldanno non patrimoniale esteso anche al campo contrattuale, in relazioneal quale la gravità dell’offesa e la serietà del pregiudizio si ricavavano dalladelibera AGCOM.4.1. Il motivo è inammissibile.Pag. 9 di 10Numero registro generale 14069/2024Numero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 21766/2026Data pubblicazione 25/06/2026La ricorrente si duole per la mancata liquidazione del danno nonpatrimoniale sulla base della lettura costituzionalmente orientata dell’art.2059 cod. civ. in combinazione con l’art. 35 Cost., quale norma che a tuttotondo tutela il lavoro in qualsiasi modalità di svolgimento.Tuttavia, la ricorrente nell’affermare apoditticamente come lagravità della lesione e la serietà del pregiudizio emergano chiaramentedalla delibera dell’AGCOM, prescinde totalmente da quanto affermato dalTribunale nel paragrafo 3.2 della motivazione e poi ribadito a pagina 12(quinto capoverso), ossia i già richiamati limiti dell’allegazione svolta inprimo grado, formulando, dunque, una doglianza priva di decisività (v.Cass. 359/2005; Cass., Sez. Un., 7074/2017; Cass. 22478/2018; Cass.1341/2024; Cass. 9059/2025).5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro2.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidentePag. 10 di 10