CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3832/2020 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da sé stessi. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 68/2019 pubblicata il 15/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con i soci e legali rappresentanti dello Studio legale associato Malossini-Colla-Tomasi-Russo (lo Studio). 2. La controversia ha per oggetto il diritto al riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.1 comma 118 della legge n.118/2014 con riferimento alla assunzione a tempo indeterminato di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo Studio aveva già intrattenuto un rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante, risolto il 05/01/2015. 3. Il Tribunale di Trento accoglieva l’opposizione ad avviso di addebito proposta dallo Studio, ritenendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici contributivi de quibus e più in particolare ritenendo che il contratto di apprendistato non potesse essere qualificato quale contratto a tempo indeterminato ai fini previsti dall’art.1 comma 118 cit., sulla base di una interpretazione teleologica e non solo letterale della disposizione. 4. La corte territoriale ha richiamato un suo precedente specifico e ha confermato integralmente la sentenza appellata. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, al quale lo Studio resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 118 della legge n.190/2014. Deduce che la corte territoriale ha errato nel non qualificare il contratto di apprendistato professionalizzante (già) concluso tra lo Studio e [OSCURATO:PERSONA] come contratto a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti della disposizione oggetto della censura, e di conseguenza ha errato nel non aver considerato la sussistenza di un elemento ostativo al riconoscimento del beneficio contributivo. 2. Sulla questione sollevata nell’unico motivo di ricorso questa Corte, con l’ordinanza n. 4053/2024 (richiamata nella memoria dei controricorrenti) ha disatteso le ragioni sollevate dall’Istituto previdenziale, sulla base di una interpretazione teleologica della disposizione in esame. 3. Ritiene il Collegio che le questioni devolute meritino un approfondimento, con riferimento anche agli altri criteri interpretativi stabiliti dall’art.12 delle preleggi; e che tale approfondimento non possa che trovare le forme della trattazione in pubblica udienza, nel contraddittorio con le parti e con il pubblico ministero. 4. La trattazione in pubblica udienza si rende altresì necessaria in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto che forma oggetto del ricorso, giusta l’art.375 comma primo cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione della causa in pubbli