CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] sono formulati in terminigenerici, senza indicare le ragioni di diritto ed i dati di fatto a fondamento delle censure.1. Il primo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità, nulla di concreto opponealla sentenza impugnata, che, seguendo un percorso motivazionale plausibile, ha desunto lacolpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dal rinvenimento, a seguito di perquisizione personale, delcoltello descritto nel capo di imputazione nella tasca sinistra posteriore del suo pantalone, senza che quest’ultimo, peraltro sorpreso mentre cercava di aprire una finestra di un barchiusa a chiave dall’interno, ne abbia in qualche modo giustificato il porto fuori dalla suaabitazione.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, censura in una prospettivameramente confutativa l’adeguatezza delle argomentazioni, chiare e complete, utilizzate perconfermare la dosimetria della pena irrogata dal Tribunale (“la pena irrogata … inflitta inmisura inferiore al limite edittale, anche tenendo conto della concessione delle circostanzecomunque rispetto ai fatti oggetto di contestazione …”)3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente