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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19343/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari, con la quale era stata applicata al Baccarelli la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 V comma DPR 309/1990, e la Caputo era stata condannata per il medesimo reato.

Era stata inoltre disposta la confisca della somma di denaro in sequestro.

2. Baccarelli lamenta, con unico motivo, la eccessività della pena inflitta, atteso che i giudici di merito erano partiti dal massimo edittale senza adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce, cm n il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, nonché vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla disposta confisca, essendo il denaro frutto della lecita attività di commercio esercitata dal padre della Caputo.

3. Il ricorso proposto dal Baccarelli è inammissibile.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (quale il motivo proposto dal Fiorentino).

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti.

4. I primo motivo del ricorso della Caputo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine alla fissazione della pena - base ai fini del calcolo, è inammissibile.

Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).11 sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alle modalità della condotta, atteso che: la Caputo era stata colta in flagrante mentre partecipava alla attività di spaccio insieme al convivente; all'esito della perquisizione dell'abitazione in cui gli imputati vivevano, erano stati rinvenuti un bilancino di precisione e Materiale per il confezionamento della droga; l'attività di cessione, emersa dal telefono del Baccarelli, era risultata continua e intensa.

A fronte di queste argomentazioni il ricorso oppone che l'attività di spaccio del convivente non sarebbe stata perpetrata dalla Caputo, mentre la sentenza impugnata dà ampiamente conto di come la ricorrente partecipasse a detta attività (cfr. pag. 3), precisando che, come emergeva dalla precisa circostanza in cui era avvenuto l'arresto, mentre il Baccarelli prendeva contatti con gli acquirenti, la Caputo custodiva le dosi da cedere.

Né è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Va infine rilevato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

5. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo del ricorso Caputo.

La sentenza impugnata fornisce ampia, esaustiva e congrua motivazione in ordine alla sicura riconducibilità delle somme sequestrate al provento del reato, e alla esclusione che si trattasse di denaro guadagnato da [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente.

In proposito la Corte con ragionamento privo di vizi logici, sottolinea: 1) che le chiavi della cassaforte erano detenute dal Baccarelli; 2) che pertanto era implausibile che il Caputo affidasse le chiavi del luogo ove erano custoditi i proventi della sua lecita attività al Baccarelli, e non alla figlia; 3) che, all'esito dell'arresto in flagranza dopo l'attività di spaccio serale, gli imputati erano stati trovati in possesso di ben 640,00 euro, fatto dimostrativo di un significativo volume di guadagni; 4) le banconote rinvenute in cassaforte erano di diverso taglio, confezionate sottovuoto e custodite insieme al bilancino di precisione; 5) non vi erano riscontri contabili affidabili quanto agli introiti del [OSCURATO:PERSONA]; 6) la ditta del Caputo operava in un altro Comune.

3. Il ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari, con la quale era stata applicata al Baccarelli la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 V comma DPR 309/1990, e la Caputo era stata condannata per il medesimo reato. Era stata inoltre disposta la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Baccarelli lamenta, con unico motivo, la eccessività della pena inflitta, atteso che i giudici di merito erano partiti dal massimo edittale senza adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce, cm n il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, nonché vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla disposta confisca, essendo il denaro frutto della lecita attività di commercio esercitata dal padre della Caputo. 3. Il ricorso proposto dal Baccarelli è inammissibile.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (quale il motivo proposto dal Fiorentino). Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti. 4. I primo motivo del ricorso della Caputo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine alla fissazione della pena - base ai fini del calcolo, è inammissibile. Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).11 sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alle modalità della condotta, atteso che: la Caputo era stata colta in flagrante mentre partecipava alla attività di spaccio insieme al convivente; all'esito della perquisizione dell'abitazione in cui gli imputati vivevano, erano stati rinvenuti un bilancino di precisione e Materiale per il confezionamento della droga; l'attività di cessione, emersa dal telefono del Baccarelli, era risultata continua e intensa. A fronte di queste argomentazioni il ricorso oppone che l'attività di spaccio del convivente non sarebbe stata perpetrata dalla Caputo, mentre la sentenza impugnata dà ampiamente conto di come la ricorrente partecipasse a detta attività (cfr. pag. 3), precisando che, come emergeva dalla precisa circostanza in cui era avvenuto l'arresto, mentre il Baccarelli prendeva contatti con gli acquirenti, la Caputo custodiva le dosi da cedere. Né è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Va infine rilevato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 5. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo del ricorso Caputo. La sentenza impugnata fornisce ampia, esaustiva e congrua motivazione in ordine alla sicura riconducibilità delle somme sequestrate al provento del reato, e alla esclusione che si trattasse di denaro guadagnato da [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente. In proposito la Corte con ragionamento privo di vizi logici, sottolinea: 1) che le chiavi della cassaforte erano detenute dal Baccarelli; 2) che pertanto era implausibile che il Caputo affidasse le chiavi del luogo ove erano custoditi i proventi della sua lecita attività al Baccarelli, e non alla figlia; 3) che, all'esito dell'arresto in flagranza dopo l'attività di spaccio serale, gli imputati erano stati trovati in possesso di ben 640,00 euro, fatto dimostrativo di un significativo volume di guadagni; 4) le banconote rinvenute in cassaforte erano di diverso taglio, confezionate sottovuoto e custodite insieme al bilancino di precisione; 5) non vi erano riscontri contabili affidabili quanto agli introiti del [OSCURATO:PERSONA]; 6) la ditta del Caputo operava in un altro Comune. 3. Il ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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