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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11674/2026

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v. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 456/2021 depositata in data 18/03/2021, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva iscritto inbilancio un credito di euro 572.862,67 verso l'ex socio GiampaoloSeguso relativo al periodo dal 1995 al 1999.Con sentenza del Tribunale ordinario di Venezia del 28 ottobre2004, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venne condannataa corrispondere all'ex socio [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro528.992,13 quale valore della quota a lui dovuto a seguitodell'esclusione dalla società.Il 30 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l'exsocio [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soci della s.r.l. conclusero unatransazione con la quale ponevano fine a una serie di controversiegiudiziarie in corso - tra cui quella sopra menzionata - oltre a prevenirealcune possibili future liti.

In particolare, con tale contratto, la VetreriaArtistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i suoi soci rinunciavano «a far valerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa,diritto e azione che comunque tragga, o possa in futuro trarre, origineo causa» dai rapporti oggetto dello stesso.Le parti convenivano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci «riconoscono al sig. [OSCURATO:PERSONA] ildiritto a vedersi corrisposto [...] l'importo [...] di complessivi Euro400.000,00 di cui: (i) Euro 350.000,00 verranno pagati da VetreriaArtistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [...] a titolo di debito,convenzionalmente maggiorato in via transattiva, rispetto all'importodi euro 223.124,88 che risulterebbe dalla compensazione del credito diGiampaolo Seguso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la causale meglio specificata alla lett. a.1) delle [...]premesse, pari ad Euro 528.992,13, con il debito di [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la causalemeglio specificata alla lett. a.4) delle [...] premesse, pari a Euro305.867,25».Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sulla base delle menzionate sentenza e transazione, lacontribuente iscrisse in bilancio quali sopravvenienze passive: a)l'importo di euro 572.862,67 - pari a quello già iscritto in bilancio qualecredito verso l'ex socio [OSCURATO:PERSONA] - suddividendolo in euro393.491,62 iscritti nel bilancio dell'anno 2004 ed euro 179.371,05iscritti nel bilancio dell'anno 2005; b) l'importo di euro 350.000,00,dovuto a [OSCURATO:PERSONA] in forza della transazione, iscrivendolo nelbilancio dell'anno 2005.2.

Sulla scorta delle risultanze di un processo verbale diconstatazione, l'Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento, relativi a IRES,IRAP e IVA per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2005 e 2006.Con l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005,l'Agenzia delle entrate, premesso che, con la transazione del 30 marzo2005, erano state definite sia la controversia avente a oggetto il debitodella società nei confronti dell'ex socio per il valore della sua quota (chela sentenza del Tribunale di Venezia del 28 ottobre 2004 avevadeterminato in euro 528.992,13) sia la controversia avente a oggettoil credito della società nei confronti dell'ex socio (che una sentenza dellaCorte d'Appello aveva determinato in euro 305.867,25), reputò che ladifferenza tra i due importi, pari a euro 223.124,88, era corrispostadalla società all'ex socio a titolo di liquidazione della quota sociale, conuna maggiorazione di euro 126.874,00 (euro 350.000,00 - euro223.124,88), riconducibile pertanto alla sola transazione, che la societàha pagato al socio e ha rilevato in contabilità.

L'avviso di accertamentoconsiderò deducibile solo quest'ultima somma di euro 126.874,00 -perché riconducibile alla sola transazione mentre disconobbe ladeducibilità delle ulteriori somme iscritte in bilancio quali componentinegative a carattere straordinario, pertanto, della somma di euroNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026179.371,05 e della somma di euro 223.124,88, in quantocorrispondenti a valori che non potevano essere considerati costi.Con l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006,l'Agenzia delle entrate accertava il maggior reddito conseguente allaminor perdita accertata con l'avviso di accertamento per il periodod'imposta 2005.3.

Gli avvisi di accertamento furono separatamente impugnatidavanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che, riuniti iricorsi della contribuente, li rigettò.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello allaCommissione tributaria regionale del Veneto (CTR).La CTR rigettò l'appello asserendo di «condivide[re] l'argomento[della sentenza impugnata] per il quale la novazione, istituto del dirittocivile che determina l'estinzione di una obbligazione e la sostituzionedi essa con una obbligazione diversa, non ha lo stesso effetto nelcancellare l'appartenenza dei valori economici, presi in considerazionenell'accordo transattivo, alla categoria contabile alla quale eranooriginariamente assegnati.

Nel caso in esame l'avviso di accertamentoaveva individuato in maniera precisa l'importo corrispondente allaliquidazione di una quota sociale e l'importo corrispondente a unadifferenza di recesso, interessati dall'accordo sia pure novativo per ildiritto civile, e sulla base della loro appartenenza alla sfera patrimonialene aveva determinato correttamente il trattamento fiscale».5.

Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto, propose ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.Rimasta intimata l'Agenzia delle entrate, questa Corte, consentenza n. 34618/2019, accolse il primo motivo, assorbito il secondo.Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/20266.

Riassunta la causa, la Commissione tributaria regionale delVeneto ha emesso la sentenza in epigrafe indicata, con cui ha rigettatol’appello della società.7.

Contro tale sentenza la società propone ricorso affidato a duemotivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 marzo2026, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce l'omesso esame circa il fatto decisivo peril giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè cheun componente negativo dedotto era costituito dalla perdita del creditoiscritto in bilancio nei confronti dell'ex socio [OSCURATO:PERSONA] (e nondal valore della quota dovuto allo stesso a seguito dell'esclusione dallasocietà) e che tale credito nasceva da anticipazioni effettuate in suofavore a fronte di utili poi non conseguiti, crediti poi divenuti inesigibiliin forza della sopravvenuta transazione.Evidenzia che la CTR ha del tutto omesso di considerare taleelemento nonostante in ciò consistesse il compito affidatole dallasentenza della Suprema Corte sopra indicata.1.1.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.Questa Corte, con la sentenza di cassazione con rinvio, ha accoltoil primo motivo di ricorso della società, formulato in termini di omessoesame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c.Il fatto decisivo è stato così descritto dalla Corte: «con riguardo al“credito nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] che la Società haeliminato in sede transattiva”, (la parte) aveva rappresentato che “sitratta di somme che per effetto della transazione sono divenuteNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026inesigibili, non già di quote corrisposte al socio [OSCURATO:PERSONA] conriferimento al suo recesso dalla società”.

Allo stesso proposito, lasentenza impugnata rappresenta che, secondo l'avviso diaccertamento per il periodo d'imposta 2005, “[a] seguito dell'accordotransattivo”, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva iscrittoin bilancio, fra le componenti negative, oltre “all'importo di euro350.000,00, corrispondente al debito nei confronti dell'ex socioriconosciuto nell'accordo transattivo”, “la somma corrispondente alcredito iscritto nei confronti dell'ex socio, imputandolo [...] per euro179.371,05 nell'anno 2005».Individuato tale fatto, questa Corte ha poi evidenziato che «Lastessa sentenza impugnata, peraltro, nella parte motiva, omette diesaminare quest'ultimo fatto - cioè che una componente negativadedotta dalla società fosse costituita dalla perdita del credito neiconfronti dell'ex socio [OSCURATO:PERSONA] - limitandosi ad affermare,genericamente, che “l'avviso di accertamento aveva individuato inmaniera precisa l'importo corrispondente alla liquidazione di una quotasociale e l'importo corrispondente a una differenza di recesso,interessati dall'accordo [...] e sulla base della loro appartenenza allasfera patrimoniale ne aveva determinato correttamente il trattamentofiscale».Ha poi concluso che tale omissione riveste un carattereevidentemente decisivo «atteso che la verifica della rilevanza fiscaledeve essere ovviamente compiuta in relazione alle singole e diversecomponenti negative di natura straordinaria portate in deduzione.

Ciòavendo riguardo sia al loro collegamento causale (o, più esattamente,al collegamento causale dell'operazione che le ha generate) conl'esercizio dell'attività di impresa - e, perciò, con le esigenze dellastessa - sia al principio dell'irrilevanza fiscale dei componenti negativirelativi ad attività che non concorrono a formare il reddito d'impresaNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026imponibile (Cass., 08/04/2019, n. 9784, 07/06/2017, n. 14137,15/03/2017, n. 6721, 30/12/2014, n. 27482)».Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa allaCommissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione,perché provvedesse «alla verifica della rilevanza fiscale delle singole ediverse componenti negative portate in deduzione dalla contribuente».All’esito del giudizio di riassunzione, sul punto la CTR del Veneto haritenuto che:- “tutte le somme di cui si discute si riferiscono al rapporto tra laVetreria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’ex socio GiampaoloSeguso; si tratta dei conteggi relativi alla definizione, avvenuta poi invia transattiva, della liquidazione della quota sociale dovuta dallasocietà contribuente all’ex socio, estromesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”;- “le varie poste sono costituite dalla quota sociale spettante aGiampaolo Seguso come determinata con sentenza dal Tribunale diVenezia, le somme versate in misura superiore al socio stesso dallasocietà negli anni 1995-1999 e il conseguente credito vantato neiconfronti del socio estromesso”;- “è indubbio pertanto che le somme predette debbano esserecollegate causalmente ad una operazione di natura patrimoniale chenon possa influire sul reddito di impresa” e che correttamente l’ufficioaveva ritenuto deducibile solo la somma pagata in forza dellatransazione in più rispetto a quanto contabilmente dovuto.La parte, pur richiamando il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si duole delmancato rispetto della sentenza di cassazione con rinvio e, sotto taleprofilo, il motivo appare fondato poiché l’osservanza ai compitidemandati dalla Corte è stata solo formale, in quanto la CTR, in primoluogo, sembra ancora una volta ricondurre «tutte le somme di cui sidiscute … al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. el’ex socio [OSCURATO:PERSONA]; si tratta dei conteggi relativi allaNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026definizione, avvenuta poi in via transattiva, della liquidazione dellaquota sociale»; poi, si limita a inserire nell’elenco delle poste «lesomme versate in misura superiore al socio stesso dalla società neglianni 1995-1999 e il conseguente credito vantato nei confronti del socioestromesso», e infine a ritenere, in maniera del tutto astratta e senzaesaminare la natura di tale credito, «che le somme predette debbanoessere collegate causalmente ad una operazione di natura patrimonialeche non possa influire sul reddito di impresa».2.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 56, 101 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, per avere la CTR negato la deducibilità dellacomponente negativa qualificandola come differenza da recessoladdove la transazione sul punto determinava la novazione dellaoriginaria obbligazione con conseguente rilevanza della sopravvenienzaquale costo di esercizio.

In sintesi, quindi, ha errato la CTR nel darerilievo alle componenti negative sulla base della natura dei rapportiobbligatori oggetto della transazione, nonostante questa, avendocarattere novativo, li avesse estinti.2.1.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3.

Concludendo, il ricorso va accolto nel suo primo motivo,assorbito il secondo.La causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, cui si demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma il 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 456/2021 depositata in data 18/03/2021, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva iscritto inbilancio un credito di euro 572.862,67 verso l'ex socio GiampaoloSeguso relativo al periodo dal 1995 al 1999.Con sentenza del Tribunale ordinario di Venezia del 28 ottobre2004, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venne condannataa corrispondere all'ex socio [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro528.992,13 quale valore della quota a lui dovuto a seguitodell'esclusione dalla società.Il 30 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l'exsocio [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soci della s.r.l. conclusero unatransazione con la quale ponevano fine a una serie di controversiegiudiziarie in corso - tra cui quella sopra menzionata - oltre a prevenirealcune possibili future liti. In particolare, con tale contratto, la VetreriaArtistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i suoi soci rinunciavano «a far valerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa,diritto e azione che comunque tragga, o possa in futuro trarre, origineo causa» dai rapporti oggetto dello stesso.Le parti convenivano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci «riconoscono al sig. [OSCURATO:PERSONA] ildiritto a vedersi corrisposto [...] l'importo [...] di complessivi Euro400.000,00 di cui: (i) Euro 350.000,00 verranno pagati da VetreriaArtistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [...] a titolo di debito,convenzionalmente maggiorato in via transattiva, rispetto all'importodi euro 223.124,88 che risulterebbe dalla compensazione del credito diGiampaolo Seguso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la causale meglio specificata alla lett. a.1) delle [...]premesse, pari ad Euro 528.992,13, con il debito di [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la causalemeglio specificata alla lett. a.4) delle [...] premesse, pari a Euro305.867,25».Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sulla base delle menzionate sentenza e transazione, lacontribuente iscrisse in bilancio quali sopravvenienze passive: a)l'importo di euro 572.862,67 - pari a quello già iscritto in bilancio qualecredito verso l'ex socio [OSCURATO:PERSONA] - suddividendolo in euro393.491,62 iscritti nel bilancio dell'anno 2004 ed euro 179.371,05iscritti nel bilancio dell'anno 2005; b) l'importo di euro 350.000,00,dovuto a [OSCURATO:PERSONA] in forza della transazione, iscrivendolo nelbilancio dell'anno 2005.2. Sulla scorta delle risultanze di un processo verbale diconstatazione, l'Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento, relativi a IRES,IRAP e IVA per i periodi d'imposta, rispettivamente, 2005 e 2006.Con l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005,l'Agenzia delle entrate, premesso che, con la transazione del 30 marzo2005, erano state definite sia la controversia avente a oggetto il debitodella società nei confronti dell'ex socio per il valore della sua quota (chela sentenza del Tribunale di Venezia del 28 ottobre 2004 avevadeterminato in euro 528.992,13) sia la controversia avente a oggettoil credito della società nei confronti dell'ex socio (che una sentenza dellaCorte d'Appello aveva determinato in euro 305.867,25), reputò che ladifferenza tra i due importi, pari a euro 223.124,88, era corrispostadalla società all'ex socio a titolo di liquidazione della quota sociale, conuna maggiorazione di euro 126.874,00 (euro 350.000,00 - euro223.124,88), riconducibile pertanto alla sola transazione, che la societàha pagato al socio e ha rilevato in contabilità. L'avviso di accertamentoconsiderò deducibile solo quest'ultima somma di euro 126.874,00 -perché riconducibile alla sola transazione mentre disconobbe ladeducibilità delle ulteriori somme iscritte in bilancio quali componentinegative a carattere straordinario, pertanto, della somma di euroNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026179.371,05 e della somma di euro 223.124,88, in quantocorrispondenti a valori che non potevano essere considerati costi.Con l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006,l'Agenzia delle entrate accertava il maggior reddito conseguente allaminor perdita accertata con l'avviso di accertamento per il periodod'imposta 2005.3. Gli avvisi di accertamento furono separatamente impugnatidavanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che, riuniti iricorsi della contribuente, li rigettò.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello allaCommissione tributaria regionale del Veneto (CTR).La CTR rigettò l'appello asserendo di «condivide[re] l'argomento[della sentenza impugnata] per il quale la novazione, istituto del dirittocivile che determina l'estinzione di una obbligazione e la sostituzionedi essa con una obbligazione diversa, non ha lo stesso effetto nelcancellare l'appartenenza dei valori economici, presi in considerazionenell'accordo transattivo, alla categoria contabile alla quale eranooriginariamente assegnati. Nel caso in esame l'avviso di accertamentoaveva individuato in maniera precisa l'importo corrispondente allaliquidazione di una quota sociale e l'importo corrispondente a unadifferenza di recesso, interessati dall'accordo sia pure novativo per ildiritto civile, e sulla base della loro appartenenza alla sfera patrimonialene aveva determinato correttamente il trattamento fiscale».5. Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto, propose ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.Rimasta intimata l'Agenzia delle entrate, questa Corte, consentenza n. 34618/2019, accolse il primo motivo, assorbito il secondo.Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/20266. Riassunta la causa, la Commissione tributaria regionale delVeneto ha emesso la sentenza in epigrafe indicata, con cui ha rigettatol’appello della società.7. Contro tale sentenza la società propone ricorso affidato a duemotivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 marzo2026, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce l'omesso esame circa il fatto decisivo peril giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè cheun componente negativo dedotto era costituito dalla perdita del creditoiscritto in bilancio nei confronti dell'ex socio [OSCURATO:PERSONA] (e nondal valore della quota dovuto allo stesso a seguito dell'esclusione dallasocietà) e che tale credito nasceva da anticipazioni effettuate in suofavore a fronte di utili poi non conseguiti, crediti poi divenuti inesigibiliin forza della sopravvenuta transazione.Evidenzia che la CTR ha del tutto omesso di considerare taleelemento nonostante in ciò consistesse il compito affidatole dallasentenza della Suprema Corte sopra indicata.1.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.Questa Corte, con la sentenza di cassazione con rinvio, ha accoltoil primo motivo di ricorso della società, formulato in termini di omessoesame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c.Il fatto decisivo è stato così descritto dalla Corte: «con riguardo al“credito nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] che la Società haeliminato in sede transattiva”, (la parte) aveva rappresentato che “sitratta di somme che per effetto della transazione sono divenuteNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026inesigibili, non già di quote corrisposte al socio [OSCURATO:PERSONA] conriferimento al suo recesso dalla società”. Allo stesso proposito, lasentenza impugnata rappresenta che, secondo l'avviso diaccertamento per il periodo d'imposta 2005, “[a] seguito dell'accordotransattivo”, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva iscrittoin bilancio, fra le componenti negative, oltre “all'importo di euro350.000,00, corrispondente al debito nei confronti dell'ex socioriconosciuto nell'accordo transattivo”, “la somma corrispondente alcredito iscritto nei confronti dell'ex socio, imputandolo [...] per euro179.371,05 nell'anno 2005».Individuato tale fatto, questa Corte ha poi evidenziato che «Lastessa sentenza impugnata, peraltro, nella parte motiva, omette diesaminare quest'ultimo fatto - cioè che una componente negativadedotta dalla società fosse costituita dalla perdita del credito neiconfronti dell'ex socio [OSCURATO:PERSONA] - limitandosi ad affermare,genericamente, che “l'avviso di accertamento aveva individuato inmaniera precisa l'importo corrispondente alla liquidazione di una quotasociale e l'importo corrispondente a una differenza di recesso,interessati dall'accordo [...] e sulla base della loro appartenenza allasfera patrimoniale ne aveva determinato correttamente il trattamentofiscale».Ha poi concluso che tale omissione riveste un carattereevidentemente decisivo «atteso che la verifica della rilevanza fiscaledeve essere ovviamente compiuta in relazione alle singole e diversecomponenti negative di natura straordinaria portate in deduzione. Ciòavendo riguardo sia al loro collegamento causale (o, più esattamente,al collegamento causale dell'operazione che le ha generate) conl'esercizio dell'attività di impresa - e, perciò, con le esigenze dellastessa - sia al principio dell'irrilevanza fiscale dei componenti negativirelativi ad attività che non concorrono a formare il reddito d'impresaNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026imponibile (Cass., 08/04/2019, n. 9784, 07/06/2017, n. 14137,15/03/2017, n. 6721, 30/12/2014, n. 27482)».Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa allaCommissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione,perché provvedesse «alla verifica della rilevanza fiscale delle singole ediverse componenti negative portate in deduzione dalla contribuente».All’esito del giudizio di riassunzione, sul punto la CTR del Veneto haritenuto che:- “tutte le somme di cui si discute si riferiscono al rapporto tra laVetreria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’ex socio GiampaoloSeguso; si tratta dei conteggi relativi alla definizione, avvenuta poi invia transattiva, della liquidazione della quota sociale dovuta dallasocietà contribuente all’ex socio, estromesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”;- “le varie poste sono costituite dalla quota sociale spettante aGiampaolo Seguso come determinata con sentenza dal Tribunale diVenezia, le somme versate in misura superiore al socio stesso dallasocietà negli anni 1995-1999 e il conseguente credito vantato neiconfronti del socio estromesso”;- “è indubbio pertanto che le somme predette debbano esserecollegate causalmente ad una operazione di natura patrimoniale chenon possa influire sul reddito di impresa” e che correttamente l’ufficioaveva ritenuto deducibile solo la somma pagata in forza dellatransazione in più rispetto a quanto contabilmente dovuto.La parte, pur richiamando il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si duole delmancato rispetto della sentenza di cassazione con rinvio e, sotto taleprofilo, il motivo appare fondato poiché l’osservanza ai compitidemandati dalla Corte è stata solo formale, in quanto la CTR, in primoluogo, sembra ancora una volta ricondurre «tutte le somme di cui sidiscute … al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. el’ex socio [OSCURATO:PERSONA]; si tratta dei conteggi relativi allaNumero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026definizione, avvenuta poi in via transattiva, della liquidazione dellaquota sociale»; poi, si limita a inserire nell’elenco delle poste «lesomme versate in misura superiore al socio stesso dalla società neglianni 1995-1999 e il conseguente credito vantato nei confronti del socioestromesso», e infine a ritenere, in maniera del tutto astratta e senzaesaminare la natura di tale credito, «che le somme predette debbanoessere collegate causalmente ad una operazione di natura patrimonialeche non possa influire sul reddito di impresa».2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 56, 101 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, per avere la CTR negato la deducibilità dellacomponente negativa qualificandola come differenza da recessoladdove la transazione sul punto determinava la novazione dellaoriginaria obbligazione con conseguente rilevanza della sopravvenienzaquale costo di esercizio. In sintesi, quindi, ha errato la CTR nel darerilievo alle componenti negative sulla base della natura dei rapportiobbligatori oggetto della transazione, nonostante questa, avendocarattere novativo, li avesse estinti.2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3. Concludendo, il ricorso va accolto nel suo primo motivo,assorbito il secondo.La causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, cui si demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 26882/2021Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 11674/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma il 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris