CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 45724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del 13 settembre 2023, in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 24 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessioni di quantitativi imprecisati ad ,[OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] di quantitativi imprecisati di cocaina e, verosimilmente, di eroina e di hashish tra aprile e settembre 2015). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. Si deduce il vizio di omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia sin dalla fase delle indagini preliminari e che, successivamente, non aveva più ricevuto nessun avviso. 2.1. Con memoria del 13 settembre 2023 in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, che aveva dedotto che il mandato difen- sivo era successivo all'emissione della sentenza impugnata - si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Dall'esame degli atti del presente procedimento - consentito in ragione della na- tura dell'unico motivo di ricorso - è emerso che, con atto del 13 marzo 2017, cioè in data anteriore a quella dell'udienza preliminare, il Sarpa aveva designato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] baldi con revoca di ogni altra nomina (vedi fascicoletto degli atti di cui all'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.). I giudici del primo e del secondo grado, pertanto, avevano correttamente dispo- sto l'invio delle notifiche e degli avvisi del presente procedimerv:o al solo avv. [OSCURATO:PERSONA] baldi, che era rimasto unico difensore durante i giudizi di merito. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, era designato in epoca successiva, soltanto ai fini della presentazione del ricorso in Cassazione, per cui, non risultando nominato difen- sore di fiducia per le fasi di merito, non aveva diritto a ricevere notifiche ed avvisi.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembr