CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no- CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 576/2022 depositatail 24 marzo 2022 nel proc. n. 1755/2018 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito, CFC), ricorrecontro la sentenza 24 marzo 2022 n. 576 con cui la Corte d’appello diapplicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora di cui all’art. 30,d.m. 19 aprile 2000 n. 145, ha nel resto confermato la condanna di CFC,pronunciata dal Tribunale di Firenze, a pagare al subappaltatore [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, Taglietti), la sommacapitale di euro 108.572,00 (il dispositivo riporta la somma di euro108.573,00, ma si tratta di un evidente errore materiale), di cui euro40.000,00 a saldo della fattura 12 marzo 2010 n. 42 emessa per ilcomplessivo importo di euro 45.00,00 in relazione al SAL n. 10, mentre ilrestante importo di euro 68.572,00 si riferiva alla fattura 12 agosto 2010n. 97 emessa in relazione al SAL n. 11 in parte (euro 42.695,16) per lavorinon ricompresi nell’originario contratto di subappalto 6 agosto 2008 n.0408/01 ma pur sempre relativi alla manutenzione ordinaria di opere edilie affini affidata nell’estate 2008 a CFC dalla stazione appaltante AziendaSanitaria 10 Firenze.La Corte d’appello, ravvisata «la soccombenza […] praticamente totale»di CFC «fatta eccezione per la questione relativa agli interessi», avevacondannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado,dichiarando nel dispositivo la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato a carico di CFC.Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/20262. Il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme dell’opposizione adecreto ingiuntivo.Taglietti aveva azionato in via monitoria le due fatture, la n. 42 del 12marzo 2010 e la n. 97 del 12 agosto 2010, precisando nel ricorso che lafattura n. 97/2010, emessa per complessivi euro 68.572,00, era «compostain parte dal saldo dei lavori preventivati nel contratto di sub appalto e perla somma di € 42.695,16= per lavori richiesti extracontratto di sub appaltoiniziale sul presupposto che la A.S.L. aveva autorizzato una integrazione alcontratto di sub appalto del 06/08/2008». Taglietti aveva così ottenutodecreto ingiuntivo emesso il 5 luglio 2011 per la somma capitale di euro108.572,00 oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese.Instaurato il giudizio ex art. 645 c.p.c., CFC aveva sollevato eccezionedi pagamento quanto alla fattura n. 42/2010 mentre aveva negato ogni suodebito in ordine alla fattura n. 97/2010 perché, a suo dire, relativa a lavorinon autorizzati dalla stazione appaltante e comunque non eseguiti. Nelrichiamare i passi della sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha cosìdescritto le difese di CFC davanti al Tribunale di Firenze: «La mancataautorizzazione della Stazione appaltante all’integrazione del subappalto e,comunque, la carenza di prova in ordine ai lavori ulteriori rispetto a quellipattuiti. [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata autorizzata alla prosecuzione delsubappalto, tanto che il SAL n. 11, cui si riferiva la fattura n. 97/2010, nonera stato firmato dal legale rappresentante della CFC».Taglietti aveva chiesto il rigetto dell’opposizione negando di averricevuto il pagamento a saldo della fattura n. 42 e richiamando, quanto allapretesa di cui alla fattura n. 97/2010, il SAL n. 11 redatto e consegnato daCFC, benché privo di sottoscrizione, nonché lo scambio di messaggi di postaelettronica avvenuto nel maggio 2010 tra le parti del rapporto disubappalto: «Quanto […] ai lavori ed al corrispettivo preteso con la fatturan. 97/2010, osservava che la prova che tali opere erano statecommissionate ed eseguite, doveva derivarsi dalla circostanza che il SAL n.Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/202611 era comunque stato redatto dalla CFC su carta intestata della stessa,qualificandolo quale documento proveniente dalla stessa opponente.Aggiungeva, inoltre, che ulteriore prova del credito andava ravvisata nelloscambio di e-mails intercorse tra le parti» (così si legge nella sentenza quiimpugnata).Con sentenza 13 giugno 2018 n. 1777 il Tribunale di Firenze, revocatoil decreto ingiuntivo perché tardivamente notificato e dunque inefficace,aveva comunque condannato CFC a pagare a Taglietti la somma capitale dieuro 108.572,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla datadi scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture sino al saldo.Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale aveva ritenuto fondatala pretesa creditoria di cui alla fattura n. 97/2010 osservando che la provadell’affidamento, dell’autorizzazione e della esecuzione dei lavori sidesumeva dalla stessa documentazione proveniente da CFC, ossia il SAL n.11 al 15 giugno 2010 rilasciato dalla subappaltatrice e da questaconsegnato, benché privo di sottoscrizione, a Taglietti, nonché dai tremessaggi di posta elettronica inviati il 7 maggio 2010 dalla stazioneappaltante a CFC e da questa girati a Taglietti.La Corte d’appello così ricapitola il ragionamento svolto dal giudice diprimo grado.Secondo il Tribunale di Firenze, come si legge nella sentenza quiimpugnata, «[q]uanto alle somme pretese per lavori eseguitisuccessivamente al contratto di subappalto – di cui alla fattura n. 97/2010– andava rilevato:- che l’opposizione era basata essenzialmente sulla circostanza secondola quale il SAL n. 11 – cui farebbe riferimento la fattura n. 97 – non erastato sottoscritto dal rappresentante della CFC né, d’altra parte, la StazioneAppaltante aveva dato alcuna autorizzazione all’integrazione dell’appaltoper euro 100.000;Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026- che il SAL n. 11 del 5 giugno 2010 [rectius, al 15 giugno 2010, n.d.r.],ancorché non firmato dal legale rappresentante della CFC, era contenuto indocumentazione proveniente dalla stessa appaltatrice risultando compilatosu propria carta intestata e, successivamente, consegnato alla Taglietti amani del Geom. [OSCURATO:PERSONA], Direttore di Cantiere nominato dalla stessaappaltatrice;- che [OSCURATO:SOCIETA] “non avrebbe mai redatto o potuto redigere il SAL(benché non firmato) se i lavori cui si riferisce non fossero stati autorizzati,eseguiti e regolarmente contabilizzati, posto appunto che tale documentoveniva (e viene normalmente) emesso solo una volta che la subappaltatrice,redatta la propria contabilità, la consegna alla appaltatrice la quale, unavolta verificatane la correttezza con la Stazione appaltante, predispone essastessa il SAL su propria carta intestata e la consegna nelle mani dellasubappaltatrice.”L’avvenuta esecuzione di lavori ulteriori rispetto all’originario contrattodi appalto, risultava altresì provata anche dalla documentazioneanaliticamente esaminata a pag. 9 della sentenza (“- doc. N. 10, costituitoda n. 3 mail del 7 maggio 2010, inoltrate dal Responsabile USL alla [OSCURATO:SOCIETA] e da questa alla Taglietti, con allegate le richieste di esecuzionedei lavori, autorizzate e provenienti direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA].- Il doc. N. 11 avente ad oggetto l’invio al Geom. [OSCURATO:PERSONA], Direttore dicantiere nominato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], del dettaglio dei lavorieseguiti a Gennaio 2010 per euro 110.230,90=, esclusi ovviamente dalconto finale del 31 dicembre 2009.”).Ne conseguiva che risultando commissionati ed eseguiti dallasubappaltatrice i lavori contestati in causa dall’opponente, di conseguenzala Taglietti aveva dato prova anche del proprio diritto al corrispettivo per gliimporti portati dalla menzionata fattura N. 97/2010, che pertanto dovevanoessergli riconosciuti anche in difetto di prova in merito a fattimodificativi/estintivi».Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026Così alle pagine 6-8 della sentenza 24 marzo 2022 della Corte d’appello.3. La Corte d’appello di Firenze ha accolto solo il quarto motivo, ritenuto«parzialmente fondato», dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ossia quello relativoai criteri di calcolo degli interessi moratori (v. le pagine 13-14), e,condividendo nel resto la ricostruzione operata dal primo giudice, harespinto gli altri motivi e ha confermato la condanna di CFC al pagare aTaglietti la somma capitale già stabilita dal Tribunale di Firenze, pari allasomma delle due fatture azionate.Il dispositivo della sentenza d’appello è così formulato:«[…]• RESPINGE i primi tre motivi dell’appello come in atti proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, numero1777\2018, depositata il 13 giugno 2018;• CONDANNA in parziale riforma della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dellasomma di euro 108.573 oltre interessi moratori ex art. 30 del D.M.145\2000 dalla data di scadenza del termine per il pagamento delle singolefatture e sino al dì dell’avvenuto saldo.• CONDANNA l’appellante a rimborsare alla controparte le spese diquesto grado di giudizio che liquida in Euro 9.515,00 per compenso, oltrespese generali, Iva e quant’altro per legge.• DICHIARA che ricorrono, a carico di [OSCURATO:PERSONA] i presupposti peril raddoppio del contributo unificato».4. Il ricorso di CFC è affidato a tre motivi, l’ultimo dei quali relativo allasola dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato.5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.6. In vista dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative.Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art.118 del d.lgs n. 165/2006, dell’art. 21 della l. n. 646/1982, dell’art. 141 delD.P.R. n. 544/1999 e dell’art. 1418 c.c. in rapporto all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.».1.1. La ricorrente afferma di voler censurare la sentenza impugnata«nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto che non fosse necessariauna autorizzazione esplicita della Committente all’integrazione delsubappalto per € 100.000,00 in favore della Taglietti per avere lasubappaltrice fornito la prova della regolare esecuzione delle lavorazionioggetto della fattura n. 97/2010».1.2. Il «capo […] errato», o forse meglio il passaggio motivazionale,della sentenza che la ricorrente intende impugnare è così delimitato nellepagine 9–10 del ricorso per cassazione, ove vengono trascritti i primi dueperiodi della parte di motivazione relativa al rigetto dei motivi due e tredell’atto di appello:«Va premesso che la prospettazione dell’appellante è in partefuorviante, dovendosi considerare che nel ricorso per decreto ingiuntivo laTaglietti aveva chiaramente sostenuto come, la fattura n. 97 del 12.8.2010dell’importo di € 68.572,00, riguardava in parte il saldo dei lavoripreventivati nel contratto di sub appalto e per la somma di €. 42.695,16,lavori richiesti extra contratto sulla base di un’autorizzata integrazione delcontratto di sub appalto medesimo da parte della ASL, talché il titolo delcredito azionato era il medesimo e sostanzialmente unico.A prescindere dall’esistenza di un’espressa autorizzazione, va ribaditoche il SAL n. 11, come rilevato dal Tribunale, è compilato a cura esclusivadell'appaltatrice su carta intestata proprio al fine di consentire l’emissionedella fattura, previa verifica della regolarità, effettiva debenza (nel caso inNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026presenza di autorizzazione) e correttezza della contabilità, verificaeffettuata unitamente alla stazione appaltante».Secondo la ricorrente, tali affermazioni sono errate sotto due profili, «inquanto non solo l’autorizzazione all’integrazione del subappalto non puòessere desunta dall’esecuzione dei lavori, come la Corte d’appello di Firenzeha apoditticamente asserito, ma la sua assenza comporta la nullità delcontratto di subappalto ai sensi dell’art. 1418 c.c., nullità che si riverberanon solo nel rapporto tra committenze ed appaltatore, ma anche in quellotra appaltatore e subappaltatori» (così a pagina 10). Ancora alle pagine 13-14 la ricorrente censura «il grave errore in cui è incorsa la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo di poter presumere dall’esecuzione dei lavoril’autorizzazione della Stazione appaltante, autorizzazione che invece deveessere espressa e preventiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 21della l. n. 646/1982, 118 del d.lgs. n. 163/2006 e 141, comma 3, del D-P.R. n. 554/1999».La ricorrente richiama infatti, e pone al centro del motivo di ricorso, lanorma penale di cui all’art. 21, l. 13 settembre 1982, n. 646 e successivemodificazioni (da ultimo modificato, quanto alle sanzioni penali, dall’art. 25,d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 1° dicembre2018, n. 132) che nel testo vigente al tempo dei fatti così disponeva alcomma 1 (come modificato, in ordine al trattamento sanzionatorio penale,dall’art. 2, comma 1, d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito conmodificazioni dalla l. 28 giugno 1995, n. 246):«Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblicaamministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tuttoo in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente,è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda e conl'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa insubappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivodell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore eNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad unanno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta insubappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà dichiedere la risoluzione del contratto».1.3. Sono opportune alcune precisazioni in ordine al primo motivo,anche al fine di meglio delimitare l’oggetto del ricorso nel suo insieme.1.3.1. In primo luogo, la parte di motivazione su cui la ricorrenteappunta la censura in esame corrisponde all’esposizione di alcune delleragioni poste dalla Corte d’appello a fondamento del rigetto dei motivi duee tre (questo, ritenuto parzialmente «non ben comprensibile») dell’atto diappello, trattati congiuntamente dal collegio fiorentino e ritenuti entrambiinfondati.I motivi due e tre dell’atto di appello non sono trascritti nel ricorso percassazione ma vengono sintetizzati a pagina 8 dove, per quanto ora quirileva, si legge, con richiamo anche alle parole del Tribunale, che:«Specificatamente, l’atto di appello risultava affidato a quattro motivi digravame con i quali la CFC si doleva dell’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui il Tribunale di Firenze aveva reputato che:- l’autorizzazione della stazione appaltante all’integrazione del contrattodi subappalto, legittimamente [ma forse si intendeva dire “legittimante”,n.d.r.] il pagamento della fattura n. 97/2010, potesse essere presunta dallaredazione del SIL [rectius, SAL] n. 11, “posto appunto che tale documentoveniva (e viene normalmente emesso) solo una volta che la subappaltatrice,redatta la propria contabilità, lo consegna alla appaltatrice la quale, unavolta verificatane la correttezza con la Stazione appaltante, predispone essastessa il SAL su propria carta intestata e lo consegna nelle mani dellasubappaltatrice” (cfr. secondo motivo di appello […]);- la Taglietti avesse fornito prova dell’espletamento delle prestazionisottese alla fattura n. 97/2010 (cfr. terzo motivo di appello […])».Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/20261.3.2. In secondo luogo, il rigetto dei primi due motivi di appello è statomotivato anche coi rilievi contenuti in due ulteriori periodi, da leggere incontinuità con quelli evidenziati, e isolati, da CFC nell’illustrazione del primomotivo di ricorso e che peraltro CFC in parte richiama a illustrare il secondomotivo di ricorso.La Corte d’appello di Firenze ha infatti svolto ulteriori considerazioni chesi riportano di seguito anche per una migliore comprensione dei primi duemotivi di ricorso, fra loro strettamente connessi.La parte di motivazione concernente il rigetto dei motivi due e tredell’atto di appello è formata infatti anche da un terzo e da un quartoperiodo, successivi a quelli già riportati supra (par. 1.2.):«Non pare rilevante il fatto che manchi sul documento unasottoscrizione di incaricato della CFC atteso anche che non risultanocontestazioni provenienti dalla ASL, che dalle missive mail del 7.5.2010emerge che il responsabile della USL richiedeva l’esecuzione dei lavori, cheil Direttore di Cantiere nominato da CFC aveva ricevuto il dettaglio dei lavorieseguiti a Gennaio 2010 per Euro 110.230,90 naturalmente esclusi dalconto finale al 31/12/2009.Non ben comprensibile il terzo motivo di appello nella parte in cuilamenta un’ingiusta reiezione da parte del Tribunale in merito a unasollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. del tutto priva dispecificità ex art. 342 c.p.c. e comunque basata sulle medesimeargomentazioni di cui al secondo motivo di appello che avevano unicamenteriguardo alla pretesa mancata prova da parte della Taglietti circa la regolareeffettuazione dei lavori di cui pretendeva il pagamento».1.3.3. In terzo luogo, il primo motivo di ricorso non mette più indiscussione l’avvenuta esecuzione delle prestazioni cui si riferisce la fattura12 agosto 2010 n. 97 emessa in relazione al SAL n. 11 per complessivi euro68.572,00 (lo stesso vale per il secondo motivo di ricorso, salva una sologenerica affermazione a pagina 20, laddove però vengono esposte le ragioniNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026sottese, appunto, ad un motivo avente ben altro oggetto, ossia non lamancata esecuzione dei lavori ma la mancata autorizzazione di quelli noncompresi nel valore nell’originario subappalto) e nemmeno censuraspecificatamente le affermazioni della Corte d’appello secondo cui:a) solo la richiesta di pagamento di euro 42.695,16 riguardava «lavoririchiesti extra contratto sulla base di un’autorizzata integrazione delcontratto di sub appalto […] da parte della ASL», il che significa che larestante somma di euro 25.876,84 (euro 68.572,00 meno euro 42.695,16)era corrispettivo di lavori di manutenzione ordinaria già ricompresinell’originario contratto di subappalto 6 agosto 2008 e nei limiti del relativovalore euro 440.000,00 oltre IVA. Tale aspetto trova un riscontro solonell’ambito dell’illustrazione del secondo motivo (pagine 17-18 del ricorso);b) «il titolo del credito azionato era il medesimo e sostanzialmenteunico» nel senso che la pretese creditorie per euro 25.876,84 (concernentelavori di manutenzione ordinaria già ricompresi nell’originario contratto disubappalto 6 agosto 2008 e nei limiti del relativo valore) e quella per euro42.695,16 (concernente «lavori richiesti extra contratto» ma pur sempre«sulla base di un’autorizzata integrazione del contratto di sub appalto […]da parte della ASL») si riferivano a uno stesso titolo, il rapporto disubappalto correlato all’appalto a monte tra [OSCURATO:PERSONA] e CFC, attesal’autorizzazione, ad opera della stazione appaltante, all’integrazione delsubappalto per lavori non già ricompresi nell’originario valore di euro440.000,00 oltre IVA. Tale passaggio motivazionale richiama quanto giàsostenuto dal Tribunale di Firenze che, nel disattendere un argomentodifensivo di Taglietti fondato sul richiamo all’art. 1193 c.c. a contestarel’eccezione di pagamento sollevata da CFC in ordine alla fattura n. 42/2010,aveva affermato, a quanto si legge nel riepilogo dello «svolgimento delprocesso» fatto dalla Corte d’appello (pag. 5-6): «Nella fattispecie,trattandosi di un rapporto contrattuale di subappalto unico e di un unicodebito, andavano quindi applicate le norme e i principi generali in tema diNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026prova dell’adempimento. Il creditore era quindi onerato di daredimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità,mentre il debitore convenuto è gravato dalla prova estintiva dell’altruipretesa, costituita dall’avvenuto adempimento […]. Parte attrice [in sensosostanziale, n.d.r.] (opposta) aveva prodotto il titolo da cui derivava lapropria pretesa creditoria – il contratto di subappalto – allegandol’inadempimento della CFC alle obbligazioni di pagamento dell’interocorrispettivo pattuito, risultando provato quindi il residuo credito di euro40.000 (parte di quello indicato nella fattura n. 42). L’opponente CFC nonaveva, invece, dato la prova di aver estinto il debito su di essa gravante,avendo solo allegato - ma non dimostrato – di aver eseguito pagamenti parial totale del corrispettivo dovuto – incontestatamente pari a all’importo dieuro 414.123,16. [OSCURATO:PERSONA] dei Lavori del 31 dicembre 2009 –redatto e sottoscritto in data 12 marzo 2010 (doc. N. 17 fasc. Parte atrice)– non vi era alcun riferimento alla fattura n. 42 che si assumevaquietanzata. Peraltro al momento non poteva darsi atto di un pagamento asaldo prima che tale pagamento fosse parzialmente eseguito, in quanto lafattura, osservava il Tribunale, portava quale data di emissione proprioquella del 12 marzo 2010 “mentre, per espressa allegazione di parte attrice,il primo acconto su detta fattura era stato corrisposto con bonifico del 4giugno 2010 ed il successivo in data 21 ottobre 2010 (pag. 6 atto dicitazione in primo grado).”» (così si legge nelle pagine 5-6 della sentenzaqui impugnata).E’ vero che il ragionamento svolto dal Tribunale è tutto interno, e inquesto passaggio relativo alla fattura n. 42/2010 si riferisce soloall’originario contratto di subappalto e accenna solo al SAL n. 10 redatto esottoscritto il 12 marzo 2010, ma è altresì vero, per differenza, che la Corted’appello raffronta le due distinte voci di credito (euro 25.876,84 ed euro42.695,16) comprese nella somma complessiva indicata nella ancoracontestata fattura n. 97/2010 (la prima, per lavori di manutenzioneNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026ordinaria già ricompresi nell’originario subappalto e nei limiti del relativovalore; la seconda, per «lavori richiesti extra contratto» ma pur sempre«sulla base di un’autorizzata integrazione» dell’originario contratto da partedella stazione appaltante), menziona nei periodi successivi il SAL n. 11 al15 giugno 2010 e le email 7 maggio 2010 inviate dalla ASL a CFC e, nelquadro di un più ampio ragionamento espresso dalla motivazione nel suoinsieme, riconduce quelle due distinte voci di credito a un unico titolo ossiaa un unico fatto generatore, il contratto di subappalto, comeoriginariamente stipulato e come successivamente integrato.1.3.4. In quarto luogo, la ricorrente omette di considerare – e così nonsi confronta con la ratio decidendi - che la Corte d’appello, nel ravvisarel’autorizzazione alla integrazione, o prosecuzione, del subappalto, ha datorilievo non alla mera esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore(come invece si afferma a pagina 10 e alle pagine 13-14 del ricorso) ma,ripercorrendo i passi compiuti dal Tribunale la cui motivazione (sintetizzatanelle già richiamate pagine 4-8 della sentenza di secondo grado) è statadalla Corte condivisa, a varie circostanze: le tre email 7 maggio 2010 inviatedalla stazione appaltante a CFC; la verifica, effettuata dall’appaltatrice CFC«unitamente alla stazione appaltante», della regolarità e correttezza dellacontabilità dei lavori redatta dalla subappaltatrice nonché della effettivadebenza del pagamento richiesto da Taglietti (riconoscimento implicante,secondo la Corte fiorentina, autorizzazione all’integrazione o prosecuzionedel subappalto); l’assenza di contestazioni da parte della ASL; lacompilazione del SAL n. 11 al 15 giugno 2010 a cura esclusiva di CFC supropria carta intestata «proprio al fine di consentire l’emissione dellafattura»; la consegna del SAL n. 11 da CFC a Taglietti, che lo menzionerànella conforme fattura n. 97/2010; l’emissione della fattura 12 agosto 2010n. 97 (solo in parte per lavori non già ricompresi nell’originario valore delsubappalto) di importo esattamente corrispondente a quello indicato nelSAL n. 11 al 15 giugno 2010 redatto, previa la verifica di cui si è detto, daNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026CFC. Ciò ha fatto la Corte d’appello di Firenze, ritenendo, per converso, nonrilevante e dunque non significativo il fatto della mancanza sul documento(il SAL n. 11) della sottoscrizione di un incaricato di CFC né quellodell’assenza di una «espressa autorizzazione» da parte della ALS, «aprescindere» dalla quale ha comunque ravvisato la fondatezza delladomanda (relativa alla somma di euro 42.695,16 compresa nel più elevatoimporto per cui era stata emessa la fattura n. 97/2010).1.4. Ciò premesso, è opportuno analizzare anche il secondo motivo colquale si deduce vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. e che è strettamente connesso al primo motivo.2. Col secondo motivo si deduce «Omesso esame di un documentodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che ha determinato la violazione degliartt. 2697 e 1218 c.c. nonché degli artt. 115 e 166 c.p.c.».Nell’illustrare il secondo motivo la ricorrente, a differenza di quanto hafatto a sostegno del primo motivo, concentra la censura sul solo puntorelativo alla richiesta di pagamento della somma di euro 42.695,16 perquelli che nel ricorso ex art. 633 c.p.c. di Taglietti erano indicati come i“lavori richiesti extracontratto” ossia eccedenti il valore del subappaltoiniziale ma rispetto ai quali era intervenuta l’autorizzazione dell’AziendaSanitaria a integrare l’originario subappalto del 6 agosto 2008. Nelle pagine17-18 del ricorso si riconosce infatti che per la somma di euro 25.876,84 iltitolo legittimante la pretesa creditoria è il contratto di subappalto del 6agosto 2008 e si nega invece che Taglietti abbia diritto a ricevere la sommadi euro 42.695,16 non essendovi stata espressa autorizzazione scritta dellaASL all’integrazione del contratto di subappalto.Anche nella memoria illustrativa CFC osserva che l’«importo fatturato»di complessivi euro 68.572,00 è formato per una parte (euro 25.876,84) daun «importo autorizzato […] rientrante nel subappalto del 2008», pari alla«differenza tra l’importo autorizzato € 440.000,00 e i lavori effettivamenteNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026contabilizzati per € 414.123,16», mentre per «la restante parte» (euro42.695,16) esso esorbita dall’importo autorizzato.2.1. A tal proposito la ricorrente richiama e trascrive i primi tre periodidella parte di motivazione concernente il rigetto del secondo e del terzomotivo di appello (v. supra, par. 1.2. e par. 1.3.1.) per censurare come«errato anche dal punto di vista motivazionale» il passaggio in cui la Corted’appello «ha ritenuto di poter presumere [o meglio, desumere, n.d.r.] dalS.I.L. [rectius, SAL, n.d.r.] n. 11 e dalla e-mail del 07/05/2010 [ma sitrattava di tre messaggi di posta elettronica, n.d.r.] l’esistenzadell’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] all’integrazione delsubappalto, sebbene la CFC avesse fornito prova della mancataautorizzazione».In sostanza, la ricorrente afferma di aver fornito per documenti «provacerta» del fatto (negativo) della mancata autorizzazione all’integrazione, oprosecuzione, del subappalto, lamenta che la Corte d’appello non abbiaesaminato quei documenti e sostiene – a proposito del requisito delcarattere decisivo – che il loro esame «avrebbe sicuramente condotto aduna decisione differente».Secondo la ricorrente, «i documenti non scrutinati dalla Corte d’appello»(il cui testo è riprodotto nel ricorso) sono, come esposto anche nellamemoria illustrativa:- la lettera 16 novembre 2010 inviata da CFC alla stazione appaltanteavente ad oggetto la «richiesta di autorizzazione al subappalto” (così silegge a pag. 16 del ricorso e a pag. 7 della memoria; diversa la sintesiesposta a pag. 4). Il testo della lettera è stato trascritto nel ricorso neiseguenti termini: «Con la presente, la [OSCURATO:PERSONA], appaltatrice deilavori in oggetto, chiede […] l’autorizzazione al subappalto in favore delladitta taglietti [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo complessivo presunto pari acirca € 100.000,00 […] relativo a parte dei lavori riferiti alla categoria dilavoro OG1. Si precisa che con l’impresa candidata al subappalto nonNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026esistono forme di collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. Siallega, all’uopo, la sottoelencata documentazione […]»;- la risposta 22 dicembre 2010 prot. n. 115321, avente ad oggetto “rif.10/10. Lavori di manutenzione ordinaria opere edili. [OSCURATO:PERSONA] e C.s.n.c. di Firenze. Richiesta di autorizzazione al subappalto. Importo euro1000.000,00”, con la quale il RUP, ing. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva a CFC diripresentare la domanda di autorizzazione al subappalto di lavori pubblici ele autocertificazioni «in quanto la documentazione da allegare alla richiestadi subappalto deve riportare una data concomitante la presentazione dellarichiesta di subappalto e non recare date antecedenti». Per evidente erroremateriale, detta comunicazione è richiamata due volte, prima sotto lalettera B, poi sotto la lettera D, a pag. 16 del ricorso e a pag. 8 dellamemoria;- la comunicazione 22 febbraio 2011 prot. n. 13843, avente il medesimooggetto sopra richiamato, con cui il RUP sollecitava CFC a inviare ladocumentazione richiesta e chiedeva «con urgenza Vs. comunicazione secodesta ditta intende dare seguito al subappalto, oppure se viene meno talecondizione” (così si legge a pag. 20 del ricorso);- la comunicazione prot. n. 27988 FT/mcf inviata dal RUP a CFC in dataignota (essa non compare né alle pagine 4, 16 e 20 del ricorso, né allepagine 8 e 11 della memoria), ma certamente successiva al 22 febbraio2011, avente il medesimo oggetto sopra richiamato e - a quanto si leggenel ricorso, pag. 20 - il seguente tenore: ”in riferimento a ns. precedenti del22 dicembre 2010 prot. n. 115321 e n. 13843 del 2 febbraio 2011 diinterruzione termini, integrazione documentazione e indicazione da parte dicodesta società se dare seguito al subappalto, si comunica che non avendoricevuto Vs. risposta in merito, si interpreta quale rinunzia alla richiesta disubappalto”.Secondo la ricorrente la Corte d’appello è incorsa in errore avendoomesso di esaminare tale documentazione «fra l’altro, specificatamenteNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026indicata anche nell’atto di appello (cfr. pag. 10-14 atto di appello)». Ciò vuoldire che la ricorrente identifica il fatto decisivo nel mancato rilasciodell’autorizzazione inizialmente chiesta da CFC il 16 novembre 2010, qualerisultante dalla ultima comunicazione del RUP di data ignota ma certamentesuccessiva al 22 febbraio 2011: mancato rilascio, e non diniego diautorizzazione richiesta, dovuto all’inerzia di CFC che non aveva trasmessola necessaria documentazione aggiornata.2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. Il motivo incentrato sull’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio è inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.348-ter, comma 5, c.p.c. e 360, comma 5, c.p.c. nel testo applicabileratione temporis.La Corte d’appello, esaminata nel merito la controversia, ravvisatal’infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello e confermata sullospecifico punto ora in esame la decisione di primo grado, ha condiviso laricostruzione dei fatti, l’iter argomentativo e le conclusioni del Tribunale inordine alla fondatezza della domanda del subappaltatore nella parte, qui diinteresse, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 42.695,16,compresa nel più elevato importo (euro 68.572,00) indicato dalla stessaCFC nel SAL n. 11 al 15 giugno 2010, a titolo di corrispettivo dovuto aTaglietti per i lavori di manutenzione eseguiti oltre il valore dell’originariocontratto di subappalto.Per contro, la ricorrente, nell’impugnare la sentenza di appello, non haneppure allegato né tantomeno dimostrato che alla base della pronunciadella Corte fiorentina siano state poste, in ordine ai medesimi fatti, ragionidiverse da quelle esposte dal Tribunale ma si è limitata a contrapporre lapropria lettura dei fatti a quella offerta nella sentenza impugnata, cosìincorrendo nella sanzione dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter,comma 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026Infatti, qualora ricorra, come nel caso di specie, l’ipotesi di “doppiaconforme” prevista dal previgente art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabileal giudizio di appello definito dalla sentenza qui impugnata, iscritto al n.1755/2018 R.G.; cfr. a contrario Cass., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26860;v. altresì Cass., sez. III, ord. 20 settembre 2023, n. 26934), il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5,c.p.c. (nel previgente testo applicabile ai giudizi introdotti, come il presente,con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023), ha l’onere di indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello nonché di dimostrare che quelleragioni sono tra loro diverse (fra le tante, Cass., sez. III, 12 maggio 2025,n. 12636; Cass., sez. III, ord. 11 dicembre 2024, n. 32019; Cass., sez. III,ord. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., sez. VI-2, ord. 15 marzo 2022,n. 8320; Cass., sez. VI-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., sez. I, 22dicembre 2016, n. 26774).Onere non assolto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA].2.2. Va poi osservato che la censura ricorrente lamenta l’omesso esamenon già di un fatto storico, come impone la norma di rifermento, ma didocumenti asseritamente ritenuti decisivi.Ma, come è noto, il semplice mancato esame, o l’omessa menzione, dielementi istruttori non pertinenti non integra di per sé l’omissione cui siriferisce l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando invece il fatto storico,rilevante per la decisione, sia stato preso in considerazione dal giudice, nonessendo necessario che la motivazione della sentenza dia conto di tutte lerisultanze probatorie, comprese quelle ininfluenti (cfr. Cass., sez. un., 7aprile 2014, n. 8053).2.3. Da ultimo va detto che è in ogni caso è preclusa nel giudizio dilegittimità una rivalutazione degli elementi di fatto, riservata al giudice dimerito (Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n. 17078; Cass., sez. un., 27dicembre 2019, n. 34476).Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/20263. Tornando all’esame del primo motivo vanno evidenziati alcuni punti.3.1. Mentre nell’illustrare il secondo motivo di ricorso CFC haespressamente riconosciuto che la somma di euro 25.876,84, parte del piùelevato importo di cui alla fattura n. 97/2010, si riferisce a lavori ricompresinel valore originario del subappalto espressamente autorizzato (pagine 17-18 del ricorso), ciò non ha fatto nell’esporre le ragioni a base del primomotivo di ricorso che dunque, per tale parte, ossia laddove esso mira acontestare l’obbligazione pecuniaria avente ad oggetto la somma euro25.876,84, è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.3.2. Per quanto riguarda invece la contestazione della debenza dellarestante somma di euro 42.695,16 richiesta da Taglietti per i c.d. lavoriextracontratto, il primo motivo è inammissibile laddove esso si fondasull’affermazione secondo cui la Corte d’appello ha errato nel desumerel’autorizzazione all’integrazione del subappalto dal mero fatto, ormaiincontestato, dell’avvenuta esecuzione dei lavori: sotto questo profilo,infatti, il primo motivo non si confronta, ancora una volta, con la ratiodecidendi.In realtà la Corte d’appello, sulla scorta di quanto già accertato dalTribunale con motivazione che il giudice di secondo grado conferma, giungeall’esito di un più ampio ragionamento, sulla base delle allegazioni delleparti e della documentazione acquisita, comprensiva altresì delle emailinviate dalla ASL a CFC e inoltrate a Taglietti, valutata secondo l’id quodplerumque accidit nonché alla luce della assenza di contestazioni da partedella stazione appaltante, a ritenere provata l’esecuzione di lavoriesorbitanti dal valore dell’originario subappalto ma pur sempre autorizzatidall’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sequenza di fatti, estranea allacensura fondata sull’asserita violazione e falsa applicazione di norme didiritto, così articolata:redazione della contabilità ad opera della subappaltatrice;consegna di tale contabilità all’appaltatrice;Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026verifica congiunta, da parte dell’appaltatrice e della stazione appaltante,della correttezza della contabilità redatta dalla subappaltatrice e delladebenza della somma richiesta dalla subappaltatrice;esito positivo di tale verifica, e dunque riconoscimento, implicantealtresì «autorizzazione» della stazione appaltante, dell’avvenuta esecuzionedei lavori c.d. extracontratto richiesti dalla ASL dopo l’approvazione dellaperizia di variante;redazione da parte di CFC del SAL n. 11 al 15 giugno 2010 per euro68.572,00, parte dei quali (per euro 42.695,16) relativi, appunto, ai lavoririchiesti dalla ASL esorbitanti dall’originario valore del subappalto 6 agosto2008 ma successivi alla perizia di variante approvata a fine 2009;consegna del SAL n. 11 da CFC a Taglietti;emissione della fattura 12 agosto 2010 n. 97 corrispondente al valoredei lavori indicato nel SAL n. 11.3.3. Rimane da esaminare una ultima questione, poiché secondo CFCera necessaria una espressa e formale autorizzazione all’integrazionedell’originario subappalto rilasciata per iscritto dalla stazione appaltante inassenza della quale il subappalto, o meglio l’integrazione dell’originariosubappalto, sarebbe nullo in virtù di quanto previsto dall’art. 21, l. n.646/1982.Premesso che in linea di principio il contratto di subappalto stipulatodall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contrattoprincipale e, in quanto intercorso tra soggetti entrambi privati, rimanesottoposto alla normativa del codice civile e al contenuto pattizio che le partihanno inteso dargli (Cass., sez. I, ord. 19 luglio 2018, n. 19296; Cass., sez.I, 20 giugno 2000, n. 8384), il motivo formulato da CFC si fonda su unpresupposto in fatto insussistente.Il corrispettivo richiesto da Taglietti si riferisce non a un subappaltostipulato ex novo ossia a un contratto che si innesta su un nuovo appaltoconcluso dall’[OSCURATO:PERSONA] 10 Firenze e CFC, ma alla prosecuzione,Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026oltre l’originario valore di euro 440.000,00 più IVA e dopo la perizia divariante e suppletiva approvata a fine 2009, del subappalto già stipulato il6 agosto 2008 in relazione all’appalto sottoscritto il 17 luglio 2008 dalla ASLe da CF.Come accertato dal giudice di merito, l’integrazione del subappalto erastata autorizzata dalla ASL «talché il titolo del credito era il medesimo esostanzialmente unico».D’altro canto, i lavori eseguiti da Taglietti oltre l’originario valore delsubappalto si riferivano alla stessa opera pubblica e allo stesso contratto diappalto 17 luglio 2008, un contratto aperto per lavori di manutenzione,rispetto al quale era stata autorizzata una perizia di variante e suppletivacon aumento dell’originario importo contrattuale di euro 200.000,00 oltreIVA.L'autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 1, l. n. 646/1982 «èrilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica delsubappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisitisoggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori» (comma 3) e«non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies dellalegge 31 maggio 1965, n. 575» (comma 2).Nel caso di specie, e in relazione alla stessa opera pubblica,l’accertamento dei requisiti soggettivi in capo a Taglietti e dell’assenza dimotivi ostativi in ordine al rilascio dell’autorizzazione al subappalto era giàstato compiuto dalla stazione appaltante che l’11 agosto 2008 avevaautorizzato il subappalto per un importo complessivo di euro 440.000,00oltre IVA.L’autorizzazione alla prosecuzione del subappalto oltre l’importoinizialmente stabilito, autorizzazione che il giudice di merito ha ritenutosussistente, non ha dunque riguardato un contratto nuovo e diverso ma unavicenda dell’originario contratto quale modificazione oggettiva tra le stesseparti.Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026In altri termini, la fattispecie concreta è estranea all’ambito diapplicazione dall’art. 21, l. n. 646/1982 avuto altresì riguardo alla finalitàperseguita da tale disposizione penale, mirante non a garantire la meraregolarità nell’esecuzione dell’appalto ma ad evitare che, attraverso ilsubappalto o il cottimo non autorizzati, i lavori vengano eseguiti da impreseche, per i loro legami, diretti o indiretti, con organizzazioni criminali, nonavrebbero potuto beneficiare dell’aggiudicazione dell’appalto medesimo(così Cass. pen., sez. VI, 11 – 19 marzo 2013, n. 12821; cfr. Cass. pen.,sez. III, 14 novembre – 5 dicembre 2013, n. 48745 in relazione a un’ipotesidi distacco di personale simulato in violazione del divieto di subappaltoposto in essere quale strumento giuridico apparente volto ad aggirarel'ostacolo del diniego di autorizzazione già opposto dalla stazione appaltantealla richiesta proveniente dall’appaltatore: v. anche Cass. pen., sez. III, ord.23 ottobre – 18 novembre 2013, n. 46180; Cass., pen., sez. VI, 22 maggio– 6 giugno 2013, n. 25018, ha evidenziato la natura rigorosamente formaledella previsione dell'autorizzazione imposta dall’art. 21, l. n. 21/1982, harichiamato la specifica previsione concernente il positivo accertamento deirequisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, di cui al comma 2dell’articolo 21, cit., e, con rinvio a Cass. pen., n. 7665/1996, ha ribaditoche l’art. 21 mira a impedire che i lavori oggetto dell'appalto siano, inconcreto, svolti da un soggetto diverso dall’aggiudicatario).La ricorrente richiama, fra i vari precedenti di legittimità in ambito civile,anche Cass., sez. II, 15 gennaio 2014, n. 713 che però si riferiva ad unafattispecie concreta, il c.d. subappalto a catena, ben diversa da quella orain esame. In quel caso, in cui l’applicazione dell’art. 21, l. 646/1982 è stataestesa al subappalto concesso dal subappaltatore, Cass. n. 713/2014 hainfatti affermato che l’art. 21, cit., «identificando un reato di pericolo nelsubappalto di opere pubbliche non preventivamente assentito, estende lasanzione di nullità per contrarietà ad un divieto espresso di legge a tutti glieventuali e successivi sub-appalti, pena la agevole elusione del dettatoNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026normativo le volte, come nel caso di specie […] in cui il primo sub-appaltofosse stato autorizzato».Peraltro, questa Corte ha già affermato che «Nell’appalto di operepubbliche, qualora l’impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazioneappaltante ad affidare ad altra impresa l’esecuzione di parte delle opere, ilcontratto di subappalto è valido – perché non è violato il precetto contenutoe penalmente sanzionato nell’art. 21 della legge n. 646 del 1982 – anchese le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misuraprevista nella citata autorizzazione; ciò in quanto la funzione del precettopenale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore,evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata adorganizzazioni criminali» (Cass., sez. I, ord. 30 dicembre 2024, n. 35053).Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato, desumendo ciò daglielementi di fatto più volte richiamati, che la stazione appaltante avevaautorizzato, sempre in relazione alla medesima opera pubblica di cuiall’appalto 17 luglio 2008 e una volta intervenuta la perizia di variante esuppletiva autorizzata a fine 2009, l’esecuzione di lavori di manutenzioneeccedenti l’importo del già autorizzato subappalto 8 agosto 2008 e che nonera intervenuta alcuna modificazione del subappalto sul piano soggettivo.Su tale premessa, considerate altresì la delimitazione del campo diapplicazione e la finalità dell’art. 21, l. n. 646/1982, la mancata acquisizioneagli atti del processo di una nuova autorizzazione scritta al subappaltodiversa da quella pacificamente rilasciata dalla stazione appaltante l’11agosto 2008 è priva di rilievo: dunque, neppure sotto questo profilo il primomotivo attacca efficacemente la ratio decidendi sottesa alla sentenzaimpugnata.3.4. In conclusione, anche il primo motivo va dichiarato inammissibile.4. Col terzo motivo di ricorso si deduce «Violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 13, comma 1 quater,del D.P.R. n. 1154/2002».Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/20264.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello di Firenze hadichiarato «che ricorrono, a carico di [OSCURATO:PERSONA] i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato» anche se il giudizio di appello non si eraconcluso con una pronuncia di rigetto integrale o di inammissibilità o diimprocedibilità dell’appello.4.2. La doglianza ha un suo fondamento ma non investe una statuizionegiudiziale, di condanna o di accertamento, in senso proprio e dunque non sipresta a essere veicolata mediante un motivo di ricorso per cassazione.E’ vero infatti che, avendo ritenuto «parzialmente fondato » il quartomotivo di appello (pagine 13-14) e ravvisata, ai diversi fini del regolamentodelle spese processuali, la soccombenza «praticamente totale»dell’appellante CFC «fatta eccezione per la questione relativa agli interessi»,la Corte fiorentina ha respinto solo i primi tre motivi di appello e, sulpresupposto dell’avvenuto accoglimento del quarto motivo, ha pronunciatola condanna di CFC «in parziale riforma della sentenza impugnata»: dunque,non ha emesso una sentenza di integrale rigetto dell’appello (Cass., sez. II,ord. 4 aprile 2024, n. 8982).Ciononostante, ha erroneamente dichiarato la sussistenza deipresupposti processuali del c.d. raddoppio del contributo unificato.Il parziale accoglimento dell’appello esorbita dal campo di applicazionedell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, poiché non rientra tra i casi tipiciprevisti da tale disciplina («Quando l'impugnazione, anche incidentale, èrespinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile […]»),insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., sez. III,ord. 5 dicembre 2023, n. 34025; da ultimo, Cass., sez. I, ord. 30 gennaio2025, n. 28714, che ha corretto d’ufficio, quale errore materiale, l’erroneadichiarazione di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato contenuta in una ordinanza che aveva dichiarato estinto il giudiziodi legittimità per rinuncia al ricorso); né potrebbe aver rilievo la condannaNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026alle spese processuali (Cass., sez. III, ord. 21 settembre 2023, n. 26981;Cass., sez. VI-3, ord. 13 maggio 2014, n. 10306).La dichiarazione erroneamente emessa dalla Corte d’appello è, però,estranea all’oggetto della controversia e non equivale a una pronuncia dicondanna (cfr. Cass., sez. III, ord. 2 luglio 2024, n. 18191) néall’accertamento, in sede giurisdizionale, della debenza del tributo (Cass.,sez. VI-3, ord. 3 aprile 2018, n. 8170), poiché il giudice, al solo fine diagevolare l’accertamento spettante all’amministrazione, si limita adichiarare la sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo della parteimpugnante di versare il contributo unificato iniziale, sempre che esso siaeffettivamente dovuto (cfr. Cass., sez. II, ord. 4 aprile 2024, n. 8982),mentre il presupposto sostanziale dell’imposizione si fonda sulla legge(Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315) e si collega al fatto oggettivodel rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante,dell'impugnazione (Cass., sez. VI-3, ord. 9 giugno 2014, n. 12936; daultimo, Cass., sez. III, ord. 21 settembre 2023, n. 26981; su presuppostoe funzione del tributo, Cass., sez. un., 17 luglio 2023, n. 20621; sulla naturadel contributo unificato, Cass., sez. un., ord. 3 aprile 2025, n. 8810).Tale erronea dichiarazione, dunque, avendo natura amministrativa (cfr.Cass., sez. VI-5, ord. 11 giugno 2018, n. 15111, richiamata da Cass., sez.lav., ord. 13 novembre 2019, n. 29424 e Cass., sez. V, ord. 27 novembre2020, n. 27131, a loro volta richiamate da Cass., sez. III, ord. 2 luglio 2024,n. 18191), non è suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione.Dunque, neppure il terzo motivo di ricorso può essere accolto.Peraltro, una volta rilevata l’erroneità di quella attestazione, purdovendosi disattendere il motivo di ricorso per cassazione che suquell’errore si fonda, è possibile dare atto, mediante una attestazione exlege, dell’errore in cui era incorso il giudice d’appello (Cass., sez. III, sez.VI-3, ord. 3 aprile 2018, n. 8170)Numero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ciò non toglie che ove, come nel caso di specie, il ricorso per cassazionesia integralmente respinto, vada comunque dichiarata la sussistenza deipresupposti processuali del raddoppio del contributo unificato conseguenteall’integrale rigetto del ricorso (cfr. Cass., sez. un., 17 luglio 2023, n.20621).5. In conclusione, il ricorso per cassazione va respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7. Sussistono i presupposti processuali del raddoppio del contributounificato conseguente all’integrale rigetto del ricorso per cassazione, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Dà atto ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 che,contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte d’appello di Firenze nellasentenza 24 marzo 2022, n. 576, non sussistono i presupposti per ilversamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per l’appello proposto davanti allaCorte d’appello di Firenze (proc. n. 1755/18 R.G.).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il27 novembre 2025.Il PresidenteNumero registro generale 13745/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 14471/2026Data pubblicazione 15/05/2026Marco Marulli