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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1974

Cassazione n. 32951/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1974 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8313/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1974 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8313/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 32951/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris