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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 29481/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'errata valutazione della prova fondante il giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perchè prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p.3, ovii& tAin , aderenza alle risultanze istruttorie, si rimarca la mancata s

41. eL.,•ents 1.'s presentazionerdei redditi per l'anno 2011 e l'importo della imposta evasa, superiore alla soglia di punibilità) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'errata valutazione della prova fondante il giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perchè prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p.3, ovii& tAin , aderenza alle risultanze istruttorie, si rimarca la mancata s 41. eL.,•ents 1.'s presentazionerdei redditi per l'anno 2011 e l'importo della imposta evasa, superiore alla soglia di punibilità) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris