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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 19907/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che - per quel che qui rileva - ha confermato la sentenza di primo grado in relazione ai delitti di cui ai capi B. ed E. della rubrica, rideterminando in mitius la pena; rilevato che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse della parte civile il 28 gennaio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 12 febbraio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01), il che esime dall'osservare che essa non conteneva richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese (avendo, peraltro, i ricorsi ad oggetto la sola mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche); considerato che l'unico motivo di impugnazione, comune ai ricorrenti, con cui si sono denunciati la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al fine dell'irrogazione di una pena più mite, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua, logica e conforme al diritto gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso in parte qua il gravame (facendo riferimento alle specifiche modalità della condotta posta in essere e all'entità del pregiudizio prodotto, evidenziando l'elevata intensità del dolo) e tale iter non può essere qui sindacato a fortiori sulla scorta della prospettazione in fatto che la difesa finisce per proporre in questa sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che - per quel che qui rileva - ha confermato la sentenza di primo grado in relazione ai delitti di cui ai capi B. ed E. della rubrica, rideterminando in mitius la pena; rilevato che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse della parte civile il 28 gennaio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 12 febbraio 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01), il che esime dall'osservare che essa non conteneva richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese (avendo, peraltro, i ricorsi ad oggetto la sola mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche); considerato che l'unico motivo di impugnazione, comune ai ricorrenti, con cui si sono denunciati la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al fine dell'irrogazione di una pena più mite, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua, logica e conforme al diritto gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso in parte qua il gravame (facendo riferimento alle specifiche modalità della condotta posta in essere e all'entità del pregiudizio prodotto, evidenziando l'elevata intensità del dolo) e tale iter non può essere qui sindacato a fortiori sulla scorta della prospettazione in fatto che la difesa finisce per proporre in questa sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 19907/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris