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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04340/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 15 giugno 2021, riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari e confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 16 settembre 2014, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impr ha, contestata anche nella forma omissiva prevista dall'art. 40, comma 2, cod. pen..

La contestazione risultava elevata nei confronti dei plurimi amministratori e soci, nel corso del tempo e quanto a Dolci nella qualità di socio unico dal 19 maggio 2010 al 8 aprile 2011 e di amministratore unico dal 3 marzo 2010.

La condotta consisteva nell'aver, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e/o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili della società e, comunque, nell'averli tenuti in guisa da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari della medesima.

In particolare, nessun libro sociale o scrittura contabile veniva mai consegnato alla curatela fallimentare.

Dolci risultava anche gravato da recidiva specifica e reiterata.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

La censura riguarda la valorizzazione di elementi ritefitì a carico dell'imputato, ritenuti equivoci o insussistenti, quali la irreperibilità del Dolci alla richiesta del curatore, a distanza di quattro anni dalla dismissione della carica sociale; non risponderebbe al vero che Dolci non abbia consegnato le scritture, consegnando solo quelle in suo possesso; le condanne subite dal Dolci sono molto risalenti e non possono costituire ragione di prova della responsabilità; il periodo di tempo di amministrazione del Dolci è limitato; Dolci non ha commesso le truffe per cui è stato assolto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice.

4. Il secondo motivo deduce violazione dì legge in relazione all'art. 217 legge fati. in quanto non vi sarebbe prova del dolo di bancarotta fraudolenta documentale bensì mera negligenza, essendo Dolci amministratore quando la società non era più operativa e tre anni prima della dichiarazione di fallimento.

5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva e alla omessa applicazione delle attenuanti generiche, pur avendo confessato e avendo avuto una condotta processualmente collaborativa.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 12 settembre 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

2. Quanto al primo motivo è inammissibile.

A ben vedere il ricorrente richiama gli elementi posti alla base della decisione impugnata, contestandone la valutazione e proponendo una sostanziale rilettura alternativa del materiale probatorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

Esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito, sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

A ben vedere le sentenze di merito, in doppia conforme, evidenziano come Dolci non consegnò le scritture relative al proprio periodo di amministrazione, né tantomeno riferì di averle consegnate al successivo amministratore, a lui subentrante, offrendone la relativa prova.

D'altro canto, Dolci consegnò le scritture precedenti rispetto al periodo in cui ricopriva la propria carica sociale.

Pertanto, non sarebbe stato impossibile a Dolci, a differenza di quello che sostiene il ricorso, conservare anche le scritture di propria competenza, nonostante la evocata distanza temporale dal fallimento.

Pertanto la motivazione impugnata risulta, al di là della inammissibilità delle censura, comunque logica e ben argomentata.

3. In relazione al secondo motivo deve osservarsi come la condotta attribuita al ricorrente sia composita: per un verso caratterizzata dalla consegna delle scritture relative agli anni 2008 e 2009, quindi antecedenti il proprio periodo di amministrazione, iniziato nel 2010 (cfr. sentenza impugnata al fol. 4, alla fine del punto 1).

L'imputazione contesta a Dolci di non avere consegnato le scritture contabili, per averle soppresse e sottratte, per il periodo della sua amministrazione.

La Corte territoriale si è attenuta al principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839 - 01).

Dimostrazione che Dolci non ha offerto.

E correttamente irrilevante viene ritenuto dalla Corte di appello, sia pur implicitamente, che la società non svolgesse alcuna attività, in sintonia con il principio per cui le scritture devono essere tenute regolarmente fino alla cancellazione formale dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01).

La Corte di appello, riprendendo la sentenza di primo grado, individua lat condottae quelle alternative di occultamento, distruzione, sottrazione, o omessa tenuta dei libri contabili, ovvero di tenuta degli stessi in modo da rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione dei movimenti contabili.

La contestazione alternativa, ammessa dalla giurisprudenza (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), viene di fatto mantenuta dalle sentenze di merito.

E bene, la Corte di appello fonda la prova del dolo specifico, di recare pregiudizio ai creditori, richiesto per la bancarotta cd. specifica prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, su una pluralità di indici, in ciò riproducendo e facendo proprio il ragionamento del Tribunale: il debito con l'Erario della fallita ammontava a quasi cinque milioni di euro; Dolci aveva ceduto le quote subito dopo essere stato contattato dalla Guardia di Finanza per la verifica fiscale e poi rese irreperibile; i precedenti penali di Dolci, anche in tema di bancarotta e evasione fiscale, nonché le segnalazioni per truffa e altri reati economici, ma ancor più la circostanza che Dolci aveva commesso alcune di queste ultime condotte con Pasini, che gli sarebbe succeduto a seguito delle dimissioni nella carica di amministratore (sentenza del Tribunale, fol. 7); la conoscenza delle dinamiche societari, anche a fini criminali, tanto più che Dolci era stato rappresentante legale e socio di ben altre quattro società negli ultimi decenni; la società Sido risultava essere una cartiera, e di ciò lo stesso imputato riferisce averne avuto contezza appena una settimana dopo l'acquisto delle quote sociali, per giunta effettuato senza versare alcunchè (sentenza Tribunale fol. 5).

E bene dall'insieme di tali indici il Gup e poi la Corte territoriale ritengono comprovato che la soppressione o l'occultamento, ovvero l'omessa tenuta delle scritture contabili, siano condotte volute con la consapevolezza e volontà di recare pregiudizio ai creditori (sentenza di primo grado, fol. 7), espressive di un preciso disegno, volto ad impedire o rende '-t- più difficile la ricostruzione dei movimenti della fallita, disegno che Dolci conosceva e condivideva (fol. 8).

Anche la Corte di appello conferma la sussistenza del dolo specifico sulla scorta dei predetti indici, ritenendo che Dolci abbia consapevolmente scelto di non dismettere il ruolo societario pur avendo avuto immediata contezza della natura di cartiera della società, per sua ammissione: e se fosse stato in buona fede avrebbe tenuto regolarmente e poi esibito le scritture.

Tali argomentazioni delle sentenze di merito, in doppia conforme, sono congrue e logiche e non intaccate dagli argomenti volti a comprovare una mera negligenza: la motivazione è condivisa dalla Corte di appello, che dunque sostiene la sussistenza del dolo specifico, escludendo la negligenza.

D'altro canto, la Corte di appello giustamente ritiene non significativa la circostanza che Dolci si sarebbe fidato del commercialista: a ben vedere la insignificanza di tale circostanza è pacifica, in forza del principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01).

Come pure, ritenuta la qualità di «testa di legno » di Dolci, correttamente la Corte territoriale esclude che tale qualità inibisca la responsabilità dell'imputato: infatti in tema di reati fallimentari l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01).

E nel caso in esame la dimostrazione è stata data.

Ne consegue l'infondatezza del motivo.4.

Il terzo motivo è inammissibile.

La motivazione della Corte di appello in ordine alla negata disapplicazione della recidiva è ineccepibile, risultando la stessa conseguente a una pluralità di precedenti penali per reati della medesima indole e in «progressione di pericolosità», oltre che per la circostanza che, pur avendo subìto una applicazione di pena concordata nel 2008, appena due anni dopo Dolci commetta la omogenea condotta ora in contestazione.

Inoltre la Corte rinveniva in tale «reiterazione, sintomi di maggiore pericolosità e minore capacità di astenersi dal commettere tal genere di reati».

Tale argomentazione è assolutamente in linea con quanto già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), che hanno affermato che «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.

Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede».

Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza dì precedenti penali» (Sez.

U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe').

Ne consegue la corretta conferma della sussistenza della recidiva equivalente alle attenuanti generiche.

Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 15 giugno 2021, riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari e confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 16 settembre 2014, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impr ha, contestata anche nella forma omissiva prevista dall'art. 40, comma 2, cod. pen.. La contestazione risultava elevata nei confronti dei plurimi amministratori e soci, nel corso del tempo e quanto a Dolci nella qualità di socio unico dal 19 maggio 2010 al 8 aprile 2011 e di amministratore unico dal 3 marzo 2010. La condotta consisteva nell'aver, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e/o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili della società e, comunque, nell'averli tenuti in guisa da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari della medesima. In particolare, nessun libro sociale o scrittura contabile veniva mai consegnato alla curatela fallimentare. Dolci risultava anche gravato da recidiva specifica e reiterata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. La censura riguarda la valorizzazione di elementi ritefitì a carico dell'imputato, ritenuti equivoci o insussistenti, quali la irreperibilità del Dolci alla richiesta del curatore, a distanza di quattro anni dalla dismissione della carica sociale; non risponderebbe al vero che Dolci non abbia consegnato le scritture, consegnando solo quelle in suo possesso; le condanne subite dal Dolci sono molto risalenti e non possono costituire ragione di prova della responsabilità; il periodo di tempo di amministrazione del Dolci è limitato; Dolci non ha commesso le truffe per cui è stato assolto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice. 4. Il secondo motivo deduce violazione dì legge in relazione all'art. 217 legge fati. in quanto non vi sarebbe prova del dolo di bancarotta fraudolenta documentale bensì mera negligenza, essendo Dolci amministratore quando la società non era più operativa e tre anni prima della dichiarazione di fallimento. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva e alla omessa applicazione delle attenuanti generiche, pur avendo confessato e avendo avuto una condotta processualmente collaborativa. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 12 settembre 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. 2. Quanto al primo motivo è inammissibile. A ben vedere il ricorrente richiama gli elementi posti alla base della decisione impugnata, contestandone la valutazione e proponendo una sostanziale rilettura alternativa del materiale probatorio, il che non è consentito in sede di legittimità. Esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito, sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). A ben vedere le sentenze di merito, in doppia conforme, evidenziano come Dolci non consegnò le scritture relative al proprio periodo di amministrazione, né tantomeno riferì di averle consegnate al successivo amministratore, a lui subentrante, offrendone la relativa prova. D'altro canto, Dolci consegnò le scritture precedenti rispetto al periodo in cui ricopriva la propria carica sociale. Pertanto, non sarebbe stato impossibile a Dolci, a differenza di quello che sostiene il ricorso, conservare anche le scritture di propria competenza, nonostante la evocata distanza temporale dal fallimento. Pertanto la motivazione impugnata risulta, al di là della inammissibilità delle censura, comunque logica e ben argomentata. 3. In relazione al secondo motivo deve osservarsi come la condotta attribuita al ricorrente sia composita: per un verso caratterizzata dalla consegna delle scritture relative agli anni 2008 e 2009, quindi antecedenti il proprio periodo di amministrazione, iniziato nel 2010 (cfr. sentenza impugnata al fol. 4, alla fine del punto 1). L'imputazione contesta a Dolci di non avere consegnato le scritture contabili, per averle soppresse e sottratte, per il periodo della sua amministrazione. La Corte territoriale si è attenuta al principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839 - 01). Dimostrazione che Dolci non ha offerto. E correttamente irrilevante viene ritenuto dalla Corte di appello, sia pur implicitamente, che la società non svolgesse alcuna attività, in sintonia con il principio per cui le scritture devono essere tenute regolarmente fino alla cancellazione formale dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01). La Corte di appello, riprendendo la sentenza di primo grado, individua lat condottae quelle alternative di occultamento, distruzione, sottrazione, o omessa tenuta dei libri contabili, ovvero di tenuta degli stessi in modo da rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione dei movimenti contabili. La contestazione alternativa, ammessa dalla giurisprudenza (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), viene di fatto mantenuta dalle sentenze di merito. E bene, la Corte di appello fonda la prova del dolo specifico, di recare pregiudizio ai creditori, richiesto per la bancarotta cd. specifica prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, su una pluralità di indici, in ciò riproducendo e facendo proprio il ragionamento del Tribunale: il debito con l'Erario della fallita ammontava a quasi cinque milioni di euro; Dolci aveva ceduto le quote subito dopo essere stato contattato dalla Guardia di Finanza per la verifica fiscale e poi rese irreperibile; i precedenti penali di Dolci, anche in tema di bancarotta e evasione fiscale, nonché le segnalazioni per truffa e altri reati economici, ma ancor più la circostanza che Dolci aveva commesso alcune di queste ultime condotte con Pasini, che gli sarebbe succeduto a seguito delle dimissioni nella carica di amministratore (sentenza del Tribunale, fol. 7); la conoscenza delle dinamiche societari, anche a fini criminali, tanto più che Dolci era stato rappresentante legale e socio di ben altre quattro società negli ultimi decenni; la società Sido risultava essere una cartiera, e di ciò lo stesso imputato riferisce averne avuto contezza appena una settimana dopo l'acquisto delle quote sociali, per giunta effettuato senza versare alcunchè (sentenza Tribunale fol. 5). E bene dall'insieme di tali indici il Gup e poi la Corte territoriale ritengono comprovato che la soppressione o l'occultamento, ovvero l'omessa tenuta delle scritture contabili, siano condotte volute con la consapevolezza e volontà di recare pregiudizio ai creditori (sentenza di primo grado, fol. 7), espressive di un preciso disegno, volto ad impedire o rende '-t- più difficile la ricostruzione dei movimenti della fallita, disegno che Dolci conosceva e condivideva (fol. 8). Anche la Corte di appello conferma la sussistenza del dolo specifico sulla scorta dei predetti indici, ritenendo che Dolci abbia consapevolmente scelto di non dismettere il ruolo societario pur avendo avuto immediata contezza della natura di cartiera della società, per sua ammissione: e se fosse stato in buona fede avrebbe tenuto regolarmente e poi esibito le scritture. Tali argomentazioni delle sentenze di merito, in doppia conforme, sono congrue e logiche e non intaccate dagli argomenti volti a comprovare una mera negligenza: la motivazione è condivisa dalla Corte di appello, che dunque sostiene la sussistenza del dolo specifico, escludendo la negligenza. D'altro canto, la Corte di appello giustamente ritiene non significativa la circostanza che Dolci si sarebbe fidato del commercialista: a ben vedere la insignificanza di tale circostanza è pacifica, in forza del principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01). Come pure, ritenuta la qualità di «testa di legno » di Dolci, correttamente la Corte territoriale esclude che tale qualità inibisca la responsabilità dell'imputato: infatti in tema di reati fallimentari l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 - 01). E nel caso in esame la dimostrazione è stata data. Ne consegue l'infondatezza del motivo.4. Il terzo motivo è inammissibile. La motivazione della Corte di appello in ordine alla negata disapplicazione della recidiva è ineccepibile, risultando la stessa conseguente a una pluralità di precedenti penali per reati della medesima indole e in «progressione di pericolosità», oltre che per la circostanza che, pur avendo subìto una applicazione di pena concordata nel 2008, appena due anni dopo Dolci commetta la omogenea condotta ora in contestazione. Inoltre la Corte rinveniva in tale «reiterazione, sintomi di maggiore pericolosità e minore capacità di astenersi dal commettere tal genere di reati». Tale argomentazione è assolutamente in linea con quanto già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), che hanno affermato che «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza dì precedenti penali» (Sez. U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe'). Ne consegue la corretta conferma della sussistenza della recidiva equivalente alle attenuanti generiche. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 04340/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris