CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 17730/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 luglio 2024, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza in data 27 gennaio 2022 che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e, concesse le circostanze F i r m a t o D a : G A S T O N E A N D R E A Z Z A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 c 6 6 a 8 1 e 7 9 7 5 e 7 a - F i r m a t o D a : A N T O N I O C O R B O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 2 2 8 0 0 1 3 5 f 6 f d 9 F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di versare, quale amministratore e legale rappresentante della società "L.P. legnami s.r.l.", l’I.V.A. dovuta da questa società per l'anno 2012, per l’ammontare complessivo di 831.703,00 euro, entro il 27 dicembre 2013. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 157 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato la prescrizione del reato ascrittogli, già maturata nel corso del processo di appello. Si deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha omesso di dichiarare la prescrizione, in quanto: a) il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 non è compreso tra quelli previsti dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. cit., per i quali i termini di prescrizione sono elevati di un terzo, e, quindi, per detta fattispecie i termini di prescrizione, compreso il periodo di interruzione, debbono ritenersi pari a sette anni e sei mesi; b) nella specie, detti termini sono decorsi. 3. Il ricorso è fondato attesa l’erroneità della mancata dichiarazione di estinzione del reato per cui si procede per prescrizione. Ed invero, la Corte di appello ha erroneamente applicato il termine di prescrizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, riferibile, però, ai soli reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, quindi, non anche a quello di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707 – 01). Dovendo applicarsi le regole generali, pertanto, per il reato di cui all’art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000 il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, da incrementare nel caso del verificarsi di cause di interruzione per un periodo pari, al massimo, ad un anno e sei mesi, nonché, eventualmente, di ulteriori periodi di sospensione. Nella specie, il reato è stato commesso il 27 dicembre 2013, è computabile per intero il periodo di interruzione della prescrizione, mentre i periodi di sospensione sono complessivamente pari a 761 giorni. Di conseguenza, pur tenendo conto dei periodi di interruzione e di sospensione, la prescrizione è maturata il 28 luglio 2023, quindi prima della sentenza di appello. 2 F i r m a t o D a : G A S T O N E A N D R E A Z Z A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 c 6 6 a 8 1 e 7 9 7 5 e 7 a - F i r m a t o D a : A N T O N I O C O R B O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 2 2 8 0 0 1 3 5 f 6 f d 9 F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 4. La rilevata erroneità della mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, per violazione di legge, impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescriz