CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-nonché sul ricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia RG n. 1713/2020depositata il 24/12/2020 – Repert. n. 55/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per: - l'inammissibilità del ricorso diRochira [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, l'accoglimento nei termini indicati nellarequisitoria scritta; - l'inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale diMorea [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale diCivitavecchia ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento della sommadi euro 44.285,15, comprensiva di anticipazioni e oneri di legge, a titolo dicompenso per prestazioni professionali svolte in favore del medesimo inun giudizio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma e inaltri due giudizi civili instaurati rispettivamente dinanzi al Tribunale diCivitavecchia e dinanzi al Tribunale di Roma.Nella contumacia del resistente, con ordinanza pubblicata il 24.12.2020, ilTribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore delricorrente dell’importo di euro 4.828,98, oltre interessi legali dalla datadell’ordinanza al saldo, nonché oltre al pagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, ilgiudice del merito ha ritenuto che, essendo stato il ricorrente affiancato daun’altra professionista in ciascuno dei giudizi in cui egli aveva prestato lasua opera, gli spettava solo la metà del compenso, da liquidarsi, tenutoconto di quanto previsto dall’art. 12 del d.m. n. 140/2012, sulla scorta deivalori medi, nonché per le sole fasi di studio e introduttiva, attesa lasuccessiva revoca del mandato, con detrazione dall’importo così ottenutodell’acconto di euro 2.488,50, ricevuto in precedenza.Numero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso quest’ultima ordinanza sullascorta di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorsoincidentale affidato a tre motivi.presentato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso principale, ovvero, in subordine, di accoglierlo esclusivamente nellaparte relativa all’applicazione delle tariffe approvate con d.m. n. 140/2012in luogo di quelle approvate con d.m. n. 55/2014, come modificate cond.m. n. 37/2018, nonché di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorsoincidentale.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità, e dunque l’inutilizzabilitàai fini della presente decisione, delle nuove produzioni documentalieffettuate dal ricorrente principale in sede di legittimità, trattandosi didocumenti che non rientrano tra quelli previsti dall’art. 372, primocomma, c.p.c.1. Passando dunque all’esame del ricorso, la rubrica unica è del seguentetenore: sull’attività professionale svolta nei tre giudizi unicamentedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la sua duplice competenza professionale diAvvocato e [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal contenutodelle procure ad litem e dalla sottoscrizione degli atti. Sull’avvenutapattuizione dei compensi siccome preventivati. Sulla erroneadeterminazione del compenso in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Sull’errato riferimento al D.M. 140/2012 e sulla corretta applicazione delD.M. 55/2014. Violazione e falsa ed errata applicazione dell’art. 102 c.p.c.,in relazione all’art. 360, c. 1, nn. 3) e 5) c.p.c. Violazione e falsa ed errataapplicazione in uno degli artt. 2233, 2234, 2237 e 2227, in relazioneall’art. 360, c. 1, nn. 3) e 5) c.p.c. Violazione e falsa ed errataapplicazione in uno degli artt. 2, co. 1; 4, co. 1, lett. c) e d); 12 co. 1 eNumero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/202619; 5, co. 3; 7; 8, co. 1 e 3; 14 e 23; 11, 15 e 27, del D.M. 55/2014 inrelazione all’art. 360, c. 1, nn. 3) e 5) c.p.c. Violazione e falsa ed errataapplicazione in uno degli artt. 1292 e 1298, c.c., in relazione all’art. 360,c. 1, nn. 3) e 5) c.p.c.Sulla scorta della suddivisione in paragrafi alle pagine da 8 a 16, siindividuano, con sufficiente grado di chiarezza (sicché il ricorso risultaammissibile), sei motivi di impugnazione.2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che, nonostante egli avesseallegato di aver svolto l’intera attività professionale nella sua duplicequalità di avvocato e dottore commercialista e benché ciò emergesseanche dalla documentazione prodotta, il Tribunale, avendo rilevato che leprocure alle liti erano state conferite anche ad altri soggetti, gli avevaerroneamente liquidato soltanto la metà del compenso, e ciò senzaintegrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti delle altre dueprofessioniste a cui era stata rilasciata procura alle liti.2.1. Il motivo è infondato.L’art. 8 d.m. n. 55/2014, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeche «quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi hadiritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata».In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità è stato affermatoche, in tema di onorari e di diritti di avvocati e procuratori, ogni difensoreha un diritto autonomo verso il cliente in relazione all'attivitàeffettivamente svolta, per cui nel caso che la parte si avvalga di piùdifensori, tra gli stessi non sussiste solidarietà attiva. Ne deriva che idistinti titoli di credito danno luogo a procedimenti di liquidazioneautonomi onde deve escludersi ogni ipotesi di litispendenza, continenza oconnessione di cause di cui agli artt. 39 e 40 c.p.c., restando affidataall'apprezzamento discrezionale del giudice la loro riunione a norma degliartt. 273 e 274 c.p.c., che ha carattere solo facoltativo (cfr.: Cass. n.5705/1994).Numero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026Per le stesse ragioni deve escludersi che ricorra, nella specie, un’ipotesi dilitisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbialiquidato le sue spettanze nell’intero importo richiesto, sostenendo cheesso era stato pattuito con il cliente ex artt. 2233 e 2234 c.c. mediantel’emissione di tre notule all’atto del conferimento dell’incarico e che, inogni caso, a seguito della revoca del mandato ex art. 2237 c.c., stantel’inefficacia della revoca stessa nei confronti dell'altra parte fino alla datadella sostituzione con altro difensore ex art. 85 c.p.c. e alla luce del dannoderivante dal recesso del cliente, la somma richiesta avrebbe dovutoessergli liquidata anche a titolo di indennizzo ex art. 2227 c.c.3.1. Il motivo è infondato.Deve premettersi, al riguardo, che il Tribunale, nella motivazionedell’ordinanza impugnata, ha affermato che mancava la prova dellapattuizione del corrispettivo, il che costituisce accertamento di fattoinsindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.Ciò posto, la tesi secondo cui la semplice emissione, in via unilaterale, ditre notule da parte del professionista possa integrare gli estremidell’accordo tariffario tra avvocato e cliente è evidentemente priva difondamento.L’art. 2233, terzo comma, c.c. prevede che «sono nulli, se non redatti informa scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con iloro clienti che stabiliscono i compensi professionali».A sua volta, l’art. 13, comma 2, l. n. 247/2012 stabilisce che «il compensospettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto delconferimento dell'incarico professionale».Questa Corte ha affermato, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 2233 c.c.,come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l.n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionaleNumero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" apena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento dellastipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimentodell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con laconseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unicodocumento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando laproposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nellamedesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituitacon mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al paridella testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevoledel documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. (cfr.: Cass. n. 717/2023; sullaforma richiesta, si veda anche: Cass. n. 7682/2026).Generica, poi, è la doglianza nella parte in cui il ricorrente, invocandol’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85 c.p.c. e 2227 c.c., nonspecifica quali somme, che egli assume dovute per il periodo successivoalla revoca degli incarichi e fino alla sua sostituzione, il Tribunale avrebbedovuto riconoscergli, né in relazione a quali attività; nella parte inquestione, il motivo sollecita una rivalutazione del merito, che è preclusain sede di legittimità.Inoltre, considerato che di tale tematica non si rinviene menzionenell’ordinanza impugnata, deve osservarsi che i motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendoprospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 10502/2012), e che, ove una determinataquestione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente cheproponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitareNumero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito,ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" laveridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questionestessa (cfr.: Cass. n. 20518/2008; Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass.n. 2038/2019); tali indicazioni non si rinvengono nella trattazione delmotivo.4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità della decisioneimpugnata, nella parte in cui è stato ritenuto applicabile il d.m. n.140/2012, quando invece la prestazione professionale era stata svolta nelvigore del d.m. n. 55/2014, nonché nella parte in cui, dimezzandosil’importo liquidato in favore del professionista, sarebbero stati violati icommi 1 e 3 dell’art. 8 di quest’ultimo decreto, secondo i quali,rispettivamente, in caso di pluralità di difensori, ciascuno di essi ha dirittoal compenso nei confronti del cliente per l’opera prestata e, in caso diconferimento dell’incarico a una società di avvocati, si applica il compensospettante a un solo professionista anche se la prestazione è svolta da piùsoci. Secondo il ricorrente, in ogni caso, anche a voler seguire ilragionamento del Tribunale, avrebbe dovuto essere liquidato l’interocompenso ai sensi degli artt. 1292 e 1298 c.c. in tema di solidarietà4.1. Il motivo risulta parzialmente fondato, nei limiti di seguitospecificati.In primo luogo, per quanto concerne l’individuazione del decretoministeriale applicabile ai fini della liquidazione del compenso, deve aversiriguardo al fatto che, come affermato in tema di applicazione del d.m. n.140 del 2012 - ma trattasi di principio di carattere generale - i nuoviparametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti inluogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual voltaNumero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data dientrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettantead un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato lapropria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avutoinizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffeabrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" lanozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 17405/2012; nello stesso senso, si vedanoanche: Cass. n. 30529/2017; Cass. n. 28889/2018; Cass. n. 7464/2019;Cass. n. 20375/2019; Cass. n. 23094/2019; Cass. n. 19989/2021; Cass.n. 21798/2021).In concreto, considerato che si verte in tema di compensi per attivitàprofessionale giudiziale e che dai numeri di ruolo delle cause indicatenell’ordinanza impugnata si evince che le prestazioni oggetto del giudiziosono state svolte nel 2018, e dunque nella vigenza del d.m. n. 55/2014,risulta erronea l’applicazione del d.m. n. 140/2012 da parte del Tribunale.Tale constatazione, tuttavia, non giova al ricorrente, non avendo eglifornito in questa sede alcuna specifica indicazione dalla quale emerga unadivergenza, in senso a lui sfavorevole, tra la somma alla quale egliavrebbe avuto diritto in base alle tabelle successive (da applicare) e quellaliquidata dal Tribunale, con conseguente mancanza di prova del concretopregiudizio per la parte.Sempre con riferimento alla misura del compenso dovuto, si è già vistocome l’art. 8 d.m. n. 55/2014, nel testo applicabile ratione temporis,preveda che, in caso di pluralità di avvocati incaricati della difesa,ciascuno di essi ha diritto, nei rapporti interni con il cliente, ai compensiper l'opera effettivamente prestata.Al riguardo, come ritenuto in sede di interpretazione dell’analogaprevisione di cui all'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794, la norma inquestione si limita a garantire la facoltà di tenere conto del concorso degliNumero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026altri avvocati nella determinazione degli onorari nell'ambito dei minimi edei massimi previsti dalla tariffa professionale, ma non prescrive alcunaobbligatoria riduzione, né questo automatismo è stato contemplato nelledeliberazioni del Consiglio nazionale forense recepite con i decretiministeriali. Il diritto individuale al distinto onorario rimane esclusopiuttosto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, enon essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni diciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente unareciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nellaspecifica (cfr.: Cass. n. 20554/2017; in senso analogo, si vedano anche:Cass. n. 29822/2019; Cass. n. 31548/2025).Ora, la presunzione che, attesa la duplice sottoscrizione degli atti giudizialiredatti nello svolgimento dell’attività, quest’ultima debba intendersi svoltaper metà da ciascun difensore (cfr. ordinanza impugnata, a pag. 2:«Orbene, deve ritenersi che la sottoscrizione di ciascun atto da parte dientrambi i difensori determini la presunzione che entrambi abbianocontribuito alla stesura dell’atto, salva diversa prova che nel caso di specieparte ricorrente ha mancato di fornire») costituisce automatismo che nontrova riscontro nella norma sopra citata, sicché detta presunzione nonrisulta giuridicamente corretta, tanto più alla luce della mancatacostituzione del cliente nel giudizio di merito.In tale parte, dunque, il motivo deve essere accolto.Esso va invece disatteso laddove è stata invocata l’applicazione delledisposizioni normative in tema di solidarietà attiva, applicazione che èpreclusa dall’autonomia del diritto al compenso vantato da ciascunprofessionista.Infine, sebbene il ricorrente abbia dedotto di aver dichiarato nel ricorsointroduttivo del giudizio di merito di far parte di uno studio associato, egli,tuttavia, non ha allegato che l’incarico fosse stato conferito allo studioNumero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026stesso, con la conseguenza che risulta inapplicabile nella specie l’art. 8,comma 3, d.m. n. 55/2014.In definitiva, deve ritenersi che, alla luce di quanto innanzi osservato, ilTribunale abbia errato nel presumere, sulla scorta della sottoscrizionedegli atti da parte di due difensori, che essi avessero contribuito in parimisura alla stesura degli stessi.5. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale nongli abbia riconosciuto, per ciascuna causa, un compenso corrispondente aiparametri medi maggiorati dell’80%, tenuto conto della complessitàdell’opera prestata e del fatto che, pur essendo cessata l’attività difensivadopo la fase introduttiva per la revoca del mandato, le cause dovevanoessere comunque considerate mature per la decisione sulla scorta dellededuzioni già svolte e della documentazione prodotta.6. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole del fatto che il giudice delmerito, nel riconoscergli il compenso spettante per le sole fasi di studio eintroduttiva, non abbia considerato che le procedure in cui le prestazioniprofessionali erano state svolte hanno una struttura semplificata e sonodestinate normalmente a concludersi in una sola udienza, con laconseguenza che l’atto introduttivo e le produzioni documentali con essoeffettuate esaurivano in sostanza l’intera attività.7. Con il sesto motivo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 2234c.c., per non aver il Tribunale considerato che la somma già percepita dalmedesimo, pari a euro 2.488,50, era relativa a un rimborso di spese noncomprese nell’importo richiesto di euro 44.285,15, sicché esso nonavrebbe dovuto essere decurtato dal dovuto.8. I motivi in esame, tutti relativi alla quantificazione del credito oggettodi causa, risultano assorbiti, visto che il Tribunale, dovendo procedere auna nuova quantificazione del dovuto in sede di rinvio, dovrà prendere inconsiderazione anche gli ulteriori aspetti in questione.Numero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/20269. Il primo motivo del ricorso incidentale è rubricato come segue: nullitàdell’ordinanza per violazione delle norme sulla competenza, ovvero perviolazione dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 14 del d. lgs. n. 150/2011 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.In particolare, il ricorrente in via incidentale, considerato che l’art. 14,comma 2, d. lgs. n. 150/2011 prevede che per le controversie previstedall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 «è competente l'ufficiogiudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestatola propria opera», lamenta che, limitatamente al compenso relativo allasua difesa in una causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Roma – SezioneLavoro, il Tribunale di Civitavecchia abbia accolto parzialmente ladomanda di controparte, pur essendo incompetente.9.1. Il motivo è inammissibile.Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte con riferimento al sistemanormativo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, ai sensidell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza deve essere eccepita, a pena didecadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamentedepositata, mentre quella rilevabile d'ufficio deve essere fatta oggetto dirilievo entro la prima udienza di trattazione; una volta superate questefasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, lacompetenza si radica definitivamente in capo al giudice adito (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 11866/2020).Tali limiti temporali operano anche con riferimento alla competenzafunzionale, visto che il relativo regime è assimilabile a quello dellacompetenza per materia e della competenza per territorio inderogabile,queste ultime espressamente disciplinate.Da quanto precede deriva come conseguenza che il soggetto che siarimasto contumace nel procedimento di merito e che sia quindi decadutodalla facoltà di sollevare l’eccezione di incompetenza ex art. 38, primocomma, c.p.c., non può dolersi in sede di legittimità, salvo che ricorrano iNumero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026presupposti per la rimessione in termini, del fatto che la causa sia statadecisa da un giudice privo della competenza funzionale, come nella specie.10. Il secondo motivo del ricorso incidentale è rubricato come segue:nullità dell’ordinanza per violazione o falsa applicazione delle norme didiritto, ovvero per violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. edell’art. 1199 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il ricorrente in via incidentale, in particolare, evidenzia che le notuleprodotte da controparte, oltre a non essere mai pervenute nella sua sferadi conoscenza, indicavano i compensi preventivati per fasi e nella misuramedia tabellare, e sostiene altresì che, essendo stato anticipatamenterevocato il mandato difensivo a fase introduttiva espletata, non eranodovuti i compensi relativi alle fasi successive. Ciò premesso, la partecensura il fatto che il Tribunale non abbia considerato l’avvenutopagamento dell’intero corrispettivo dovuto, pagamento avvenuto incontanti e senza rilascio della fattura, invano più volte richiesta.10.1. Il motivo è inammissibile.Invero, la parte in questione fa valere circostanze che, essendo la stessarimasta contumace dinanzi al Tribunale, non sono state dedotte nelgiudizio di merito e sono dunque inammissibili in questa sede, in quantonuove.La doglianza in esame, poi, lungi dal riguardare un'erronea ricognizione,nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge, concerne, invece, l’asserita erroneità della decisione nelmerito che è esterna all'esatta interpretazione della norma ed è sottrattaal sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 7871/2025).11. Il terzo motivo del ricorso incidentale è rubricato come segue:violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 372 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/202611.1. Il motivo è inammissibile, visto che con esso non si censural’ordinanza impugnata, ma ci si limita a eccepire l’illegittimità dellacondotta processuale tenuta dalla controparte in sede di legittimità, sicchéla doglianza non integra gli estremi di un motivo di impugnazione.12. Alla luce di quanto precede, il ricorso principale va accolto, per quantodi ragione, limitatamente al terzo motivo, assorbiti il quarto, il quinto e ilsesto e rigettati i restanti; il ricorso incidentale, poi, va dichiaratoinammissibile.Entro tali limiti, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, perché provveda al riesame delladomanda giudiziale in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorsoprincipale, assorbiti il quarto, il quinto e il sesto e rigettati i restanti;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l’ordinanza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 3406/2021Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 21590/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 28 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]