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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21711/2026

Testo disponibile della fonte

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ale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avversola sentenza n. 457, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria il 6.2.2025, e pubblicata il 20.2.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad [OSCURATO:PERSONA] di pagamento n. 094 2022 9004081017 000, per non averonorato quattordici cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito.Numero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/20262.

Il contribuente impugnava l’atto ingiuntivo, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], proponendo plurimecensure procedimentali e di merito, ed in particolare contestava l’omessanotificazione delle prodromiche cartelle di esattoriali.

L’Agenzia delleEntrate Riscossione non si costituiva.

La CGT I, rilevato che non vi eraprova dell’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamentopresupposte, accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamentoimpugnata.3.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione spiegava appello avverso ladecisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, contestandoanche il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento allacontravvenzione al codice della strada ed agli avvisi di addebito Inps, eproduceva la documentazione relativa alla notificazione delle prodromichecartelle esattoriali.

La [OSCURATO:PERSONA] riteneva che a seguito dell’intervenutamodifica dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 [disposta dall’art. 1,comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 220 del 2023] non è più consentita laproduzione di nuovi documenti in grado di appello.

In conseguenzarigettava il ricorso dell’Amministrazione finanziaria con riferimento aicrediti tributari, mentre dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per lacontravvenzione al codice della strada e gli avvisi di addebito Inps.4.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso percassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello,affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Il contribuente ha ricevuto lanotifica del ricorso il 18.9.2025, presso il difensore costituito in grado diappello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata in conseguenza della violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appelloerroneamente dichiarato inammissibile la documentazione relativa allanotificazione delle prodromiche cartelle di pagamento perché prodotta soloin grado di appello, applicando una norma dichiarata incostituzionale dallaConsulta con sentenza n. 36 del 2025.1.1.

Il giudice del gravame scrive che l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220 del 2023, “nella sua nuovaformulazione prevede che non possano essere ammessi nuovi mezzi diprova e non possano essere prodotti nuovi documenti” in grado di appello,“d’altra parte l’Agenzia appellante non ha dimostrato di non aver potutoprodurre tali documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa nonimputabile … consegue l’inammissibilità dei nuovi documenti depositati”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

II).1.2.

Occorre allora evidenziare che mentre in precedenza eraconsentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario in gradodi appello, l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come riformulato all'articolo1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, dispone ora che “1.Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodottinuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini delladecisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potutoproporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa nonimputabile”.Può allora ricordarsi che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 2023,“2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, inprimo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1°settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1,lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), aa), bb), cc) edd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado,nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata invigore del presente decreto”, che è entrato in vigore il 4.1.2024 e, comeNumero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/2026anticipato, la riformulazione dell’art. 58 in questione è riportata all'articolo1, comma 1, lettera bb).In conseguenza, in base al delineato sistema normativo, il divieto diproduzione di nuovi documenti in appello sarebbe scattato in relazione aigiudizi proposti, anche in grado di appello, successivamente al 4.1.2024, evi rientrerebbe perciò anche il presente processo, essendo stato propostoil gravame in data 26.4.2024.1.3.

Questa disciplina è stata però ritenuta incostituzionale dallaConsulta la quale, con sentenza n. 36 dep. 27.3.2025 (dopo il depositodella decisione della [OSCURATO:PERSONA] impugnata in questa sede), ha reputato cheessa ledesse in modo irragionevole il diritto di difesa della parte cheavesse confidato di poter evitare la produzione dei documenti nel giudiziodi primo grado riservandosene la produzione in grado di appello,eventualmente rimanendo anche contumace in primo grado, proprio comeaccaduto nel presente giudizio.La Corte costituzionale ha pertanto ritenuto la normacostituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la nuovadisciplina trovi applicazione anche con riferimento ai giudizi in cui l’appellosia stato introdotto in data successiva al 4.1.2024.

In conseguenza ilnuovo limite alla produzione documentale si applica a quei giudizi chesiano stati introdotti, in primo grado, a far data dal 4.1.2024.1.4.

Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto dalcontribuente il 3.8.2022, e quindi si applica la precedente disciplina, checonsentiva la produzione di nuovi documenti in sede di appello.2.

Il ricorso introdotto dall’Incaricato per la riscossione risulta pertantofondato e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabriaperché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.MNumero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/2026accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizionee nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendopure a regolare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avversola sentenza n. 457, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria il 6.2.2025, e pubblicata il 20.2.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad [OSCURATO:PERSONA] di pagamento n. 094 2022 9004081017 000, per non averonorato quattordici cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito.Numero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/20262. Il contribuente impugnava l’atto ingiuntivo, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], proponendo plurimecensure procedimentali e di merito, ed in particolare contestava l’omessanotificazione delle prodromiche cartelle di esattoriali. L’Agenzia delleEntrate Riscossione non si costituiva. La CGT I, rilevato che non vi eraprova dell’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamentopresupposte, accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamentoimpugnata.3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione spiegava appello avverso ladecisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, contestandoanche il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento allacontravvenzione al codice della strada ed agli avvisi di addebito Inps, eproduceva la documentazione relativa alla notificazione delle prodromichecartelle esattoriali. La [OSCURATO:PERSONA] riteneva che a seguito dell’intervenutamodifica dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 [disposta dall’art. 1,comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 220 del 2023] non è più consentita laproduzione di nuovi documenti in grado di appello. In conseguenzarigettava il ricorso dell’Amministrazione finanziaria con riferimento aicrediti tributari, mentre dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per lacontravvenzione al codice della strada e gli avvisi di addebito Inps.4. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso percassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello,affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto lanotifica del ricorso il 18.9.2025, presso il difensore costituito in grado diappello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata in conseguenza della violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appelloerroneamente dichiarato inammissibile la documentazione relativa allanotificazione delle prodromiche cartelle di pagamento perché prodotta soloin grado di appello, applicando una norma dichiarata incostituzionale dallaConsulta con sentenza n. 36 del 2025.1.1. Il giudice del gravame scrive che l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220 del 2023, “nella sua nuovaformulazione prevede che non possano essere ammessi nuovi mezzi diprova e non possano essere prodotti nuovi documenti” in grado di appello,“d’altra parte l’Agenzia appellante non ha dimostrato di non aver potutoprodurre tali documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa nonimputabile … consegue l’inammissibilità dei nuovi documenti depositati”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p. II).1.2. Occorre allora evidenziare che mentre in precedenza eraconsentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario in gradodi appello, l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come riformulato all'articolo1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, dispone ora che “1.Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodottinuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini delladecisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potutoproporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa nonimputabile”.Può allora ricordarsi che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 2023,“2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, inprimo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1°settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1,lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), aa), bb), cc) edd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado,nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata invigore del presente decreto”, che è entrato in vigore il 4.1.2024 e, comeNumero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/2026anticipato, la riformulazione dell’art. 58 in questione è riportata all'articolo1, comma 1, lettera bb).In conseguenza, in base al delineato sistema normativo, il divieto diproduzione di nuovi documenti in appello sarebbe scattato in relazione aigiudizi proposti, anche in grado di appello, successivamente al 4.1.2024, evi rientrerebbe perciò anche il presente processo, essendo stato propostoil gravame in data 26.4.2024.1.3. Questa disciplina è stata però ritenuta incostituzionale dallaConsulta la quale, con sentenza n. 36 dep. 27.3.2025 (dopo il depositodella decisione della [OSCURATO:PERSONA] impugnata in questa sede), ha reputato cheessa ledesse in modo irragionevole il diritto di difesa della parte cheavesse confidato di poter evitare la produzione dei documenti nel giudiziodi primo grado riservandosene la produzione in grado di appello,eventualmente rimanendo anche contumace in primo grado, proprio comeaccaduto nel presente giudizio.La Corte costituzionale ha pertanto ritenuto la normacostituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la nuovadisciplina trovi applicazione anche con riferimento ai giudizi in cui l’appellosia stato introdotto in data successiva al 4.1.2024. In conseguenza ilnuovo limite alla produzione documentale si applica a quei giudizi chesiano stati introdotti, in primo grado, a far data dal 4.1.2024.1.4. Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto dalcontribuente il 3.8.2022, e quindi si applica la precedente disciplina, checonsentiva la produzione di nuovi documenti in sede di appello.2. Il ricorso introdotto dall’Incaricato per la riscossione risulta pertantofondato e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabriaperché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.MNumero registro generale 18470/2025Numero sezionale 4366/2026Numero di raccolta generale 21711/2026Data pubblicazione 25/06/2026accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizionee nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendopure a regolare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro