CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 47689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'eliminazione della libertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale in data 16 luglio 2018, in ragione della riforma di tale decisione, con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il 20 dicembre 2022. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 230, primo comma, cod. pen., e vizi della motivazione. 3. In data 29 ottobre 2024 è pervenuto atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si rappresenta che la libertà vigilata di cui si era contestata l'applicazione è stata nel frattempo revocata, come da allegato provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 17 ottobre 2024. 4. A fronte di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile non già per rinuncia, non risultando che la stessa sia stata sottoscritta anche da Pettinelli, ma per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il predetto, secondo quanto prospettato e documentato, conseguito con la revoca il risultato concreto perseguito con il ricorso. Le ragioni dell'inammissibilità, non imputabili al ricorrente, precludono la sua condanna al pagamento delle spese e della sanzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 22 novem