CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41941/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19806/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 15 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo, con tre distinti punti la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente disatteso la richiesta difensiva di esclusione della recidiva e di riconoscimento delle attenuanti generiche, pure revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due precedenti sentenze; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputata ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale spiegato perché la Mazzocchi fosse persona socialmente pericolosa e non meritasse il riconoscimento delle attenuanti generiche; manifestamente infondato è il terzo motivo, poiché la revoca della sospensione condizionale era dovuta ai sensi dell'art. 168 cod. pen., essendo del tutto irrilevante che non fosse stata disposta in primo grado; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il ConsOlier stensore [OSCURATO:PERSONA]