Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 38429/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/11/2021 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui all'art. 632 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato.

L'accusa era quella di avere costruito un cancello per impedire a [OSCURATO:PERSONA] il passaggio in un fondo di sua proprietà.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge per non avere il Giudice di pace rilevato che la condotta dell'imputata integrava il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di competenza del Tribunale monocratico al quale avrebbe dovuto essere trasmesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale ad impugnare la sentenza, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato contestato ed anche di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel cui alveo, secondo la parte pubblica ricorrente, avrebbe dovuto essere ricompresa la condotta contestata all'imputata previa sua riqualificazione giuridica.

Infatti, il reato è stato commesso il 7 ottobre 2014 e risulta prescritto il 7 settembre 2022 tenuto conto dei periodi di sospensione nel giudizio di primo grado, pari a mesi cinque.

In proposito, deve ricordarsi il principio, del quale può farsi applicazione analogica al caso in esame, secondo il quale quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso la sentenza predibattimentale di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto) (Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, Pinelli, Rv. 264996). 2.Le richieste della parte civile sono inammissibili perché tale soggetto processuale non aveva appellato la sentenza assolutoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.07.2023 Il Consigliere estensore ipkpresidente [OSCURATO:PERSONA] i 7s/ lí1 [OSCURATO:PERSONA] PENALE IL 2 0 SEI 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/11/2021 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui all'art. 632 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato. L'accusa era quella di avere costruito un cancello per impedire a [OSCURATO:PERSONA] il passaggio in un fondo di sua proprietà. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge per non avere il Giudice di pace rilevato che la condotta dell'imputata integrava il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di competenza del Tribunale monocratico al quale avrebbe dovuto essere trasmesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale ad impugnare la sentenza, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato contestato ed anche di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel cui alveo, secondo la parte pubblica ricorrente, avrebbe dovuto essere ricompresa la condotta contestata all'imputata previa sua riqualificazione giuridica. Infatti, il reato è stato commesso il 7 ottobre 2014 e risulta prescritto il 7 settembre 2022 tenuto conto dei periodi di sospensione nel giudizio di primo grado, pari a mesi cinque. In proposito, deve ricordarsi il principio, del quale può farsi applicazione analogica al caso in esame, secondo il quale quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso la sentenza predibattimentale di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto) (Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, Pinelli, Rv. 264996). 2.Le richieste della parte civile sono inammissibili perché tale soggetto processuale non aveva appellato la sentenza assolutoria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.07.2023 Il Consigliere estensore ipkpresidente [OSCURATO:PERSONA] i 7s/ lí1 [OSCURATO:PERSONA] PENALE IL 2 0 SEI 2023
Sentenza Cassazione n. 38429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris