CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI!n. ollt_i~161~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1748 del 28 aprile/23 luglio 2021, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti. Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza o meno di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. La doglianza di ricorso si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto si ricava dall'indicazione dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che, nello stabilire la procedura de plano per le dichiarazioni di inammissibilità, fa richiamo anche alle sentenze di cd. patteggiamento in appello. È stato sul punto affermato che "a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia." - Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 -. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 14 aprile 2022 iere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]J Mogini DEPOSITATA 1