CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 28243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, pervenute il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art.640 cod. pen., anziché in quella di cui all'art. 646 cod. pen., risulta proposto in assenza di interesse, tendendo ad ottenere una diversa qualificazione giuridica priva di effetti favorevoli per il ricorrente, visto che la cornice edittale della truffa è più severa rispetto a quella prevista per l'appropriazione indebita; che, inoltre, deve sottolinearsi come la suddetta doglianza sia anche formulata in termini non consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene ad una rivalutazione delle risultanze processuali, avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01); ritenuto che parimenti non deducibile dinanzi a questa Corte risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sua incidenza sulla determinazione della pena, in quanto la censura non risulta essere stata previamente prospettata come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, infine, che non può darsi seguito alla richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, tardivamente avanzata dalle parti civili; osservato, a tale riguardo, che l'art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza; la stessa norma fissa un successivo termine, fino a cinque giorni prima dell'udienza, per presentare memoria di replica. Ciò premesso, va rilevato come le partici civili non abbiano rispettato il termine previsto per la presentazione di memorie, visto che queste sono pervenute il 06/06/2025, undici giorni prima dell'udienza, fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della scadenza del secondo termine. Quello di cinque giorni prima dell'udienza, però, è il termine fissato per le memorie di replica e non per la presentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel termine di quindici giorni prima dell'udienza, al fine di stabilire un contraddittorio pieno sul punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta. Replica che viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame- sia avanzata nel rispetto del termine stabilito per le memorie di replica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili. Co; Z02-5 Il Consigliere eterYsore [OSCURATO:PERSONA] p