CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r.l. Biomedical,fusa per incorporazione per atto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del30giugno 2016, Repertorio n. 8201 -Raccolta n. 5231, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.191 ([OSCURATO:PERSONA] 02501880583 - [OSCURATO:PARTITA_IVA]), ed elet-tivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n° 58, presso lo Studiodell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52B04 H501K, e-mail: le-gal @ studiocalcioli.it - P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL] -giusta delega a margine del ricorso.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] 2, già [OSCURATO:PERSONA] "C", C.F./P.I.13665151000, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'accorpamento e con-temporanea soppressione della summenzionata [OSCURATO:PERSONA] B con la AslRoma C in virtù della Legge Regione Lazio n. 17 del 31.12.2015 e del De-Numero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/2026creto del Presidente della Regione Lazio in qualità di [OSCURATO:PERSONA]. U00606 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], m persona del [OSCURATO:PERSONA]. GiorgioCasati, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MZZGRL 63R52 L219J) P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64H52 H501E) P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL], con elezione di domicilio presso le stessenell'[OSCURATO:PERSONA] con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n.23 ed. B, giusta procura rilasciata con atto separato. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mazzoli e [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di voler ricevere le comunica-zioni di cancelleria ex artt. 133 e 134 c.p.c., alle Pec sopra indicate, ovve-ro al n. [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 4458 depositata il 25settembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. la [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata allaBiomedical s.r.l. – che eroga per conto del [OSCURATO:PERSONA] specialistiche di laboratorio analisi e radioimmunologia – chie-deva al Tribunale di Roma di condannare la convenuta Azienda unità sani-taria locale Roma 2 a pagarle euro 189.556,45, indebitamente trattenutida quest'ultima a titolo di sconto tariffario ai sensi dell'art. 1, comma 796,lettera o), della legge 27 dicembre 2006 n° 296, applicabile ex lege solo altriennio 2007-2009, ma in realtà indebitamente applicato anche alle pre-stazioni rese negli anni 2010-2013, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002.Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, aditadalla soccombente, riformava la prima decisione e la accoglieva parzial-Numero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/2026mente, condannando l'[OSCURATO:PERSONA] 2 a pagare euro 70.009,18, corrisponden-ti alle somme residue rispetto ai tetti di spesa.2.- Osservava la Corte di merito che lo sconto tariffario previsto dalla leg-ge finanziaria 2007 era applicabile solo per il triennio 2007-2009, con laconseguenza che la domanda attorea era, per questa parte, fondata.Nondimeno, l'importo dovuto andava contenuto nel limite dei budget dispesa per gli anni 2010-2013.L'Asl aveva eccepito che i residui importi disponibili erano pari ad euro5,37 per il 2010, euro 2.966,66 per il 2011, euro 1.649,65 per il 2012 edeuro 65.387,50 per il 2013 e tale allegazione non era stata specificamentecontestata dall'attrice nel primo grado di giudizio, mentre nella comparsaconclusionale d'appello la USI aveva “eccepito il difetto di prova di tale re-siduo budget, che in quanto non contestato, non necessitava di specificadimostrazione”.L'Asl andava dunque condannata a pagare euro 70.009,18, “oltre interessilegali dalla domanda, in difetto di una costituzione in mora di epoca ante-riore”, non essendo, per contro, dovuti quelli previsti dal d.lgs. n° 231/2002 “in quanto il rapporto contrattuale” era “di epoca antecedente”.La domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.) onde otte-nere un indennizzo per le prestazioni superiori al tetto era infondata, tenu-to conto che, secondo Cass. 11209/2019, non sarebbe indennizzabile unarricchimento imposto alla PA.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'USI, affi-dando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria.Resiste l'[OSCURATO:PERSONA] 2 con controricorso, nel quale conclude chiedendo pre-liminarmente a questa Corte di accertare il difetto di giurisdizione del Giu-dice adito e la carenza della propria legittimazione passiva.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Preliminarmente osserva il Collegio che la resistente a pagina 3 delcontroricorso ha dichiarato che, poiché sia il difetto di giurisdizione che ildifetto di legittimazione passiva sono rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. Un.2951/2016), essa non propone ricorso incidentale e si riporta ex art. 346cod. proc. civ. “a tutte le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado”.5.- Tali eccezioni sono inammissibili.Anzitutto, è noto che l'art. 37 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modi-fica ex d.lgs. 10 ottobre 2022 n° 149, applicabile ratione temporis, inquanto il processo di primo grado è iniziato nel 2016), in base al quale ildifetto di giurisdizione “è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado delprocesso”, è stato interpretato da questa Corte nel senso che esso debbatener conto dei principi di economia processuale e di ragionevole duratadel processo, con la conseguenza che le sentenze d'appello possono esse-re impugnate per difetto di giurisdizione solo ove sul punto non si sia for-mato il giudicato implicito o esplicito (Cass, Sez. Un., 18 dicembre 2008,n° 29523, con menzione di altri precedenti).La controricorrente non ha precisato di aver riproposto l'eccezione di difet-to di giurisdizione (formulata in primo grado e disattesa dal Tribunale) an-che davanti alla Corte d'appello: il ricorso della USI non riporta tale circo-stanza nella parte narrativa (paragrafo 2 di pagine 6-7) ed il controricorsonon lo specifica.Anche la sentenza gravata non affronta la questione e non dice che essavenne proposta davanti a sé.Deve pertanto ritenersi che la mancata impugnazione della reiezione dellaeccezione da parte del Giudice di primo grado abbia definitivamente pro-vocato il radicamento della causa davanti al Giudice ordinario in ragionedel giudicato sul punto.Occorre, comunque, considerare che la giurisdizione appartiene al Giudiceordinario, trattandosi di una lite avente per oggetto “indennità, canoni oNumero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/2026altri corrispettivi” (art. 133 del cod. proc. amm.), senza coinvolgere alcunaverifica sull'azione autoritativa della PA (Cass., Sez. Un., 28 agosto 2025,n° 24074).Medesima sorte deve avere l'eccezione di carenza di legittimazione passi-va, formulata in modo non autosufficiente.Anzitutto, la sentenza non ne fa menzione e il controricorso non fa com-prendere in che termini essa venne formulata.In secondo luogo, dal ricorso (pagina 5) si apprende che l'eccezione venneproposta dall'Asl in primo grado e che fu poi disattesa dal Tribunale e ri-proposta in secondo grado solo come eccezione, ossia senza la formula-zione di un motivo di impugnazione incidentale.Nel presente grado l'Asl la ripropone, ma senza specificare se il Tribunaleebbe ad esaminarla espressamente, oppure se vi fu un omesso esame: nederiva che solo in quest'ultimo caso tale eccezione avrebbe potuto trovareingresso in appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in quanto non co-perta dal giudicato.Si passa, pertanto, all'esame dei motivi di ricorso.6.- Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 8-sexies del d.lgs. n° 502/1992, dell'art. 3, sesto comma, deld.m. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, quindicesimo comma, del d.l. n°95/2012, dell'art. 8, primo comma, lettera b) e lettera d), e dell'art. 8,terzo comma, della Legge n° 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della Leg-ge n° 241/1990, degli artt. 1337, 1338 e 1218 cod. civ.Lamenta, in particolare, che la Corte abbia condannato l'Asl a pagarle solole sole somme residue rispetto ai budget di spesa assegnati negli anni2010-2013, mentre, dopo aver riconosciuto l'illegittima decurtazione,avrebbe dovuto condannare la controparte, in ragione del suo inadempi-mento, a pagare tutte le prestazioni eseguite, senza limite.Numero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/20267.- Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha deciso la questioneseguendo la giurisprudenza di legittimità ed il mezzo in esame non offreargomenti per mutare tale orientamento.È noto, infatti (ex multis: Cass., sez. I, 19 settembre 2024 n° 25184, conmenzione di altri precedenti), che il tetto di spesa costituisce un limite ine-ludibile alla remunerazione degli erogatori privati.Pertanto, il fatto che l'Asl abbia indebitamente applicato uno sconto sulleprestazioni valevole per il solo triennio 2007-2009 non può in alcun modogiustificare il superamento del tetto autoritativamente imposto (ed accet-tato contrattualmente).La ricorrente deduce che l'illegittima applicazione dello sconto avrebbe in-ciso sulle tariffe delle singole prestazioni e che tale condotta della PAavrebbe integrato un inadempimento, donde la “inopponibilità” del tetto dispesa.La deduzione non ha pregio, sia perché – come già detto – il tetto è un li-mite non valicabile che non consente il pagamento in misura superioredell'erogatore privato, sia perché quest'ultimo, essendo ben consapevoleche per ogni anno contrattuale viene applicato un limite di spesa, non puòragionevolmente avere alcuna aspettativa di ottenere una retribuzionemaggiore di quella che contrattualmente ha dichiarato di accettare comesoglia massima.Ne deriva che anche la questione dell'inadempimento dell'Asl e della pre-tesa inopponibilità del tetto è priva di fondamento.Peraltro, a tutto concedere, deve anche osservarsi che essa è posta nelmotivo in termini del tutto generici e senza alcun conforto documentale,come ad es. una perizia di parte (ovviamente producibile solo nei pregres-si giudizi di merito), dalla quale desumere che il maggior numero di pre-stazioni rese ad un costo unitario minore abbia effettivamente arrecatouna perdita intollerabile del ritorno economico dell'impresa.Numero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/20268.- Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applica-zione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.La Corte aveva ritenuto pacifici i residui budget degli anni 2010-2013 acausa della mancanza di una specifica contestazione di USI, ma senzaconsiderare che era onere dell'Asl allegare e dimostrare il superamento deltetto.Peraltro, contrariamente a quanto asserito in sentenza, una contestazionedei tetti era stata fatta nel verbale d'udienza del 28 febbraio 2017, dalquale risulterebbe che la struttura aveva contestato l'avvenuto supera-mento dei limiti di spesa e la mancanza di prova al riguardo.9.- Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie l'esatta ratio decidendidella sentenza ed è comunque privo di autosufficienza.Da un lato, infatti, la Corte ha osservato che l'Asl aveva allegato l'esisten-za di residui budget di spesa per gli anni 2010-2013 ed ha quindi ritenutoche “[t]ale allegazione deve ritenersi fatto non contestato in quanto nonconfutato specificamente”.Era dunque una contestazione sufficientemente specifica quella che la Cor-te territoriale ha ritenuto mancante.La ricorrente, per contrastare tale snodo logico riporta (ricorso pagina 22)il passo del verbale d'udienza 28 febbraio 2017 (nel quale la struttura pri-vata avrebbe “contesta[to] l'entità del budget come indicato da contropar-te, ed in particolare l'intervenuto superamento del budget, su cui nessunaprova è stata fornita”), ma è evidente che tale trascrizione non faccia altroche confermare la correttezza del giudizio della Corte circa la mancanza dispecificità della difesa attorea; d'altro canto, essa è anche priva di auto-sufficienza, posto che non è possibile controllarne la tempestività rispettoalla deduzione dell'Asl.10.- Col terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 1, 2, 4, 5 ed 11 del d.lgs. n° 231/2002, degli artt.Numero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/20268-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992 e degli artt. 4,7, 14 e 18 della legge reg. Lazio n° 4/2003.La Corte territoriale aveva escluso che fossero dovuti gli interessi moratoriex d.lgs. n° 231/2002 sia a causa della mancanza di un precedente atto dicostituzione in mora, sia in ragione della anteriorità del contratto all'entra-ta in vigore del predetto d.lgs.In realtà la giurisprudenza di legittimità sarebbe nel senso dell'applicabilitàdi tale decreto al rapporto tra Asl ed aziende erogatrici.Inoltre, la Corte avrebbe confuso il rapporto di accreditamento, sicura-mente anteriore al d.lgs. n° 231/2002, con i vari rapporti contrattuali cheinvece erano tutti successivi ad esso, risalendo agli anni 2010-2013.In ogni caso, gli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 sarebbero dovuti ai sensidell'art. 1284, quarto comma, cod. civ.11.- Questo mezzo è fondato.Anzitutto, come allegato nel ricorso (pagina 28-29) tra Usi e Asl è inter-corso un rapporto contrattuale distinto per ciascuno degli anni 2010-2013.È, dunque, al tempo in cui sono sorti questi rapporti che occorre aver ri-guardo e non al tempo dell'accreditamento, come pare abbia ritenuto laCorte territoriale.Tanto premesso, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (dallaquale questo Collegio non ha motivo di discostarsi), il rapporto tra lastruttura privata accreditata, che ha svolto le sue prestazioni in favore deifruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritar-do nel pagamento delle prestazioni erogate, e l'ente pubblico che, all'in-terno della Regione, è obbligato a corrispondere i corrispettivi per tali pre-stazioni, rientra nell'ambito della nozione di transazione commerciale in-tercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilitàdella particolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 per sanziona-re i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali (da ultimo: Cass.,Sez. Un., 14 dicembre 2023, n° 35092).Numero registro generale 8207/2021Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16174/2026Data pubblicazione 25/05/2026E, dato che a mente dell'art. 4, primo comma, del predetto d.lgs. “[g]li in-teressi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mo-ra, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, l'e-sclusione degli interessi predetti sul rilievo della mancanza di costituzionein mora della debitrice (sentenza pagina 6) è erronea.12.- Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa allaCorte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso. Accoglie il ter-zo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaalla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino