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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13946/2026

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appello di Brescia – in funzionedi giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra più reati, giudicati con sette sentenze emesse, a carico diXXXXXXXXXXXXX, per plurimi reati di furto aggravato, rapina tentata e consumata,resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione, furto tentato e consumato, postiin essere dal 2006 al 2022 in Foggia, Montesilvano, [OSCURATO:PERSONA], Brescia, Segrate edaltri luoghi.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamenteillogica, oltre che per travisamento della prova sul medesimo punto inerente la ritenutainsussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina del reato continuato.La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale si è sostanzialmenteriportata ai motivi principali, evidenziando soprattutto la asserita sovrapponibilità dellemodalità operative e della tipologia dei reati posti in essere dal condannato.3.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).

La documentazione posta a sostegno dell’istanza,peraltro, documenta la condizione di tossicodipendente del condannato, ma solo a partiredal 2025.

Il giudice dell’esecuzione, inoltre, ha adeguatamente motivato in ordineall’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cuidesumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati dacircostanze ed esigenze occasionali e contingenti, nonché espressivi di uno stile di vita.Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Brescia – in funzionedi giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta al riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra più reati, giudicati con sette sentenze emesse, a carico diXXXXXXXXXXXXX, per plurimi reati di furto aggravato, rapina tentata e consumata,resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione, furto tentato e consumato, postiin essere dal 2006 al 2022 in Foggia, Montesilvano, [OSCURATO:PERSONA], Brescia, Segrate edaltri luoghi.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamenteillogica, oltre che per travisamento della prova sul medesimo punto inerente la ritenutainsussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina del reato continuato.La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale si è sostanzialmenteriportata ai motivi principali, evidenziando soprattutto la asserita sovrapponibilità dellemodalità operative e della tipologia dei reati posti in essere dal condannato.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490). La documentazione posta a sostegno dell’istanza,peraltro, documenta la condizione di tossicodipendente del condannato, ma solo a partiredal 2025. Il giudice dell’esecuzione, inoltre, ha adeguatamente motivato in ordineall’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cuidesumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati dacircostanze ed esigenze occasionali e contingenti, nonché espressivi di uno stile di vita.Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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