CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 21 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di furto pluriaggravato, consumato e tentato (fatti commessi in data 16 luglio 2013), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflittogli, con conferma nel resto; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo: I. nella parte in cui eccepisce — in maniera non consentita sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., è generico, in quanto il ricorrente non ha adempiuto alla richiesta prova di resistenza, posto che, per diritto vivente: «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); onere, che, nel caso al vaglio, sarebbe stato tanto più necessario, posto che la Corte territoriale ha dettagliatamente passato in rassegna tutti gli elementi probatori, convergenti ed univoci, atti a fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - II. nella parte in cui censura la plausibilità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso l'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, siccome formulata dalla difesa (secondo la quale i furti ben potrebbero essere stati commessi da altri soggetti), è generico e meramente contestativo, poiché non corredato da alcuna specifica indicazione di decisivi elementi di prova a sostegno, e, dunque, non consentito in questa sede, giacché diretto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza della specifica e autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili loro fraintendimenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 5, ultimo capoverso della sentenza impugnata; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigli