CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25665/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 17 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, riconosciuto che la somma di euro 70,00 per un piccolo commerciante, non assume certamente il carattere della speciale tenuità e che l'operato giudizio di comparazione tra circostanze tiene conto di tutti gli elementi accessori riscontrabili nel caso in esame; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei doppi benefici di legge, è anch'esso aspecifico e non tiene conto della valutata impossibilità di formulare nei confronti della prevenuta un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua astensione in futuro dalla commissione di ulteriori reati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]