CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15841/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospettek motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a fare leva su una ricostruzione fattuale alternativa della vicenda in fatto non tale da destrutturare lo logicità di quella privilegiata con doppia valutazione conforme dai giudici del merito, si risolve comunque in una ribadita indicazione di profili critici, diretti a contrastare la configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta al ricorrente ex art 367 cp nei suoi costituti tipici, anche sul versante soggettivo, tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M