CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22397 del ruolo generale dell’anno 2015,proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in forza di procura speciale a margine del controricorso dall’Avv.to Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 95; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 3 79 / 01/2014, depositata in data 11 novembre 2014, non notificata; nonché e sul ricorso iscritto al numero 9091 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 147/01/2015, depositata in data 9 aprile 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.[OSCURATO:PERSONA] -nel procedimento RG 22397/2015, l’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, previa riunione, aveva rigettatogli appelli principali proposti dall’Ufficio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, e accolto quelli incidentali proposti da quest’ultima società avverso l e sentenz e n. 82 / 02 /20 07 e n. 180/02/2007 con le quali la [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla contribuente rispettivamente avverso gli avvisi di accertamento n. RL5030100102/2006 e RL5030200504/2006 con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva accertato, per gli anni 2000 e 2001, maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Irpeg, Irap e Iva nonché recuperato a tassazione costi del personale sul presupposto che alcuni dipendenti avessero prestato la loro attività nei confronti di altra società; - la CTR, in punto di diritto, annullando gli avvisi di accertamento impugnati ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio; al riguardo,aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere tempestivi gli avvisi stante l’applicazione della proroga biennale dei termini ex art. 10 della legge n. 289/2002; invero- bench é , nella specie, la definizione agevolata non si fosse perfezionata a ciò ostando la previsione di cui all’art. 9, comma 14, della detta legge,essendo risultata la società destinataria, mediante consegna, di p.v.c. con esito p ositivo non oggetto di preliminare definizione con le modalità di cui agli artt. 15e 16 della medesima legge –andava esclusa l’applicazione della proroga per i contribuenti che si fossero avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 della l. n. 289/2002, senza che rilevasse il successivo giudizio dell’Amministrazione finanziaria- pur sempre impugnabile - in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per potersi avvalere, in concreto, della richiesta definizione; in particolare, il giudice di appello fa proprie le argomentazioni svolte dal giudice delle leggi, nella sentenza n. 247/2011, secondo cui sarebbe corretta l’interpretazione secondo la quale per escludere l’applicazione della proroga biennale è sufficiente la presentazione della richiesta di condono indipendentemente dal suo accoglimento o diniego, a ciò inducendo sia la lettera dell’art. 10, sia la ratiodella proroga ( diretta a consentire agli uffici tributari di procedere all’accertamento in un termine piú ampio nei soli confronti dei contribuenti che non hanno portato all’attenzione degli uffici le loro posizioni tributarie attraverso la presentazione delle istanze di condono)che la natura eccezionale di ogni ampliamento temporale dei poteri accertativi; -la societàcontribuente resiste con controricorso; -l’Agenzia ha depositato memoria; - nel procedimento RG. n. 9091/2016, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna che aveva rigettato l’appello principale proposto dall’Ufficio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, e accolto quello incidentale proposto da quest’ultima società avverso la sentenz a n. 133/3/2008 con l a quale la [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di provvisoria iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base all’avviso di accertamento RL5030100102/2006 relativamente all’anno 2000; - in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) sulla base dell’avviso di accertamento RL5030100102/2006 non definitivo, notificato ai fini Irpeg, Irap e Iva, per l’anno 2000, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. veniva effettuata l’iscrizione provvisoria a ruolo del 50% delle imposte accertate ex art.15 del d.P.R. n.602 del 1973, ed emessa la relativa cartella di pagamento; 2) la detta cartella veniva notificata alla società successivamente alla sentenza della CTP di Nuoro n. 82/02/2007 di accoglimento parziale del ricorso della società contribuente avverso il presupposto avviso di accertamento; 3)avverso la cartella la società aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Nuoro; 4) si erano costituiti l’Agenzia delle entrate chiedendo venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi sgravati nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccependo il difetto di legittimazione passiva;5) la CTP di Nuoro, con sentenza n. 133/03/2008, aveva accolto il ricorso; 4) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello principale l’Agenzia delle entrate e appello incidentale la società relativamente alla liquidazione delle spese; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che: 1) a seguito della sentenza della CTP di Nuoro n. 82/02/07 di accoglimento parziale del ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento (con annullamento della ripresa in relazione alla maggiore materia imponibile) l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere, ai fini della iscrizione a ruolo, alla conseguente determinazione del quantum debeatur; pertanto, in presenza di uno sgravio parziale della cartella posto in essere dall’Ufficio esclusivamente per ottemperare provvisoriamente alla sentenza di primo grado in ordine all’avviso, permaneva l’interesse della società all’ottenimento di una pronuncia che annullasse in toto la cartella impugnata per cui non poteva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 2) era fondato l’appello incidentale della società in ordine alle spese di lite relative al primo grado di giudizio da determinarsi, considerando la non complessa attività difensiva svolta in tale sede in un importo pari a euro 2.495,00 corrispondente al minimo tariffario, condannando l’Agenzia anche al pagamento delle spese del secondo gradoin euro 1.500,00; - la società contribuente resiste con controricorso illustrato con memoria; -all’udienza del 2 marzo 2017, con ordinanza n. 9938 depositata in data 19 aprile 2017, la Sesta Sezione civile - T, disponeva la trasmissione della causa alla Sezione tributaria per la trattazione congiunta con i ricorsi n. 22397/2015 e n. 2990/2016. [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va disposta la riunione al ricorso R.G.22397/2015 di quello R . G . 9091/2016 stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva afferendo il procedimento RG 9091/2016 all’impugnativa della cartella di pagamento emessa a seguito di provvisoria iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate con l’avviso RL5030100102/2006 oggetto di impugnativa nel procedimento R.G. 22397/2015; -va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso RG n.22397/2015 per difetto di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.,nella esposizione dei fatti principali – per non essere stato neanche effettuato alcun riferimento al contestuale procedimento penale relativo alla verifica di presunti reati di evasione connessi alle medesime violazioni tributarie, conclusosi con una sentenza di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente con formula relativa alla non sussistenza del fatto - nonché nella formulazione dei motivi asseritamente priv i di specificità e di correlazione con la sentenza impugnata ; invero, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari per porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, essendo esaurientemente esposti nel ricorso i fatti di causa e chiaramente individuate nello stesso le questioni di diritto con specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni idonee a motivatamente censurare le affermazioni contenute nella sentenzaimpugnata;- nel procedimento RG n. 22397/2015, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 289/2002 per avere la CTR- pur dando atto del mancato perfezionamento della definizione agevolata essendosi verificata la situazione di cui al comma 14,lett. a), dell’art. 9 della legge n. 289/2002 - ritenuto decad uta l’Amministrazione dal potere di accertamento atteso che era sufficiente ad escludere l’applicazione della proroga biennale di cui all’art. 10 cit. la me ra presentazione di un’istanza di condono indipendentemente dal suo accoglimento o rigetto, sebbene - come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass.n. 17395 del 2010)- la legge conced a la proroga nei confronti dei soggetti che non si “avvalgono” dei benefici recati dalle dette disposizioni di favore il che, secondo il significato proprio delle parole, descriverebbe ugualmente gli atteggiamenti di chi “ non voglia”e di chi “non possa accedere” al beneficio, come nel caso di specie in cui, all’epoca della presentazione della domanda di definizione, già sussisteva una situazione atta ad escludere la possibilità di una definizione automatica; - il motivo è fondato; - o ccorre premettere che la L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1^, sotto la rubrica "proroga di termini", prevede che "per contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 i termini di cui al D.P.R. n.600 del 1973, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni". Questa Corte, occupandosi funditus della questione se la proroga decretata dall'art. 10 si applichi o meno ai contribuenti, a cui in base ai pregressi art. 7 e 9 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli arti. 15 e 16, ha già avuto modo di statuire che "in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10 opera, «inassenza di deroghe contenute nella legge» sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge" (Cass. nn. 3782/16; 8142/2016; 16613/15; 22921/14; Cass.n. 1007 del 2018); Si spiega: «da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario dalla generica locuzione normativa "i contribuenti che non si avvalgono", venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell'ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nell'indicata espressione anche l'ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono; dall'altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe - illogicamente - un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l'accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono» (così, testualmente, Cass. n. 10172/2021; 19/12/2019, n. 33775; conformi, ex plurimis , Cass. 16/02/2018, n. 3816; Cass.11/08/2016, n. 16964; Cass. 26/10/2014, n. 22921; Cass.23/07/2010, n. 17395);- alla stregua dell’enunciato e condivisibile principio dì diritto deve essere quindi valutata la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, erroneamente invece apprezzata dal giudice di merito allorché ha ritenuto inapplicabile nella speci e la proroga dei termini di accertamento disposta dall'art. 10 L. 289/02 in quanto – benché la definizione agevolata non si fosse perfezionata a ciò ostando la previsione di cui al comma 14, lett. a) dell’art. 9 della detta legge per essere stata la società, destinataria alla data di entrata in vigore della legge, di un p.v.c. con esito positivo, non oggetto di preliminare definizione ai sensi degli artt. 15 e 16 della medesima legge- ai fini della esclusione della proroga biennale ex art. 10 cit. era suffi ciente “la presentazione della domanda di condono indipendentemente dal suo accoglimento o diniego” ovvero che la contribuente si fosseavvalsa delle disposizioni di favore di cui agli artt. 7 e 9 della citata legge non essendo contenuto nell’art. 10 cit. alcun riferimento “al successivo giudizio dell’Amministrazione finanziaria- pur sempre impugnabile - in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni per potersi, in concreto, avvalere della richiesta di definizione”; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR - dopo avere ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di appello- rilevato “incidentalmente ” che le rag ioni della società apparivano condivisibili anche nel merito sia in relazione al contestato accertamento di maggiori ricavi stante la valenza probatoria della perizia giurata in quanto riproducente il contenuto di una pubblicazione tecno-scientifica risalente a tempi “non sospetti”, sia con riferimento al recupero a tassazione dei costi per il personale in quanto una fattura risalente ad un precedente esercizio non poteva costituire valida presunzione a fondamento di un accertamento relativo ad anni successivi; con ciò, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe reso una motivazione apparente senza considerare le contestazioni mosse dall’Ufficio nell’atto di appello in relazione al contenuto della perizia giurata e senza individuare effettivamente quali fosse la prova esibita dalla parte contribuente idonea a confutare gli elementi addotti dall’Ufficio; - il motivo si profila inammissibile censurando un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima. Al riguardo, la CTR ha svolto l'argomentazione relativa alla fondatezza nel merito delle ragioni della società ( “sia in relazioneal contestato accertamento di maggiori ricavi giacchè la perizia giurata … ha assunto una valenza probatoria non in quanto tale bensì poiché riproduce il contenuto di una pubblicazione tecnico-scientifica risalente a tempi non sospetti sia con riferimento al recupero a tassazione dei costi per il personale, giacchè …una fattura risalente ad un precedente esercizio non può costituire valida presunzione a fondamento di un accertamento relativo ad anni successivi”) "incidentalmente” e dunque, ad abundantiam, senza che tale affermazione costituisca una ratio decidendi concretandosi q uest’ultima esclusivamente nella rilevata decadenza dell’Amministrazione dall’azione di accertamento. Pertanto,l'affermazione circa la fondatezza nel merito delle ragioni della contribuente, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 8755 del 10/04/2018; Cass. n. 26158 del 2019); - quanto al proced imento RG n. 9 091/2016, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR - nel rigettare l’appello principale dell’Ufficio, confermando l’annullamento della cartella -omesso di pronunciare sulle censure mosse dall’Ufficio nell’atto di appello (in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme oggetto di sgravio, in via di autotutela; alla inammissibilità delle censure mosse dalla società nelle memorie illustrative circa la rideterminazione delle imposte dovute in base alla sentenza n. 82/02/07, trattandosi di giudizio di impugnazione della cartella avverso la quale potevano farsi valere soltantovizi suoi propri); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR annullato totalmente la cartella anche per la parte in cui , tenuto conto del sopravvenuto sgravio parziale, le somme erano pacificamente dovutelimitandosi apoditticamente ad affermare che sussisteva un “persistente interesse della società ricorrente all’ottenimento di una pronuncia che annullasse in toto la cartella impugnata ” con una evidente inidoneità della motivazione a supportare la decisione; -con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR accolto l’appello incidentale della società contribuente in punto di spese di lite affermando, in motivazione , che, considerando la non particolarmente complessa attività difensiva svolta in primo grado, le spese processuali andass ero determinate in euro 2.495,00 (corrispondente al minimo tariffario) e, in dispositivo, liquidandole in euro 3.775, 00 in evidente contrasto con la parte motiva della sentenza; -va premesso in termini generali che l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, è travoltaove la sentenza che ne ha determinato l'effetto sia stata riformata o cassata da decisioni della Commissione regionale o della Corte di cassazione e ciò indipendentemente dalla impugnazione del ruolo o dall'intervenuto pagamento della somma ivi iscritta, in considerazione dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.; sicché vengono meno gli effetti esecutivi della sentenza pur realizzati mediante un atto diverso, quale, appunto, l'iscrizione a ruolo del tributo ex art. 68 del d.lgs. 546/1992 (Cass.n. 25485 del 2022; n. 14384/22; v. Cass., sez. un., n. 758/17); diversamente nella specie, l’accoglimen to del primo mezzo nel procedimento RG 22397/2015, con cassazione della sentenza 379/01/2014 con la quale, in parziale riforma (tra l’altro) della sentenza n. 82/02/07 ( di accoglimento parziale del ricorso della contribuente), era stato annullato l’avvisoRL5030100102/2006 sulla cui base l’Amministrazione aveva proceduto alla provvisoria iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate e alla emissione della relativa cartella, rende ancora attuale l’interesse dell’Agenzia alla trattazione del ricorso RG 90191/2016 concernente l’impugnativa della cartella di pagamento; - il secondo motivo è fondato con assorbimento dei restanti; - invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Nella specie, la CTR ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio - confermando l’annullamento in toto della cartella impugnata - limitandosi ad affermare, da un lato, che lo sgravio parziale della cartella era stato posto in essere dall’Ufficio “solamente per ottemperare provvisoriamente alla sentenza (n. 82/02/07) di primo grado” senza che ciò potesse comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 918/2015) e, dall’altro , che - posto che a seguito della sentenza n. 82/02/07, con la quale, in accoglimento parziale del ricorso della contribuente, era stato confermato il rilievo inerente l’indeducibilità dei costi pari a euro 15.000,00 e annullato l’accertamento in relazione alla “maggior materia imponibile” l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere, ai fini dell’iscrizione a ruolo , alla conseguente determinazione del quantum debeatur - persisteva l’interesse della società all’ottenimento di una pronuncia che annullasse in toto la cartella non potendo dichiararsi la c essa zione della materia del contendere nonostante l’Ufficio avesse, nel corso del giudizio, comunicato lo sgravio (parziale);con ciò, il giudice di appello, limitandosi dunque ad affermare la necessità di una rideterminazione delle imposte dovute in base alla sentenza n. 82/02/07, e la impossibilità di dichiarare cessata la materia del contendere in presenza di uno sgravio parziale da parte dell’Ufficio, non ha esplicitato le ragioni sottese alla decisione di annullamento in toto della cartella impugnata ( anche con riguardo al confermato rilievo relativo alla indeducibilità dei costi); -in conclusione, quanto al procedimento RG 22397/2015, va accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione; -in relazione al procedimento RG 9091/2016, va accolto il secondo motivo assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione; PQM La Corte riunisce al procedimento iscritto al n. 22397/2015 R.G. quello iscritto al n. 9091/2016R.G. ; -in relazione al procedimento RG n. 22397/2015, accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione; - in r